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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 1972

Cassazione n. 02288/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/12/1972 avverso la sentenza del 02/03/2023 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che la doglianza relativa alla mancanza della condizione di procedibilità della querela è manifestamente infondata atteso che vi è agli atti del procedimento la querela della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], sporta il 01/08/2015 («sporgo formale querela nei confronti dei responsabili dei reati che si possono ravvisare nei fatti esposti e ne chiedo la punizione»); ritenuto che la doglianza relativa all'asserita maturazione della prescrizione del reato di cui all'art. 640-ter cod. pen. già al momento della pronuncia della sentenza della Corte d'appello di Bologna è manifestamente infondata, atteso che, considerata l'esistenza di atti interruttivi del corso della prescrizione, il suddetto delitto si prescrive in sette anni e mezzo, sicché, posto che il reato attribuito alla ricorrente era stato commesso il 25/06/2016, esso si prescriverebbe solo il 25/12/2023; considerato che la doglianza in punto di affermazione di responsabilità è aspecifica perché omette di confrontarsi compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha argomentato, in modo del tutto esente da contraddizioni e illogicità, tanto meno manifeste, in ordine agli elementi che l'hanno indotta ad attribuire il reato all'imputata (si veda, in particolare, la pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 12 di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/12/1972 avverso la sentenza del 02/03/2023 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che la doglianza relativa alla mancanza della condizione di procedibilità della querela è manifestamente infondata atteso che vi è agli atti del procedimento la querela della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], sporta il 01/08/2015 («sporgo formale querela nei confronti dei responsabili dei reati che si possono ravvisare nei fatti esposti e ne chiedo la punizione»); ritenuto che la doglianza relativa all'asserita maturazione della prescrizione del reato di cui all'art. 640-ter cod. pen. già al momento della pronuncia della sentenza della Corte d'appello di Bologna è manifestamente infondata, atteso che, considerata l'esistenza di atti interruttivi del corso della prescrizione, il suddetto delitto si prescrive in sette anni e mezzo, sicché, posto che il reato attribuito alla ricorrente era stato commesso il 25/06/2016, esso si prescriverebbe solo il 25/12/2023; considerato che la doglianza in punto di affermazione di responsabilità è aspecifica perché omette di confrontarsi compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha argomentato, in modo del tutto esente da contraddizioni e illogicità, tanto meno manifeste, in ordine agli elementi che l'hanno indotta ad attribuire il reato all'imputata (si veda, in particolare, la pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 di
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