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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 luglio 2024

Cassazione n. 26126/2025

Testo disponibile della fonte

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esta del pubblico ministro formulata in occasione dell’emissione di un ordine di esecuzione del 3.4.2024, aveva revocato, ai sensi dell’art. 168, comma 2, n. 1) cod. pen., la sospensione condizionale della pena concessa a Zerouali con sentenza del Tribunale di Ravenna del 28.9.2017: nel verbale dell’udienza, risulta che il condannato fosse assistito da un difensore di ufficio.

Di conseguenza, hanno eccepito: a) la mancata notifica degli ordini di esecuzione anche all’avv. [OSCURATO:PERSONA], che risultava difensore di fiducia di Zerouali sia nel processo davanti al Tribunale di Ravenna, sia in quello definito con la ultima sentenza irrevocabile presso il Tribunale di Trieste; 2) la mancata notifica a entrambi i difensori di fiducia dell’avviso di fissazione dell’udienza per provvedere sulla richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale.

3. Con requisitoria scritta trasmessa il 28.3.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in quanto il motivo sull’omessa notifica dell’ordine di esecuzione è generico e in ogni caso l'omessa notifica dell'ordine di esecuzione è priva di sanzione processuale e dunque non comporta la nullità dell'ordine medesimo (Sez. 6, Sentenza n. 2073 del 29/5/1996); inoltre, la nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva, salvo che per la specifica ipotesi della sospensione dell'esecuzione con termine, per la presentazione di istanza finalizzata alla concessione di misure alternative alla detenzione, prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Il ricorrente lamenta, in primo luogo, la mancata notifica del primo ordine di esecuzione del 3.4.2024 a uno dei due difensori nominato di fiducia in fase di cognizione.

Giacché determinava una pena residua suscettibile, in quel momento, di misura alternativa e conteneva l’avviso di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., l’ordine avrebbe dovuto essere notificato al difensore di fiducia della fase di cognizione.

Ora, la nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva, salva la deroga prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., norma preordinata esclusivamente a consentire la proposizione delle domande di concessione delle misure alternative alla detenzione dalla stessa previste (Sez. 1, n. 23734 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cafarelli, Rv. 279443 – 01; Sez. 1, n. 36797 del 28/9/2006, Mondi', Rv. 235269 - 01).

Nel caso di specie, v’è da osservare, innanzitutto, che, il ricorso non fornisce alcuna dimostrazione della avvenuta nomina dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di cognizione.

In ogni caso, l’ordine di esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato comunque notificato all’altro difensore di fiducia di Zerouali e, ciò nondimeno, nessuna eventuale violazione del diritto di difesa (sotto la forma dell’omessa notifica dell’ordine del pubblico ministero ad altro difensore) è stata tempestivamente fatta valere dinanzi al giudice dell’esecuzione.

Di conseguenza, una volta spirato invano il termine di trenta giorni entro cui chiedere la sospensione dell’esecuzione e la misura alternativa, la questione della notifica si sposta sulla successiva udienza fissata per provvedere in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena richiesta dal pubblico ministero.

2. Il ricorso, infatti, censura, in secondo luogo, l’omessa notifica a entrambi i difensori di fiducia di Zerouali dell’avviso di fissazione dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], notificato invece a un difensore d’ufficio ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

Si tratta, pertanto, di stabilire se fosse sufficiente l’avviso dato al difensore d’ufficio, una volta che non ricorreva più l’ipotesi espressamente prevista dal comma 5 dell’art. 656 cod. proc. pen., o se invece dovesse ritenersi ancora valida la nomina del difensore di fiducia intervenuta nella fase di cognizione, con la conseguenza che l’avviso era da notificarsi al difensore di fiducia già avvisato all’inizio del procedimento di esecuzione.

A tal proposito, deve ribadirsi, in linea con la pregressa e costante giurisprudenza di legittimità, che nella fase di esecuzione non spiega effetti la nomina del difensore di fiducia effettuata nel giudizio di merito e che l’eccezione prevista dalla disposizione espressa dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., preordinata a consentire la proposizione delle istanze da essa stessa previste, non è suscettibile di interpretazione analogica (Sez. 1, n. 30366 del 22/5/2003, Carraro, Rv. 225499 – 01).

Pertanto, la deroga, per la specificità della sua ratio, non si applica alleprocedure esecutive diverse da quelle regolate dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

È stato espressamente affermato, al riguardo, che nel procedimento di esecuzione la regola per la quale, in assenza di difensore nominato per la fase, la notifica di atti va effettuata a favore del difensore che ha assistito il condannato nel corso del giudizio di cognizione è posta dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. per la sola esecuzione delle pene detentive ed assume carattere speciale rispetto alla disciplina di cui al comma 5 dell'art. 655 cod. proc. pen., che per tutte le ulteriori notifiche da effettuare in fase di esecuzione prescrive, in assenza di nomina da parte dell'interessato, la designazione di un difensore di ufficio (Sez. 3, n. 9890 del 23/1/2003, Rv. 224828 – 01).

Di conseguenza, non era dovuta la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al difensore di fiducia nominato dal ricorrente nella fase di cognizione, in difetto di qualsivoglia nomina intervenuta nella fase di esecuzione dopo la regolare notifica dell’ordine di esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3 Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esta del pubblico ministro formulata in occasione dell’emissione di un ordine di esecuzione del 3.4.2024, aveva revocato, ai sensi dell’art. 168, comma 2, n. 1) cod. pen., la sospensione condizionale della pena concessa a Zerouali con sentenza del Tribunale di Ravenna del 28.9.2017: nel verbale dell’udienza, risulta che il condannato fosse assistito da un difensore di ufficio. Di conseguenza, hanno eccepito: a) la mancata notifica degli ordini di esecuzione anche all’avv. [OSCURATO:PERSONA], che risultava difensore di fiducia di Zerouali sia nel processo davanti al Tribunale di Ravenna, sia in quello definito con la ultima sentenza irrevocabile presso il Tribunale di Trieste; 2) la mancata notifica a entrambi i difensori di fiducia dell’avviso di fissazione dell’udienza per provvedere sulla richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 28.3.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in quanto il motivo sull’omessa notifica dell’ordine di esecuzione è generico e in ogni caso l'omessa notifica dell'ordine di esecuzione è priva di sanzione processuale e dunque non comporta la nullità dell'ordine medesimo (Sez. 6, Sentenza n. 2073 del 29/5/1996); inoltre, la nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva, salvo che per la specifica ipotesi della sospensione dell'esecuzione con termine, per la presentazione di istanza finalizzata alla concessione di misure alternative alla detenzione, prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Il ricorrente lamenta, in primo luogo, la mancata notifica del primo ordine di esecuzione del 3.4.2024 a uno dei due difensori nominato di fiducia in fase di cognizione. Giacché determinava una pena residua suscettibile, in quel momento, di misura alternativa e conteneva l’avviso di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., l’ordine avrebbe dovuto essere notificato al difensore di fiducia della fase di cognizione. Ora, la nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva, salva la deroga prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., norma preordinata esclusivamente a consentire la proposizione delle domande di concessione delle misure alternative alla detenzione dalla stessa previste (Sez. 1, n. 23734 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cafarelli, Rv. 279443 – 01; Sez. 1, n. 36797 del 28/9/2006, Mondi', Rv. 235269 - 01). Nel caso di specie, v’è da osservare, innanzitutto, che, il ricorso non fornisce alcuna dimostrazione della avvenuta nomina dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di cognizione. In ogni caso, l’ordine di esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato comunque notificato all’altro difensore di fiducia di Zerouali e, ciò nondimeno, nessuna eventuale violazione del diritto di difesa (sotto la forma dell’omessa notifica dell’ordine del pubblico ministero ad altro difensore) è stata tempestivamente fatta valere dinanzi al giudice dell’esecuzione. Di conseguenza, una volta spirato invano il termine di trenta giorni entro cui chiedere la sospensione dell’esecuzione e la misura alternativa, la questione della notifica si sposta sulla successiva udienza fissata per provvedere in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena richiesta dal pubblico ministero. 2. Il ricorso, infatti, censura, in secondo luogo, l’omessa notifica a entrambi i difensori di fiducia di Zerouali dell’avviso di fissazione dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], notificato invece a un difensore d’ufficio ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen. Si tratta, pertanto, di stabilire se fosse sufficiente l’avviso dato al difensore d’ufficio, una volta che non ricorreva più l’ipotesi espressamente prevista dal comma 5 dell’art. 656 cod. proc. pen., o se invece dovesse ritenersi ancora valida la nomina del difensore di fiducia intervenuta nella fase di cognizione, con la conseguenza che l’avviso era da notificarsi al difensore di fiducia già avvisato all’inizio del procedimento di esecuzione. A tal proposito, deve ribadirsi, in linea con la pregressa e costante giurisprudenza di legittimità, che nella fase di esecuzione non spiega effetti la nomina del difensore di fiducia effettuata nel giudizio di merito e che l’eccezione prevista dalla disposizione espressa dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., preordinata a consentire la proposizione delle istanze da essa stessa previste, non è suscettibile di interpretazione analogica (Sez. 1, n. 30366 del 22/5/2003, Carraro, Rv. 225499 – 01). Pertanto, la deroga, per la specificità della sua ratio, non si applica alleprocedure esecutive diverse da quelle regolate dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. È stato espressamente affermato, al riguardo, che nel procedimento di esecuzione la regola per la quale, in assenza di difensore nominato per la fase, la notifica di atti va effettuata a favore del difensore che ha assistito il condannato nel corso del giudizio di cognizione è posta dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. per la sola esecuzione delle pene detentive ed assume carattere speciale rispetto alla disciplina di cui al comma 5 dell'art. 655 cod. proc. pen., che per tutte le ulteriori notifiche da effettuare in fase di esecuzione prescrive, in assenza di nomina da parte dell'interessato, la designazione di un difensore di ufficio (Sez. 3, n. 9890 del 23/1/2003, Rv. 224828 – 01). Di conseguenza, non era dovuta la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al difensore di fiducia nominato dal ricorrente nella fase di cognizione, in difetto di qualsivoglia nomina intervenuta nella fase di esecuzione dopo la regolare notifica dell’ordine di esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3 Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M
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