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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 32812/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 10 marzo 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena complessiva di mesi due di reclusione e di euro sessanta di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (capo A) e 56, 624 e 625, comma primo, n. 2 e n. 7, cod. pen. (capo B) (tentati furti di merci in due diversi esercizi commerciali - con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale).

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo cinque motivi di impugnazione.

2.1. Violazione delle norme in tema di trattazione scritta del giudizio di appello.

Si deduce l'inammissibilità delle conclusioni rese dal P.G. per tardività delle stesse (depositate non prima del 16 maggio 2022 per l'udienza del 24 maggio 2022).

La Corte territoriale non ha menzionato la relativa eccezione tempestivamente for- mulata durante il giudizio e non ha rilevato la tardività del deposito delle conclusioni.

2.2. Violazione dell'art. 54 cod. pen. e vizio di motivazione.

Si osserva che, dalla documentazione depositata in giudizio, in cui il personale di P.G. illustrava lo stato malnutrizione ed estrema debolezza dell'imputata, emer- geva che l'impulso criminoso era stato provocato dalla fame, per cui ricorreva l'esi- mente dello stato di necessità.

2.3. Violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione.

Si rileva che, in ragione delle condizioni soggettive di estremo disagio della An- dreoni, la Corte di merito avrebbe dovuto applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen..

2.4. Violazione dell'art. 626, comma primo, n. 2, cod. pen..

Si deduce che, tenuto conto della natura prevalentemente di generi alimentari dei beni oggetto di tentata sottrazione e del loro esiguo valore, la Corte milanese avrebbe dovuto riqualificare i reati contestati nelle corrispondenti più lievi fattispecie di furto d'uso, mancando il fine di lucro proprio del furto di cui all'art. 624 cod. pen..

2.5. Violazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen..

Si osserva che le persone offese non avevano subito danni, perché la merce di cui ai tentati furti era stata immediatamente restituita.

3. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso che il presente pro- cedimento in grado di appello si è svolto con la forma della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23 d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (disposizione successivamente abrogata e sostituita da altra analoga).La Procura generale presso la Corte di appello depositava le conclusioni scritte in data 16 maggio 2022 e le stesse erano poi trasmesse dalla Cancelleria al difensore dell'imputato in data 17 maggio 2022, cioè oltre il termine del decimo giorno prece- dente all'udienza del 22 maggio 2022 (art. 23, comma 2, cit.).

La difesa eccepiva nelle proprie repliche la tardività delle conclusioni del P.G..

Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, secondo la prevalente giurispru- denza, la tardività del deposito delle conclusioni non determina la loro inammissibilità o una nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., anche se deve comunque essere assicurata la possibilità delle parti di formulare le proprie conclusioni (Sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, Simbari, Rv. 281694; Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280412); inoltre, la tardività delle con- clusioni del P.G. esime il Giudice dall'obbligo di prenderle in esame (Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023, D., Rv. 284369).

La trasmissione non immediata delle conclusioni del P.G. presso la Corte di ap- pello al difensore dell'imputato non integra di per sé una violazione del diritto di difesa e - in ragione del carattere tassativo delle nullità e dell'assenza di una sanzione pro- cessuale per tale ipotesi - il ricorrente ha l'onere di specificare il concreto pregiudizio alle ragioni della difesa derivato dal ritardo, come - a titolo esemplificativo - la ne- cessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941).

Stante l'assenza di una disposizione al riguardo, pertanto, va disatteso il principio opposto, affermato da una giurisprudenza minoritaria, secondo cui il tardivo deposito da parte del Procuratore Generale delle conclusioni scritte per l'udienza, avvenuto dopo il deposito, da parte della difesa, delle proprie conclusioni integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 14854 del 25/01/2023, Diop, Rv. 284297).

Ciò posto sui principi operanti in materia, dinanzi alla Corte di appello e col pre- giel rt,-~ lvn sente ricorso, la difesa ha solo invocato il rispetto(processuali e non ha spiegato quale concreto pregiudizio abbia subito per effetto della tardività delle conclusioni del P.G..

Ne consegue l'assoluta irrilevanza del ritardo nell'adempimento.

4. In ordine al secondo motivo di ricorso, va escluso che la situazione di indigenza sia di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, in quanto alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti t di assistenza sociale (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv.. 265888).

In senso analogo, si è sottolineato che l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ov- viarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640).

La motivazione della sentenza impugnata è del tutto in linea coi predetti principi, in quanto la ricorrente si limita a dedurre l'esistenza di un proprio stato di indigenza, che avrebbe potuto fronteggiare mediante la fruizione dei servizi di assistenza so- ciale.

Peraltro, non tutti i beni erano costituiti da generi alimentari, in quanto, oltre a salami, bresaola e parmigiano, il tentativo di sottrazione riguardava anche due pro- dotti per la persona).

5. Quanto al terzo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'en- tità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.

La Corte distrettuale, infatti, ai fini della valutazione del grado di offensività delle condotte, ha reputato decisiva l'assenza del requisito della non abitualità del com- portamento, dimostrata dai numerosi precedenti penali anche specifici e dalla pre- gressa fruizione, in occasione di altro episodio criminoso, della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen..

Peraltro, la motivazione sopra sinteticamente riportata risulta del tutto congrua ed adeguata anche a seguito delle modifiche all'istituto dell'art. 131 bis cod. pen. apportate dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.6.

Con riferimento al quarto motivo di ricorso, va premesso che, secondo il con- solidato orientamento di questa Corte, il furto lieve per bisogno di cui all'art. 626 cod. pen. è configurabile nei casi in cui la cosa sottratta è di tenue valore in senso ogget- tivo, avuto riguardo all'utilizzo che l'agente si è proposto o ha realizzato con essa per soddisfare al minimo una grave ed urgente necessità (Sez. 5, n. 48732 del 13/10/2014, Santoro, Rv. 261231).

Questa Corte ha affermato altresì che integra il delitto di furto anche la sottrazione di beni aventi un modesto valore economico (Sez. 5, n. 7451 del 16/10/2013, dep. 2014, Maffezzoli, Rv. 259527, relativo a fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di proscioglimento emessa per il furto di due lattine di birra, del valore di quattro euro, commesso ai danni di un supermercato).

In linea coi predetti principi, la Corte di appello ha rilevato che, nella fattispecie, l'entità dei beni sottratti e l'abitualità della condotta criminosa deponevano nel senso di escludere che i delitti fossero stati commessi per il soddisfacimento di un'imme- diata e di un'imprescindibile esigenza alimentare o di un grave ed urgente bisogno.

La difesa rappresenta nuovamente nella presente sede la condizione di margi- nalità della Andreoni, dato inidoneo a confutare il lineare e coerente apparato argo- mentativo della sentenza impugnata.

La Corte milanese ha altresì correttamente evidenziato l'impossibilità di configu- rare il reato ex art. 626, comma terzo, cod. pen., in relazione alla fattispecie crimi- nosa contestata al capo B), essendo stata riconosciuta la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen..

7. In ordine al quinto motivo di ricorso, la Corte di appello, con motivazione congrua ed adeguata, ha escluso la ricorrenza della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen., evidenziando altresì l'impossibilità di formulare un giudi- zio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti e sulla recidiva, ai sensi dell'art. 69, comma quarto, cod pen..

8. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 10 marzo 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena complessiva di mesi due di reclusione e di euro sessanta di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (capo A) e 56, 624 e 625, comma primo, n. 2 e n. 7, cod. pen. (capo B) (tentati furti di merci in due diversi esercizi commerciali - con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo cinque motivi di impugnazione. 2.1. Violazione delle norme in tema di trattazione scritta del giudizio di appello. Si deduce l'inammissibilità delle conclusioni rese dal P.G. per tardività delle stesse (depositate non prima del 16 maggio 2022 per l'udienza del 24 maggio 2022). La Corte territoriale non ha menzionato la relativa eccezione tempestivamente for- mulata durante il giudizio e non ha rilevato la tardività del deposito delle conclusioni. 2.2. Violazione dell'art. 54 cod. pen. e vizio di motivazione. Si osserva che, dalla documentazione depositata in giudizio, in cui il personale di P.G. illustrava lo stato malnutrizione ed estrema debolezza dell'imputata, emer- geva che l'impulso criminoso era stato provocato dalla fame, per cui ricorreva l'esi- mente dello stato di necessità. 2.3. Violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione. Si rileva che, in ragione delle condizioni soggettive di estremo disagio della An- dreoni, la Corte di merito avrebbe dovuto applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.. 2.4. Violazione dell'art. 626, comma primo, n. 2, cod. pen.. Si deduce che, tenuto conto della natura prevalentemente di generi alimentari dei beni oggetto di tentata sottrazione e del loro esiguo valore, la Corte milanese avrebbe dovuto riqualificare i reati contestati nelle corrispondenti più lievi fattispecie di furto d'uso, mancando il fine di lucro proprio del furto di cui all'art. 624 cod. pen.. 2.5. Violazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen.. Si osserva che le persone offese non avevano subito danni, perché la merce di cui ai tentati furti era stata immediatamente restituita. 3. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso che il presente pro- cedimento in grado di appello si è svolto con la forma della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23 d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (disposizione successivamente abrogata e sostituita da altra analoga).La Procura generale presso la Corte di appello depositava le conclusioni scritte in data 16 maggio 2022 e le stesse erano poi trasmesse dalla Cancelleria al difensore dell'imputato in data 17 maggio 2022, cioè oltre il termine del decimo giorno prece- dente all'udienza del 22 maggio 2022 (art. 23, comma 2, cit.). La difesa eccepiva nelle proprie repliche la tardività delle conclusioni del P.G.. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, secondo la prevalente giurispru- denza, la tardività del deposito delle conclusioni non determina la loro inammissibilità o una nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., anche se deve comunque essere assicurata la possibilità delle parti di formulare le proprie conclusioni (Sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, Simbari, Rv. 281694; Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280412); inoltre, la tardività delle con- clusioni del P.G. esime il Giudice dall'obbligo di prenderle in esame (Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023, D., Rv. 284369). La trasmissione non immediata delle conclusioni del P.G. presso la Corte di ap- pello al difensore dell'imputato non integra di per sé una violazione del diritto di difesa e - in ragione del carattere tassativo delle nullità e dell'assenza di una sanzione pro- cessuale per tale ipotesi - il ricorrente ha l'onere di specificare il concreto pregiudizio alle ragioni della difesa derivato dal ritardo, come - a titolo esemplificativo - la ne- cessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941). Stante l'assenza di una disposizione al riguardo, pertanto, va disatteso il principio opposto, affermato da una giurisprudenza minoritaria, secondo cui il tardivo deposito da parte del Procuratore Generale delle conclusioni scritte per l'udienza, avvenuto dopo il deposito, da parte della difesa, delle proprie conclusioni integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 14854 del 25/01/2023, Diop, Rv. 284297). Ciò posto sui principi operanti in materia, dinanzi alla Corte di appello e col pre- giel rt,-~ lvn sente ricorso, la difesa ha solo invocato il rispetto(processuali e non ha spiegato quale concreto pregiudizio abbia subito per effetto della tardività delle conclusioni del P.G.. Ne consegue l'assoluta irrilevanza del ritardo nell'adempimento. 4. In ordine al secondo motivo di ricorso, va escluso che la situazione di indigenza sia di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, in quanto alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti t di assistenza sociale (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv.. 265888). In senso analogo, si è sottolineato che l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ov- viarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640). La motivazione della sentenza impugnata è del tutto in linea coi predetti principi, in quanto la ricorrente si limita a dedurre l'esistenza di un proprio stato di indigenza, che avrebbe potuto fronteggiare mediante la fruizione dei servizi di assistenza so- ciale. Peraltro, non tutti i beni erano costituiti da generi alimentari, in quanto, oltre a salami, bresaola e parmigiano, il tentativo di sottrazione riguardava anche due pro- dotti per la persona). 5. Quanto al terzo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'en- tità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ai fini della valutazione del grado di offensività delle condotte, ha reputato decisiva l'assenza del requisito della non abitualità del com- portamento, dimostrata dai numerosi precedenti penali anche specifici e dalla pre- gressa fruizione, in occasione di altro episodio criminoso, della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.. Peraltro, la motivazione sopra sinteticamente riportata risulta del tutto congrua ed adeguata anche a seguito delle modifiche all'istituto dell'art. 131 bis cod. pen. apportate dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.6. Con riferimento al quarto motivo di ricorso, va premesso che, secondo il con- solidato orientamento di questa Corte, il furto lieve per bisogno di cui all'art. 626 cod. pen. è configurabile nei casi in cui la cosa sottratta è di tenue valore in senso ogget- tivo, avuto riguardo all'utilizzo che l'agente si è proposto o ha realizzato con essa per soddisfare al minimo una grave ed urgente necessità (Sez. 5, n. 48732 del 13/10/2014, Santoro, Rv. 261231). Questa Corte ha affermato altresì che integra il delitto di furto anche la sottrazione di beni aventi un modesto valore economico (Sez. 5, n. 7451 del 16/10/2013, dep. 2014, Maffezzoli, Rv. 259527, relativo a fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di proscioglimento emessa per il furto di due lattine di birra, del valore di quattro euro, commesso ai danni di un supermercato). In linea coi predetti principi, la Corte di appello ha rilevato che, nella fattispecie, l'entità dei beni sottratti e l'abitualità della condotta criminosa deponevano nel senso di escludere che i delitti fossero stati commessi per il soddisfacimento di un'imme- diata e di un'imprescindibile esigenza alimentare o di un grave ed urgente bisogno. La difesa rappresenta nuovamente nella presente sede la condizione di margi- nalità della Andreoni, dato inidoneo a confutare il lineare e coerente apparato argo- mentativo della sentenza impugnata. La Corte milanese ha altresì correttamente evidenziato l'impossibilità di configu- rare il reato ex art. 626, comma terzo, cod. pen., in relazione alla fattispecie crimi- nosa contestata al capo B), essendo stata riconosciuta la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.. 7. In ordine al quinto motivo di ricorso, la Corte di appello, con motivazione congrua ed adeguata, ha escluso la ricorrenza della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen., evidenziando altresì l'impossibilità di formulare un giudi- zio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti e sulla recidiva, ai sensi dell'art. 69, comma quarto, cod pen.. 8. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese p