CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21416/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to il 19/01/1997 avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile perché prospetta motivi di ricorso riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Sul primo motivo: la Corte territoriale ha motivatamente ridotto la pena pecuniaria rispetto a quanto stabilito dal giudice di primo grado, pur mantenendo ferma la pena detentiva, ritenendo che l'uso personale della marijuana, penalmente irrilevante, giustificasse una leggera riduzione del trattamento sanzionatorio, senza per questo violare il disposto di cui all'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., risultando in effetti diminuita la pena complessiva. Sul secondo motivo: il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596 - 02), evenienza che non risulta avvenuta nel caso di specie. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P. P.Q.Mi O 2026 Foro. t dIziart0 Aitz ,ta De SèUr's