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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05282/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione alla determinazione della pena, è inammissibile poiché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di appello, la quale, con apprezzamento di fatto logicamente motivato, ha rilevato che la pena è stata inflitta in prossimità del minimo edittale, pur considerando la quantità, circa 300 gr. lordi, e le modalità non rudimentali del trasporto dello stupefacente, occultato nell'airbeg della vettura; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione alla determinazione della pena, è inammissibile poiché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di appello, la quale, con apprezzamento di fatto logicamente motivato, ha rilevato che la pena è stata inflitta in prossimità del minimo edittale, pur considerando la quantità, circa 300 gr. lordi, e le modalità non rudimentali del trasporto dello stupefacente, occultato nell'airbeg della vettura; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 gennaio 2
Sentenza Cassazione n. 05282/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris