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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 maggio 2026

Cassazione n. 14589/2026

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[OSCURATO:PERSONA], in personadel [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e2026 difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1708 - controricorrente -avverso la sentenza n. 373/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 30/03/2022 R.G.N. 214/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23941/2022Numero sezionale 1708/2026Data pubblicazione 17/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal1993 psicologhe presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambitodel servizio socio-psico-pedagogico istituito con L.R. n.57/1990, deducevano di aver espletato le proprie funzioni sullabase di Protocollo d’Intesa tra il Comune e l’USSL 17 di LameziaTerme, poi ASL 6 di [OSCURATO:PERSONA]; che, in attuazione dell’art.28 della L.R. n. 9/2007, il personale appartenente ai servizisocio-psico-pedagogici veniva trasferito alle dipendenzedell’[OSCURATO:PERSONA] (ASP) di Catanzaro; di esserestate inquadrate in posizione giuridica D3/posizione economicaD6 (CCNL [OSCURATO:PERSONA]), mantenendo il medesimoinquadramento posseduto nel periodo precedente (alledipendenze della Regione Calabria); che detto inquadramentoera, però, inferiore rispetto a quello posseduto dagli psicologiassunti direttamente dall’ASP, inquadrati sulla base del CCNLDirigenza Sanitaria non medica, cioè con qualifica dirigenziale;che il CCNL del [OSCURATO:PERSONA] non contempla la figuraprofessionale dello psicologo tra i profili professionali dellacategoria D; di aver svolto le medesime attività espletate daglipsicologi assunti direttamente dall’ASP, inquadrati comedirigenti, e non mansioni riconducibili ad alcuno dei profiliprofessionali dell’Area D. Assumendo di avere percepitoretribuzione e premio di produttività ampiamente inferiori aicolleghi psicologi, non adeguati alla qualità e quantità del lavorosvolto, agivano in giudizio al fine di ottenere l’adeguamentoretributivo, ai sensi degli artt. 36 Cost. e 45, comma 2, d. lgs.n. 165/2001, per avere svolto le medesime mansioni deglipsicologi dipendenti dell’ASP inquadrati con qualificadirigenziale.Numero registro generale 23941/2022Numero sezionale 1708/20262.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d’AppNeumlleoro ddi rai ccolta generale 14589/2026Data pubblicazione 17/05/2026Catanzaro respingevano la domanda delle lavoratrici sotto unduplice profilo: da una parte, ritenendo che la disciplinalegislativa impedisse l’attribuzione alle ricorrenti del medesimotrattamento dei dirigenti-psicologi inquadrati nei ruoli dell’ASPai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 97 Cost., essendol’accesso al ruolo di dirigente psicologo subordinato allosvolgimento di specifico concorso; dall’altra, ritenendo che ilprincipio vigente in materia sia quello per cui il dipendentepubblico trasferito per mobilità è inquadrato nell’area funzionalee posizione economica corrispondente a quella possedutapresso l’Amministrazione di provenienza, secondo quantoprevisto dall’art. 30, comma 2, d. lgs. 165/2001.3.

Le originarie ricorrenti e appellanti propongono ricorso percassazione con 3 motivi, illustrato da memoria.

Resiste l’ASPCatanzaro con controricorso.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo le ricorrenti deducono violazione efalsa applicazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 112 c.p.c. (art.360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.).2.

Con il secondo motivo, violazione e falsa applicazionedell’art. 36 Cost., sostenendo che l’applicazione del principio inquestione con riferimento a determinate mansioni non ècondizionata alla sussistenza dei presupposti di legittimitàdell'assegnazione di tali mansioni né all'operatività dei sistemidi classificazione dei contratti collettivi (art.360, comma 1, n. 3,c.p.c.).3.

Con il terzo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art.36 Cost. e degli artt. 30, 31, 45, comma 2, d. lgs. n. 165/2001Numero registro generale 23941/2022Numero sezionale 1708/2026(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), sostenendo Nuemrerroa dti ara ccolta generale 14589/2026Data pubblicazione 17/05/2026interpretazione della domanda, per avere le ricorrenti agito nonper rivendicare il diritto a essere inquadrate nei ruoli delladirigenza sanitaria non medica, bensì per accertare se laretribuzione loro corrisposta per lo svolgimento di identichemansioni di psicologhe svolte dai colleghi psicologi direttamenteassunti dall’ASP fosse proporzionata alla quantità ed alla qualitàdel lavoro svolto ai sensi dell’art. 36 Cost.4.

Il ricorso, i cui motivi possono essere congiuntamentetrattati per connessione, in quanto tutti involgenti l’applicazionedel principio costituzionale di proporzionalità della retribuzionealla qualità e quantità del lavoro prestato, anche in relazione alprincipio di parità di trattamento nel pubblico impiego, è fondatonei termini che seguono.5.

La vicenda riguarda due psicologhe utilizzate dall’entelocale in regime di convenzione, poi inquadrate nell’Area D delCCNL per il personale non dirigenziale del [OSCURATO:PERSONA] successivamente, sulla base di delibera regionale, trasferitecon decorrenza 1.7.2008 alle dipendenze dell’ASP di Catanzaro.Nella delibera di trasferimento veniva richiamato il precedenteinquadramento e ribadita l’applicabilità della contrattazione delCCNL per il personale non dirigenziale degli enti locali checonsente l’inquadramento in ruoli non dirigenziali delle figuretecniche di alta professionalità6.

Le ricorrenti hanno agito in giudizio per ottenerel’adeguamento retributivo, in base al principio costituzionale diproporzionalità della retribuzione e al principio di parità ditrattamento nel pubblico impiego, per le mansioni di psicologasvolte, alla retribuzione riconosciuta agli psicologi dipendentidella medesima ASP con qualifica dirigenziale e con la medesimaanzianità di servizio, comprensiva di retribuzione variabile, diNumero registro generale 23941/2022Numero sezionale 1708/2026posizione e di risultato, e per la condanna del datore diN ulmaevroo dri ora ccolta generale 14589/2026Data pubblicazione 17/05/2026pubblico al pagamento delle relative differenze.7.

Le ricorrenti sono state inquadrate come psicologhe ecome psicologhe sono transitate nei ruoli della ASP, che, ai finidell’inquadramento nella contrattazione del Comparto sanità,poiché le ricorrenti provenivano da un ruolo non dirigenziale, haapplicato il CCNL per il personale non dirigenziale del CompartoSanità stesso.8.

Tuttavia, nel comparto di contrattazione in questione,l’attività di psicologo non si presta ad essere inquadrata inentrambe le aree, dirigenziale e non dirigenziale, ma solo nellaprima.9.

Viene, dunque, in rilievo, in primo luogo, l’art. 31 d. lgs.n. 165/2001, che stabilisce il principio di carattere generalesecondo cui, a seguito del passaggio da una ad altraamministrazione, si applicano i CCNL del cessionario.

Dunque,ai fini dell’inquadramento occorre individuarenell’amministrazione di destinazione il profilo corrispondente aquello posseduto nell’amministrazione di provenienza, ma fraquesti (nell’amministrazione di destinazione) non figura lopsicologo, perché nel [OSCURATO:PERSONA] si tratta di una figuranecessariamente dirigenziale.10.

Si tratta di fattispecie per certi versi analoga a quellaconsiderata da Cass. n. 9096/2020, che ha statuito che aglipsicologi penitenziari trasferiti presso il S.S.N. spetta la qualificadi dirigente sanitario non medico, area III, secondo quantoprevisto dal d.p.c.m. 1 aprile 2008, delegato all'inquadramentodel personale trasferito ai sensi del CCNL del comparto didestinazione, senza che ciò determini l'illegittima attribuzione dimansioni superiori o la violazione del principio dell'accesso allaqualifica dirigenziale previo pubblico concorso, trattandosi diNumero registro generale 23941/2022Numero sezionale 1708/2026personale già appartenente al ruolo dell'amministNruamzeiroo ndi era ccolta generale 14589/2026Data pubblicazione 17/05/2026penitenziaria (cd. dirigenza meramente tecnica del SSN).11.

Nel comparto degli enti pubblici non economici, invece, ènormato il settore “professionisti”, i quali, pur non propriamentequalificati dirigenti, sono disciplinati dal CCNL dell’areadirigenziale in una sezione separata.12.

Nel caso di specie, la L.R.

Calabria n. 9/2007 all’art. 28,comma 1, aveva disposto: “Entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, la Giunta regionaledefinisce, con propria deliberazione, un piano di trasferimentodel personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici, di cuialla legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 e successivemodifiche ed integrazioni, già destinato ai sensi dell'art. 37 dellalegge regionale 5 dicembre 2003, n. 23 alle strutture dei servizisociali degli enti presso cui esso presta servizio, fatta salva lapossibilità del comando presso gli enti, diversi dalle Aziendesanitarie, dove attualmente il detto personale si trovaoccupato”.13.

Opera, come detto, il principio di carattere generalesecondo cui, a seguito del transito da una amministrazione adun’altra, si applicano i CCNL del cessionario.14.

Le odierne ricorrenti, prima di transitare nei ruoli della ASPCatanzaro, appartenevano alla categoria D Comparto enti localisecondo cui: “Appartengono a questa categoria i lavoratori chesvolgono attività caratterizzate da : ●Elevate conoscenzeplurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibilecon la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado diesperienza pluriennale, con frequente necessità diaggiornamento; ●Contenuto di tipo tecnico, gestionale odirettivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti ediversi processi produttivi/amministrativi; ●Elevata complessitàNumero registro generale 23941/2022Numero sezionale 1708/2026dei problemi da affrontare basata su modelli teoriNcuim erno odi nra ccolta generale 14589/2026Data pubblicazione 17/05/2026immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzionipossibili; ●Relazioni organizzative interne di natura negoziale ecomplessa, gestite anche tra unità organizzative diverse daquella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni)di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale.

Relazionicon gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”.Nell’esemplificazione dei profili si aggiunge che: “Fanno parte diquesta categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figureprofessionali di: farmacista, psicologo, ingegnere, architetto,geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista ingiornalista pubblicista, specialista in attività amministrative econtabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione,ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delleistituzioni scolastiche delle Province”.15.

Al momento del transito la ASP ha provveduto adinquadrare la dipendente/psicologa nella corrispondenteCategoria D del [OSCURATO:PERSONA] - Personale non dirigenziale,la cui declaratoria stabilisce che: “Appartengono a questacategoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro cherichiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/ogestionali in relazione ai titoli di studio e professionaliconseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacitàorganizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate dadiscrezionalità operativa nell’ambito di strutture operativesemplici previste dal modello organizzativo aziendale;Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economicoD super (Ds) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che,oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali inrelazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedonoNumero registro generale 23941/2022Numero sezionale 1708/2026a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonNoumerioa d i era ccolta generale 14589/2026Data pubblicazione 17/05/2026responsabilità dei risultati conseguiti; ampia discrezionalitàoperativa nell’ambito delle strutture operative di assegnazione;funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo dirisorse umane; coordinamento di attività didattica; iniziative diprogrammazione e proposta”.

Fra i plurimi profili professionalielencati (Infermiere: DM 739/1994; Ostetrica: DM 740/199;Dietista: DM 744/1994; Assistente sanitario: DM 69/97;Infermiere pediatrico: DM 70/1997; Podologo: DM 666/1994;Igienista dentale: DM 669/1994; Personale tecnico sanitario:Tecnico sanitario di laboratorio biomedico: DM 745/1994;Tecnico sanitario di radiologia medica: DM 746/1994; Tecnicodi neurofisiopatologia: DM 183/1995; Tecnico ortopedico: DM665/1994; Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria eperfusione cardiovascolare: DM 316/1998; Odontotecnico: art.11 del RD 31 maggio 1928, n. 1334 e DM 23 aprile 1992; Ottico:art. 12 del RD 31 maggio 1928, n. 1334 e DM 23 aprile 1992;Tecnico audiometrista: DM 667/1994; Tecnico audioprotesista:DM 668/1994; Fisioterapista: DM 741/1994; Logopedista: DM742/1994; Ortottista: DM 743/1994; Terapista della neuro epsicomotricità dell’età evolutiva: DM 56/1997; Tecnicodell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale: DM57/1997; Terapista occupazionale: DM 136/1997;Massaggiatore non vedente: legge 19 maggio 1971, n. 403;Educatore professionale: DM 10 febbraio 1984; Personale divigilanza ed ispezione: Tecnico della prevenzione nell’ambientee nei luoghi di lavoro: DM 58/1997; Personale dell’assistenzasociale: Collaboratore professionale Assistente sociale: art. 1della legge 23 marzo 1993, n. 84) non figura lo psicologo e ciòperché nel [OSCURATO:PERSONA] tale qualifica è ricompresa nell’areadirigenziale, come stabilito dall’art. 1 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], secondoNumero registro generale 23941/2022cui: “…

3. Ai sensi degli artt. 15 e 18 del D.lgs. n. 502 del 1992N umero sezionale 1708/2026Numero di raccolta generale 14589/2026appartengono alla qualifica di Dirigente del ruolo sanitario: a) diData pubblicazione 17/05/2026I livello: farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi già collocatinelle posizioni funzionali di IX e X livello; b) di II livello: -farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi già collocati nellaposizione funzionale di XI livello…”16.

Il passaggio all’[OSCURATO:PERSONA] è riconducibile, come giàdetto, alla previsione del d. lgs. n. 165/2001, art. 31, che, a suavolta, rinvia all'art. 2112 c.c., e che questa Corte, quantoall'individuazione della contrattazione collettiva applicabileall'esito del trasferimento, ha interpretato affermando (Cass. n.20918/2020 e successive conformi) che il passaggio dipersonale comporta l'inserimento del dipendente in una diversarealtà organizzativa e in un mutato contesto di regolenormative e retributive, immediatamente applicabili al rapporto,perché la momentanea ultrattività della contrattazione collettivaapplicata dal cedente è limitata, dall'art. 2112 c.c., comma 3,alla sola ipotesi in cui il cessionario non abbia recepito alcuncontratto, evenienza, questa, esclusa dall'operativitànell'impiego pubblico contrattualizzato della disciplina dettata,quanto alla contrattazione, dal d. lgs. n. 165/2001 (cfr. perl'impiego pubblico Cass. n. 6756/2020 e, per l'impiego privato,Cass. n. 19303/2015).17.

Pertanto, in caso di trasferimento ope legis di personalefra amministrazioni appartenenti a diversi comparti, deveribadirsi la necessaria applicazione della contrattazionecollettiva dell’ente di destinazione, evidenziando che laprevisione per lo psicologo dell'inquadramento nell'areadirigenziale non può essere intesa quale attribuzione dimansioni superiori (questione qui non in rilievo), bensì qualeconcordata attestazione che, secondo la classificazione delNumero registro generale 23941/2022Numero sezionale 1708/2026personale di cui al CCNL dell'amministrazione di destinazNiuomnereo ,d i iral ccolta generale 14589/2026Data pubblicazione 17/05/2026profilo professionale dello psicologo, così come configuratopresso l'originario datore di lavoro, non avesse altra conformecorrispondenza se non, appunto, quella dell'area dirigenziale.

Sitratta, in altri termini, non di istituzione del posto dirigenziale,ma di individuazione e corretta applicazione dell’inquadramentonel contratto collettivo di riferimento delle mansionipacificamente svolte, corrispondenti a quelle dell’originarioinquadramento.18.

Osserva ancora il Collegio che la nozione costituzionale diproporzionalità della retribuzione (distinta da quella disufficienza) fa riferimento all’attività prestata, quale criteriopositivo anche di sinallagma della professionalità, anche in basealla Carta sociale europea, alla Carta dei diritti fondamentalidell’Unione europea, alla direttiva n. 2022/2041/UE.19.

Nell’impiego pubblico contrattualizzato anche ladisposizione in materia di parità di trattamento di cui all’art. 45d. lgs. n. 165/2001 deve essere letta quale specificazione delprincipio di proporzionalità e, applicata unitamente all’art. 40dello stesso decreto legislativo, impone al datore di lavoropubblico di non discostarsi dalle previsioni della contrattazionecollettiva, con la conseguenza che eventuali diversificazioniderivanti, a parità di mansioni, dalla diversità di percorsoprofessionale, in tanto possono essere ritenute legittime inquanto siano previste dalla contrattazione medesima (cfr. fra letante Cass. n. 1241/2016; Cass. n. 12334/2018), alla quale èaltresì riservata la materia degli inquadramenti del personale,ossia della classificazione sulla base delle mansioni svolte e delprofilo professionale posseduto.

Al datore di lavoro pubblico,dunque, «il contratto collettivo riconosce soltanto la possibilitàdi adattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativoNumero registro generale 23941/2022Numero sezionale 1708/2026dal contratto, alle sue esigenze organizzative, maN umseeron dzi ara ccolta generale 14589/2026Data pubblicazione 17/05/2026modificare la posizione giuridica ed economica stabilita dallenorme pattizie» (Cass.

S.U. n. 21744/2009 e successiveconformi).20.

In conclusione, il ricorso merita accoglimento, e lasentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appelloindicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, dacondurre sulla base dei principi di diritto sopra enunciati,provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione, allaquale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dicassazione.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale dell’8 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 23941/2022Numero sezionale 1708/2026Numero di raccolta generale 14589/2026Data pubblicazione 17/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in personadel [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e2026 difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1708 - controricorrente -avverso la sentenza n. 373/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 30/03/2022 R.G.N. 214/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23941/2022Numero sezionale 1708/2026Data pubblicazione 17/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal1993 psicologhe presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambitodel servizio socio-psico-pedagogico istituito con L.R. n.57/1990, deducevano di aver espletato le proprie funzioni sullabase di Protocollo d’Intesa tra il Comune e l’USSL 17 di LameziaTerme, poi ASL 6 di [OSCURATO:PERSONA]; che, in attuazione dell’art.28 della L.R. n. 9/2007, il personale appartenente ai servizisocio-psico-pedagogici veniva trasferito alle dipendenzedell’[OSCURATO:PERSONA] (ASP) di Catanzaro; di esserestate inquadrate in posizione giuridica D3/posizione economicaD6 (CCNL [OSCURATO:PERSONA]), mantenendo il medesimoinquadramento posseduto nel periodo precedente (alledipendenze della Regione Calabria); che detto inquadramentoera, però, inferiore rispetto a quello posseduto dagli psicologiassunti direttamente dall’ASP, inquadrati sulla base del CCNLDirigenza Sanitaria non medica, cioè con qualifica dirigenziale;che il CCNL del [OSCURATO:PERSONA] non contempla la figuraprofessionale dello psicologo tra i profili professionali dellacategoria D; di aver svolto le medesime attività espletate daglipsicologi assunti direttamente dall’ASP, inquadrati comedirigenti, e non mansioni riconducibili ad alcuno dei profiliprofessionali dell’Area D. Assumendo di avere percepitoretribuzione e premio di produttività ampiamente inferiori aicolleghi psicologi, non adeguati alla qualità e quantità del lavorosvolto, agivano in giudizio al fine di ottenere l’adeguamentoretributivo, ai sensi degli artt. 36 Cost. e 45, comma 2, d. lgs.n. 165/2001, per avere svolto le medesime mansioni deglipsicologi dipendenti dell’ASP inquadrati con qualificadirigenziale.Numero registro generale 23941/2022Numero sezionale 1708/20262. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d’AppNeumlleoro ddi rai ccolta generale 14589/2026Data pubblicazione 17/05/2026Catanzaro respingevano la domanda delle lavoratrici sotto unduplice profilo: da una parte, ritenendo che la disciplinalegislativa impedisse l’attribuzione alle ricorrenti del medesimotrattamento dei dirigenti-psicologi inquadrati nei ruoli dell’ASPai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 97 Cost., essendol’accesso al ruolo di dirigente psicologo subordinato allosvolgimento di specifico concorso; dall’altra, ritenendo che ilprincipio vigente in materia sia quello per cui il dipendentepubblico trasferito per mobilità è inquadrato nell’area funzionalee posizione economica corrispondente a quella possedutapresso l’Amministrazione di provenienza, secondo quantoprevisto dall’art. 30, comma 2, d. lgs. 165/2001.3. Le originarie ricorrenti e appellanti propongono ricorso percassazione con 3 motivi, illustrato da memoria. Resiste l’ASPCatanzaro con controricorso.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo le ricorrenti deducono violazione efalsa applicazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 112 c.p.c. (art.360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.).2. Con il secondo motivo, violazione e falsa applicazionedell’art. 36 Cost., sostenendo che l’applicazione del principio inquestione con riferimento a determinate mansioni non ècondizionata alla sussistenza dei presupposti di legittimitàdell'assegnazione di tali mansioni né all'operatività dei sistemidi classificazione dei contratti collettivi (art.360, comma 1, n. 3,c.p.c.).3. Con il terzo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art.36 Cost. e degli artt. 30, 31, 45, comma 2, d. lgs. n. 165/2001Numero registro generale 23941/2022Numero sezionale 1708/2026(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), sostenendo Nuemrerroa dti ara ccolta generale 14589/2026Data pubblicazione 17/05/2026interpretazione della domanda, per avere le ricorrenti agito nonper rivendicare il diritto a essere inquadrate nei ruoli delladirigenza sanitaria non medica, bensì per accertare se laretribuzione loro corrisposta per lo svolgimento di identichemansioni di psicologhe svolte dai colleghi psicologi direttamenteassunti dall’ASP fosse proporzionata alla quantità ed alla qualitàdel lavoro svolto ai sensi dell’art. 36 Cost.4. Il ricorso, i cui motivi possono essere congiuntamentetrattati per connessione, in quanto tutti involgenti l’applicazionedel principio costituzionale di proporzionalità della retribuzionealla qualità e quantità del lavoro prestato, anche in relazione alprincipio di parità di trattamento nel pubblico impiego, è fondatonei termini che seguono.5. La vicenda riguarda due psicologhe utilizzate dall’entelocale in regime di convenzione, poi inquadrate nell’Area D delCCNL per il personale non dirigenziale del [OSCURATO:PERSONA] successivamente, sulla base di delibera regionale, trasferitecon decorrenza 1.7.2008 alle dipendenze dell’ASP di Catanzaro.Nella delibera di trasferimento veniva richiamato il precedenteinquadramento e ribadita l’applicabilità della contrattazione delCCNL per il personale non dirigenziale degli enti locali checonsente l’inquadramento in ruoli non dirigenziali delle figuretecniche di alta professionalità6. Le ricorrenti hanno agito in giudizio per ottenerel’adeguamento retributivo, in base al principio costituzionale diproporzionalità della retribuzione e al principio di parità ditrattamento nel pubblico impiego, per le mansioni di psicologasvolte, alla retribuzione riconosciuta agli psicologi dipendentidella medesima ASP con qualifica dirigenziale e con la medesimaanzianità di servizio, comprensiva di retribuzione variabile, diNumero registro generale 23941/2022Numero sezionale 1708/2026posizione e di risultato, e per la condanna del datore diN ulmaevroo dri ora ccolta generale 14589/2026Data pubblicazione 17/05/2026pubblico al pagamento delle relative differenze.7. Le ricorrenti sono state inquadrate come psicologhe ecome psicologhe sono transitate nei ruoli della ASP, che, ai finidell’inquadramento nella contrattazione del Comparto sanità,poiché le ricorrenti provenivano da un ruolo non dirigenziale, haapplicato il CCNL per il personale non dirigenziale del CompartoSanità stesso.8. Tuttavia, nel comparto di contrattazione in questione,l’attività di psicologo non si presta ad essere inquadrata inentrambe le aree, dirigenziale e non dirigenziale, ma solo nellaprima.9. Viene, dunque, in rilievo, in primo luogo, l’art. 31 d. lgs.n. 165/2001, che stabilisce il principio di carattere generalesecondo cui, a seguito del passaggio da una ad altraamministrazione, si applicano i CCNL del cessionario. Dunque,ai fini dell’inquadramento occorre individuarenell’amministrazione di destinazione il profilo corrispondente aquello posseduto nell’amministrazione di provenienza, ma fraquesti (nell’amministrazione di destinazione) non figura lopsicologo, perché nel [OSCURATO:PERSONA] si tratta di una figuranecessariamente dirigenziale.10. Si tratta di fattispecie per certi versi analoga a quellaconsiderata da Cass. n. 9096/2020, che ha statuito che aglipsicologi penitenziari trasferiti presso il S.S.N. spetta la qualificadi dirigente sanitario non medico, area III, secondo quantoprevisto dal d.p.c.m. 1 aprile 2008, delegato all'inquadramentodel personale trasferito ai sensi del CCNL del comparto didestinazione, senza che ciò determini l'illegittima attribuzione dimansioni superiori o la violazione del principio dell'accesso allaqualifica dirigenziale previo pubblico concorso, trattandosi diNumero registro generale 23941/2022Numero sezionale 1708/2026personale già appartenente al ruolo dell'amministNruamzeiroo ndi era ccolta generale 14589/2026Data pubblicazione 17/05/2026penitenziaria (cd. dirigenza meramente tecnica del SSN).11. Nel comparto degli enti pubblici non economici, invece, ènormato il settore “professionisti”, i quali, pur non propriamentequalificati dirigenti, sono disciplinati dal CCNL dell’areadirigenziale in una sezione separata.12. Nel caso di specie, la L.R. Calabria n. 9/2007 all’art. 28,comma 1, aveva disposto: “Entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, la Giunta regionaledefinisce, con propria deliberazione, un piano di trasferimentodel personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici, di cuialla legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 e successivemodifiche ed integrazioni, già destinato ai sensi dell'art. 37 dellalegge regionale 5 dicembre 2003, n. 23 alle strutture dei servizisociali degli enti presso cui esso presta servizio, fatta salva lapossibilità del comando presso gli enti, diversi dalle Aziendesanitarie, dove attualmente il detto personale si trovaoccupato”.13. Opera, come detto, il principio di carattere generalesecondo cui, a seguito del transito da una amministrazione adun’altra, si applicano i CCNL del cessionario.14. Le odierne ricorrenti, prima di transitare nei ruoli della ASPCatanzaro, appartenevano alla categoria D Comparto enti localisecondo cui: “Appartengono a questa categoria i lavoratori chesvolgono attività caratterizzate da : ●Elevate conoscenzeplurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibilecon la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado diesperienza pluriennale, con frequente necessità diaggiornamento; ●Contenuto di tipo tecnico, gestionale odirettivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti ediversi processi produttivi/amministrativi; ●Elevata complessitàNumero registro generale 23941/2022Numero sezionale 1708/2026dei problemi da affrontare basata su modelli teoriNcuim erno odi nra ccolta generale 14589/2026Data pubblicazione 17/05/2026immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzionipossibili; ●Relazioni organizzative interne di natura negoziale ecomplessa, gestite anche tra unità organizzative diverse daquella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni)di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazionicon gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”.Nell’esemplificazione dei profili si aggiunge che: “Fanno parte diquesta categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figureprofessionali di: farmacista, psicologo, ingegnere, architetto,geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista ingiornalista pubblicista, specialista in attività amministrative econtabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione,ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delleistituzioni scolastiche delle Province”.15. Al momento del transito la ASP ha provveduto adinquadrare la dipendente/psicologa nella corrispondenteCategoria D del [OSCURATO:PERSONA] - Personale non dirigenziale,la cui declaratoria stabilisce che: “Appartengono a questacategoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro cherichiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/ogestionali in relazione ai titoli di studio e professionaliconseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacitàorganizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate dadiscrezionalità operativa nell’ambito di strutture operativesemplici previste dal modello organizzativo aziendale;Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economicoD super (Ds) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che,oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali inrelazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedonoNumero registro generale 23941/2022Numero sezionale 1708/2026a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonNoumerioa d i era ccolta generale 14589/2026Data pubblicazione 17/05/2026responsabilità dei risultati conseguiti; ampia discrezionalitàoperativa nell’ambito delle strutture operative di assegnazione;funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo dirisorse umane; coordinamento di attività didattica; iniziative diprogrammazione e proposta”. Fra i plurimi profili professionalielencati (Infermiere: DM 739/1994; Ostetrica: DM 740/199;Dietista: DM 744/1994; Assistente sanitario: DM 69/97;Infermiere pediatrico: DM 70/1997; Podologo: DM 666/1994;Igienista dentale: DM 669/1994; Personale tecnico sanitario:Tecnico sanitario di laboratorio biomedico: DM 745/1994;Tecnico sanitario di radiologia medica: DM 746/1994; Tecnicodi neurofisiopatologia: DM 183/1995; Tecnico ortopedico: DM665/1994; Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria eperfusione cardiovascolare: DM 316/1998; Odontotecnico: art.11 del RD 31 maggio 1928, n. 1334 e DM 23 aprile 1992; Ottico:art. 12 del RD 31 maggio 1928, n. 1334 e DM 23 aprile 1992;Tecnico audiometrista: DM 667/1994; Tecnico audioprotesista:DM 668/1994; Fisioterapista: DM 741/1994; Logopedista: DM742/1994; Ortottista: DM 743/1994; Terapista della neuro epsicomotricità dell’età evolutiva: DM 56/1997; Tecnicodell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale: DM57/1997; Terapista occupazionale: DM 136/1997;Massaggiatore non vedente: legge 19 maggio 1971, n. 403;Educatore professionale: DM 10 febbraio 1984; Personale divigilanza ed ispezione: Tecnico della prevenzione nell’ambientee nei luoghi di lavoro: DM 58/1997; Personale dell’assistenzasociale: Collaboratore professionale Assistente sociale: art. 1della legge 23 marzo 1993, n. 84) non figura lo psicologo e ciòperché nel [OSCURATO:PERSONA] tale qualifica è ricompresa nell’areadirigenziale, come stabilito dall’art. 1 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], secondoNumero registro generale 23941/2022cui: “… 3. Ai sensi degli artt. 15 e 18 del D.lgs. n. 502 del 1992N umero sezionale 1708/2026Numero di raccolta generale 14589/2026appartengono alla qualifica di Dirigente del ruolo sanitario: a) diData pubblicazione 17/05/2026I livello: farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi già collocatinelle posizioni funzionali di IX e X livello; b) di II livello: -farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi già collocati nellaposizione funzionale di XI livello…”16. Il passaggio all’[OSCURATO:PERSONA] è riconducibile, come giàdetto, alla previsione del d. lgs. n. 165/2001, art. 31, che, a suavolta, rinvia all'art. 2112 c.c., e che questa Corte, quantoall'individuazione della contrattazione collettiva applicabileall'esito del trasferimento, ha interpretato affermando (Cass. n.20918/2020 e successive conformi) che il passaggio dipersonale comporta l'inserimento del dipendente in una diversarealtà organizzativa e in un mutato contesto di regolenormative e retributive, immediatamente applicabili al rapporto,perché la momentanea ultrattività della contrattazione collettivaapplicata dal cedente è limitata, dall'art. 2112 c.c., comma 3,alla sola ipotesi in cui il cessionario non abbia recepito alcuncontratto, evenienza, questa, esclusa dall'operativitànell'impiego pubblico contrattualizzato della disciplina dettata,quanto alla contrattazione, dal d. lgs. n. 165/2001 (cfr. perl'impiego pubblico Cass. n. 6756/2020 e, per l'impiego privato,Cass. n. 19303/2015).17. Pertanto, in caso di trasferimento ope legis di personalefra amministrazioni appartenenti a diversi comparti, deveribadirsi la necessaria applicazione della contrattazionecollettiva dell’ente di destinazione, evidenziando che laprevisione per lo psicologo dell'inquadramento nell'areadirigenziale non può essere intesa quale attribuzione dimansioni superiori (questione qui non in rilievo), bensì qualeconcordata attestazione che, secondo la classificazione delNumero registro generale 23941/2022Numero sezionale 1708/2026personale di cui al CCNL dell'amministrazione di destinazNiuomnereo ,d i iral ccolta generale 14589/2026Data pubblicazione 17/05/2026profilo professionale dello psicologo, così come configuratopresso l'originario datore di lavoro, non avesse altra conformecorrispondenza se non, appunto, quella dell'area dirigenziale. Sitratta, in altri termini, non di istituzione del posto dirigenziale,ma di individuazione e corretta applicazione dell’inquadramentonel contratto collettivo di riferimento delle mansionipacificamente svolte, corrispondenti a quelle dell’originarioinquadramento.18. Osserva ancora il Collegio che la nozione costituzionale diproporzionalità della retribuzione (distinta da quella disufficienza) fa riferimento all’attività prestata, quale criteriopositivo anche di sinallagma della professionalità, anche in basealla Carta sociale europea, alla Carta dei diritti fondamentalidell’Unione europea, alla direttiva n. 2022/2041/UE.19. Nell’impiego pubblico contrattualizzato anche ladisposizione in materia di parità di trattamento di cui all’art. 45d. lgs. n. 165/2001 deve essere letta quale specificazione delprincipio di proporzionalità e, applicata unitamente all’art. 40dello stesso decreto legislativo, impone al datore di lavoropubblico di non discostarsi dalle previsioni della contrattazionecollettiva, con la conseguenza che eventuali diversificazioniderivanti, a parità di mansioni, dalla diversità di percorsoprofessionale, in tanto possono essere ritenute legittime inquanto siano previste dalla contrattazione medesima (cfr. fra letante Cass. n. 1241/2016; Cass. n. 12334/2018), alla quale èaltresì riservata la materia degli inquadramenti del personale,ossia della classificazione sulla base delle mansioni svolte e delprofilo professionale posseduto. Al datore di lavoro pubblico,dunque, «il contratto collettivo riconosce soltanto la possibilitàdi adattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativoNumero registro generale 23941/2022Numero sezionale 1708/2026dal contratto, alle sue esigenze organizzative, maN umseeron dzi ara ccolta generale 14589/2026Data pubblicazione 17/05/2026modificare la posizione giuridica ed economica stabilita dallenorme pattizie» (Cass. S.U. n. 21744/2009 e successiveconformi).20. In conclusione, il ricorso merita accoglimento, e lasentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appelloindicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, dacondurre sulla base dei principi di diritto sopra enunciati,provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione, allaquale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dicassazione.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale dell’8 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 23941/2022Numero sezionale 1708/2026Numero di raccolta generale 14589/2026Data pubblicazione 17/05/2026
Sentenza Cassazione n. 14589/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris