CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 03130/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26886/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 224/2019 pubblicata il 21/03/2019, R.G. n. 339/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che, accertato il demansionamento di [OSCURATO:PERSONA], ha condannato la datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a riassegnare al lavoratore le mansioni in precedenza svolte, o quelle compatibili con la qualifica, e al risarcimento del danno quantificato in C 750,00 per ogni mese di demansionamento, a decorrere dal 1 novembre 2015 sino all'effettiva adibizione alle mansioni di competenza; 2. il giudice di appello, premessa la effettività della riorganizzazione aziendale posta in essere dalla società [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto consumata la violazione dell'art. 2103 cod. civ. il quale, nel testo applicabile ratione temporís (risultante dalla modifica introdotta dall'art. 3 d. Igs. n. 81/2015), in ipotesi di modifica degli assetti organizzativi aziendali incidenti sulla posizione del lavoratore, consente al datore di lavoro con determinazione unilaterale di adibirlo a mansioni riconducibili ad un livello di inquadramento immediatamente inferiore, purché rientranti nella stessa categoria legale; secondo la sentenza impugnata, infatti, la prova orale aveva dimostrato che la assegnazione del Paletti alle nuove mansioni aveva comportato un "salto" di ben due livelli inferiori, come desumibile dal venir meno dei compiti di coordinamento di risorse assegnate o, in alternativa, di compiti specialistici ad elevata tecnicalità che connotavano il V livello della scala professionale, livello immediatamente inferiore a quello (VI) di originario inquadramento; quanto alla condanna risarcitoria, investita con il secondo motivo di gravame della società, la Corte distrettuale ha ritenuto in via presuntiva che l'adibizione alle nuove mansioni avesse comportato una perdita di parte della professionalità acquisita dal Paletti negli ultimi anni e corretta la determinazione in via equitativa del relativo ristoro parametrato al 25% della retribuzione mensile;per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 23 c.c.n.l. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione, censurando la sentenza impugnata per avere, in sintesi, mostrato di ritenere necessari al fine della riconducibilità al V livello, immediatamente inferiore a quello di appartenenza originaria, il concorrente svolgimento di attività di coordinamento di risorse umane e di compiti specialistici ad elevata tecnicalità mentre alla stregua della declaratoria di riferimento si trattava di attività alternative; in questa prospettiva sostiene che l'accertamento di fatto del giudice di appello, secondo il quale il Paletti faceva parte di un gruppo di operatori con più esperienza di quelli addetti alle risposte telefoniche, chiamato ad occuparsi di problematiche dei clienti non risolte direttamente dall'operatore, implicava lo svolgimento di compiti specialistici di alta tecnicalità, sussumibili nell'ambito della declaratoria relativa al V livello; evidenzia che l'errore del giudice di merito era destinato a riflettersi anche sul danno alla professionalità impropriamente ricondotto alla perdita dei compiti di gestione e coordinamento di lavoratori sottoordinati; 2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere attribuito rilievo alla circostanza emersa dalla prova testimoniale secondo la quale il Paletti, talvolta, era stato chiamato anche a svolgere l'attività propria del semplice operatore di cali center, trattandosi di attività che, per come pacifico, era stata svolta solo in occasioni sporadiche in connessione con particolari esigenze aziendali; 3. il primo motivo di ricorso è inammissibile per un duplice profilo;premette il Collegio di convenire con la interpretazione della odierna ricorrente in merito alla declaratoria del contratto collettivo applicabile riferita al V livello, la quale così recita: "Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità". Dal tenore letterale della previsione in oggetto, ed in particolare dalla disgiuntiva "ovvero", risulta palese che il coordinamento ed il controllo delle diverse risorse assegnate da un lato, e i compiti specialistici ad elevata tecnicalità dall'altro, rappresentano condizioni alternative e non cumulative per l'inquadramento nella categoria in oggetto; 3.1. ciò posto la sentenza non è incorsa nell'errore interpretativo denunziato dalla ricorrente stante la chiara affermazione del giudice di appello (v. sentenza, pag. 4, primo capoverso) circa il carattere alternativo e non cumulativo delle attività in oggetto al fine della riconducibilità alla V categoria; 3.2. alla ricognizione del contenuto della declaratoria in oggetto nei termini sopra delineati ha dato coerente seguito l'accertamento tratto sulla base delle emergenze istruttorie, che ha condotto il giudice di appello a ritenere insussistenti sia i compiti di coordinamento sia quelli aventi carattere specialistico. Invero, la Corte distrettuale, ricordato che il Paletti era stato formalmente inquadrato nell'ambito del V livello quale operatore specialista di customer care, ha accertato che questi era stato addetto sostanzialmente ad attività di back office e chiamato ad occuparsi di problematiche dei clienti non risolte direttamente dall'operatore; 3.3. tale ricostruzione fattuale, non incrinabile dalla deduzione del vizio motivazionale, stante la preclusione scaturente da «doppia conforme» ai sensi dell'art. 348 ter ultimo comma cod. proc. civ., rende corretta la esclusione della riconducibilità delle mansioni all'ambito del V livello della scala classificatoria collettiva, in assenza di elementi rivelatori di una particolare qualificazione in senso specialistico dell'attività prestata e neppure essendo emerso il coordinamento ed il controllo di eventuali risorse assegnate; 3.4. in tale contesto non vi è spazio per la doglianza intesa a far valere, in contrasto con la valutazione del giudice di merito, il carattere specialistico della concreta attività svolta dal Paletti, dovendo ulteriormente osservarsi che, come già ritenuto da questa Corte "spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità - in termini positivi o negativi - all'ipotesi normativa" (testualmente in motivazione Cass. n. 15661 del 2001, con la copiosa giurisprudenza ivi citata; v. pure Cass. n. 18247 del 2009 e n. 7838 del 2005); 3.5. le considerazioni che precedono assorbono la necessità di esame delle censure che negano la esistenza di un danno alla professionalità sul rilievo dell'elevata tecnicalità comunque riconoscibile alle mansioni in concreto espletate; 4. il secondo motivo di ricorso è inammissibile, anche in questo caso per difetto di pertinenza con le effettive ragioni del decisum, posto che la riconducibilità al «doppo salto» di categoria anziché a quella immediatamente inferiore, come consentito dall'art. 2103 cod. civ. nel testo modificato dall'art. 3 d. Igs n. 81/2015, applicabile ratione temporis, scaturisce dall'accertamento operato alla luce delle complessive emergenze in atti rivenienti dalla prova orale ( sentenza, pag. 4) e non dalla mera valorizzazione della avvenuta sostituzione degli operatori al call center che nell'economia della motivazione si configura come elemento utilizzato ad colorandum in funzione confermativa dell'accertamento, già tratto aliunde, della non corrispondenza dei compiti di concreta adibizione a quelli propri del V livello; 5. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza . 6. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del, ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso . Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 5.000,00 per compensi professionali C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif