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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22955/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 9-16176/2021 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché con i motivi proposti si sollecita una inammissibile diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito ed un differente apprezzamento dei fatti, senza efficacemente esplicitare critica specifica all'apparato motivazionale, sintetico ma completo, speso sul punto dalla sentenza impugnata. 1.1-2.

Con i primi due motivi la difesa deduce violazione della legge processuale nel difetto assoluto della motivazione (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) che sostiene il riconoscimento della penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione di plurimi oggetti provento di delitto.

La Corte ha confermato il giudizio di responsabilità già espresso in primo grado valorizzando elementi di fatto e connotazioni psicologiche con argomentazione logica che non appare affatto tacciabile di illogicita, tantomeno manifesta.

Tutti gli oggetti detenuti presso il domicilio si connotano infatti per la provenienza non indicata, se non con argomenti del tutto fantasiosi, per derivazione furtiva esplicita (solo alcuni), per illogicità di un possesso di merce plurale non custodita né per farne uso personalmente, né per farne commercio.

Correttamente, pertanto nel doppio giudizio conforme di merito se ne è dedotta la sicura provenienza da delitto (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Rv. 268643).

Con tali argomenti il motivo di ricorso non si confronta, insistendo nel denunziare vizi che non si evincono dalla lettura della puntuale motivazione della sentenza impugnata.

1.3. Con il terzo motivo si deduce violazione della legge penale sostanziale e vizi della motivazione, per illogicità manifesta e contraddittorietà testuale in ordine alla riconosciuta integrazione del delitto di ricettazione, laddove l'elemento psicologico che lega il possesso alla res illecita poteva al più connotarsi come colposo, per negligenza, dovendo quindi il fatto meglio qualificarsi come incauto acquisto.

La Corte di merito ha viceversa logicamente spiegato che rispetto alle evidenze raccolte -tutte convergenti verso la ricezione ed il possesso di beni che recano precisa traccia della provenienza da delitto, atta a testimoniarne la titolarità in capo a soggetti giuridici precisi- si manifesta la responsabilità per il fatto contestato ed il dolo generico (consapevolezza della provenienza da delitto), che può assumere anche forme eventuali (Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, Rv. 246324).

La ricezione non giustificata delle res in sequestro induce poi la ragionevole certezza (almeno nella forma del dolo eventuale) nell'agente della provenienza da delitto di quanto acquistato, trattandosi di beni che recano tracce di identificazione che possono condurre alla identità del legittimo titolare.

La Corte espressamente motiva circa la consistenza di tale elemento psicologico, ritenendo con motivazione logica e coerente che l'agente si è dovuto certamente rappresentare la provenienza da delitto degli oggetti detenuti, avendo ciononostante realizzato le ricezioni.

Del resto, corrisponde a principi giurisprudenziali consolidati che la prova della provenienza da delitto della cosa ricevuta può trarsi anche dalla natura stessa dei beni e dalle modalità della loro custodia o ricezione, soprattutto ove l'agente non riesca a fornire una ragionevole giustificazione della loro provenienza (Sez. 2, n. 42052, del 19/6/2019, Rv. 277609; Sez. 2, n. 9-16176/202120193, del 19/4/2017, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017, del 22/11/2016, Rv. 268713; Sez. 1, n. 29486, del 26/6/2013, Rv. 256108; Sez. 4, n. 4170, del 12/12/2006, Rv. 235897).

1.4. Quanto alla errata qualificazione della recidiva contestata, il maivo di ricorso continua a non confrontarsi con il difetto di interesse evidenziato in proposito dalla Corte di merito, che ha correttamente osservato come nel giudizio di comparazione tra circostanze di segno diverso la recidiva contestata è rimasta soccombente rispetto alla attenuante riconosciuta ed applicata nella massima estensione; talché non residua alcun manifestato interesse concreto alla deduzione.

1.5. Quanto alla sospensione condizionale della pena. ,41 motivc difetta innanzitutto di autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato al ricorso il certificato penale del casellario.

Il che non consente alla Corte di apprezzare la ricorrenza dei presupposti di fatto del dedotto vizio di valutazione della Corte di merito.

Inoltre, deve pure rilevarsi che la Corte di merito ha espressamente motivato la negata sospensione, facendo riferimento alla gravità del fatto caratterizzato da una molteplicità di ricezioni illecite e dalla precedente condanna per reato della stessa indole commesso in tempi non remoti.

Così rendendo contezza della infausta prognosi recidivante stimata.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

2.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni dedotte consigliano la stesura della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 maggio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 9-16176/2021 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché con i motivi proposti si sollecita una inammissibile diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito ed un differente apprezzamento dei fatti, senza efficacemente esplicitare critica specifica all'apparato motivazionale, sintetico ma completo, speso sul punto dalla sentenza impugnata. 1.1-2. Con i primi due motivi la difesa deduce violazione della legge processuale nel difetto assoluto della motivazione (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) che sostiene il riconoscimento della penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione di plurimi oggetti provento di delitto. La Corte ha confermato il giudizio di responsabilità già espresso in primo grado valorizzando elementi di fatto e connotazioni psicologiche con argomentazione logica che non appare affatto tacciabile di illogicita, tantomeno manifesta. Tutti gli oggetti detenuti presso il domicilio si connotano infatti per la provenienza non indicata, se non con argomenti del tutto fantasiosi, per derivazione furtiva esplicita (solo alcuni), per illogicità di un possesso di merce plurale non custodita né per farne uso personalmente, né per farne commercio. Correttamente, pertanto nel doppio giudizio conforme di merito se ne è dedotta la sicura provenienza da delitto (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Rv. 268643). Con tali argomenti il motivo di ricorso non si confronta, insistendo nel denunziare vizi che non si evincono dalla lettura della puntuale motivazione della sentenza impugnata. 1.3. Con il terzo motivo si deduce violazione della legge penale sostanziale e vizi della motivazione, per illogicità manifesta e contraddittorietà testuale in ordine alla riconosciuta integrazione del delitto di ricettazione, laddove l'elemento psicologico che lega il possesso alla res illecita poteva al più connotarsi come colposo, per negligenza, dovendo quindi il fatto meglio qualificarsi come incauto acquisto. La Corte di merito ha viceversa logicamente spiegato che rispetto alle evidenze raccolte -tutte convergenti verso la ricezione ed il possesso di beni che recano precisa traccia della provenienza da delitto, atta a testimoniarne la titolarità in capo a soggetti giuridici precisi- si manifesta la responsabilità per il fatto contestato ed il dolo generico (consapevolezza della provenienza da delitto), che può assumere anche forme eventuali (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Rv. 246324). La ricezione non giustificata delle res in sequestro induce poi la ragionevole certezza (almeno nella forma del dolo eventuale) nell'agente della provenienza da delitto di quanto acquistato, trattandosi di beni che recano tracce di identificazione che possono condurre alla identità del legittimo titolare. La Corte espressamente motiva circa la consistenza di tale elemento psicologico, ritenendo con motivazione logica e coerente che l'agente si è dovuto certamente rappresentare la provenienza da delitto degli oggetti detenuti, avendo ciononostante realizzato le ricezioni. Del resto, corrisponde a principi giurisprudenziali consolidati che la prova della provenienza da delitto della cosa ricevuta può trarsi anche dalla natura stessa dei beni e dalle modalità della loro custodia o ricezione, soprattutto ove l'agente non riesca a fornire una ragionevole giustificazione della loro provenienza (Sez. 2, n. 42052, del 19/6/2019, Rv. 277609; Sez. 2, n. 9-16176/202120193, del 19/4/2017, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017, del 22/11/2016, Rv. 268713; Sez. 1, n. 29486, del 26/6/2013, Rv. 256108; Sez. 4, n. 4170, del 12/12/2006, Rv. 235897). 1.4. Quanto alla errata qualificazione della recidiva contestata, il maivo di ricorso continua a non confrontarsi con il difetto di interesse evidenziato in proposito dalla Corte di merito, che ha correttamente osservato come nel giudizio di comparazione tra circostanze di segno diverso la recidiva contestata è rimasta soccombente rispetto alla attenuante riconosciuta ed applicata nella massima estensione; talché non residua alcun manifestato interesse concreto alla deduzione. 1.5. Quanto alla sospensione condizionale della pena. ,41 motivc difetta innanzitutto di autosufficienza, non avendo il ricorrente allegato al ricorso il certificato penale del casellario. Il che non consente alla Corte di apprezzare la ricorrenza dei presupposti di fatto del dedotto vizio di valutazione della Corte di merito. Inoltre, deve pure rilevarsi che la Corte di merito ha espressamente motivato la negata sospensione, facendo riferimento alla gravità del fatto caratterizzato da una molteplicità di ricezioni illecite e dalla precedente condanna per reato della stessa indole commesso in tempi non remoti. Così rendendo contezza della infausta prognosi recidivante stimata. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 2.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni dedotte consigliano la stesura della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 maggio 2
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