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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23209/2026

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del Tribunale di sorveglianza di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza diCatania ha rigettato la domanda di affidamento in prova proposta dallacondannata in relazione all'esecuzione della pena di anni 16 e giorni 22 direclusione.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato ad ununico motivo (illogicità della motivazione tenuto conto della durata delladetenzione già patita pari a 9 anni di reclusione, del parere favorevole deldirettore dell'istituto di pena e del comportamento esemplare durante il periododi detenzione) è inammissibile perché riproduttivo dell'istanza di misuraalternativa nonché manifestamente infondato in quanto la motivazione apparecongrua e immune da illogicità manifesta, nonché completa in quanto valorizza ilnumero di precedenti per furto aggravato pari a 45, la concessione in piùoccasioni di misure alternative revocate, la mancata indicazione di attivitàlavorativa da espletare, l'esistenza di infrazione disciplinare a suo carico risalenteal 23 luglio 2020, la circostanza che le figlie della condannata risultanopregiudicate e sottoposte, a loro volta, a misura alternativa.Rilevato, comunque, che il Tribunale ai fini della gradualità del trattamentoindica che la condannata è stata ammessa a permessi.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Tribunale di sorveglianza di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza diCatania ha rigettato la domanda di affidamento in prova proposta dallacondannata in relazione all'esecuzione della pena di anni 16 e giorni 22 direclusione.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato ad ununico motivo (illogicità della motivazione tenuto conto della durata delladetenzione già patita pari a 9 anni di reclusione, del parere favorevole deldirettore dell'istituto di pena e del comportamento esemplare durante il periododi detenzione) è inammissibile perché riproduttivo dell'istanza di misuraalternativa nonché manifestamente infondato in quanto la motivazione apparecongrua e immune da illogicità manifesta, nonché completa in quanto valorizza ilnumero di precedenti per furto aggravato pari a 45, la concessione in piùoccasioni di misure alternative revocate, la mancata indicazione di attivitàlavorativa da espletare, l'esistenza di infrazione disciplinare a suo carico risalenteal 23 luglio 2020, la circostanza che le figlie della condannata risultanopregiudicate e sottoposte, a loro volta, a misura alternativa.Rilevato, comunque, che il Tribunale ai fini della gradualità del trattamentoindica che la condannata è stata ammessa a permessi.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23209/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris