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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23957/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da

1. [OSCURATO:PERSONA], nato Supersano il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 21/02/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette, per entrambi gli imputati, le conclusioni scritte rassegnate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lecce, che ha concluso chiedendo: - in via preliminare, dichiararsi l'avvenuta estinzione del reato per intervenuta prescrizione del reato; - in via principale, dichiararsi l'assoluzione di entrambi gli imputati; - in via gradata, dichiarare l'estinzione del reato per avvenuta demolizione parziale delle opere e remissione in pristino delle opere. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza con cui in data 17/04/2019 il Tribunale di Lecce aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi tre di arresto ed euro 12.400,00 di ammenda, in ordine alle contravvenzioni di cui agli articoli 110 cod. pen., 44, comma 1, lettera c), d.P.R. 380/2001, 181 d.

Igs. 42/2004, per delle violazioni urbanistiche commesse all'interno di un panificio sito in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Reato accertato in Supersano il 10/05/2017.

2. Avverso tale sentenza gli imputati propongono, tramite il difensore di fiducia, ricorso congiunto per cassazione.

2.1. Con il primo motivo, lamentano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 157 e 158 cod. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla interpretazione e valutazione delle prove (192 cod. proc. pen.), avendo omesso il giudice di appello di dichiarare la prescrizione dei reati contestati a cagione di una distorta applicazione del materiale probatorio acquisito;

2.2. con il secondo motivo lamentano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 44 comma 1 lettera c) d.P.R. 380/2001, 181 d.

Igs. 42/2004, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla interpretazione e valutazione delle prove (192 cod. proc. pen.), avendo omesso il giudice di appello di assolvere nel merito gli imputati in quanto il vincolo paesaggistico sarebbe stato introdotto in epoca successiva all'esecuzione dei lavori;

2.3. con il terzo motivo lamentano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 181 d.

Igs. 42/2004, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla interpretazione e valutazione delle prove (192 cod. proc. pen.), avendo omesso il giudice di appello di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta demolizione;

2.4. con il quarto motivo lamentano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 44 comma 1 lettera c) d.P.R. 380/2001, 181 d.

Igs. 42/2004, per mancata assunzione di una prova decisiva richiesta ai sensi dell'articolo 507 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente inammissibile per genericità, in quanto risulta pedissequamente ripetitivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomentazioni non manifestamente illogiche dai giudici di merito.2.

In dettaglio, il primo motivo è stato già vagliato e disatteso dal giudice di appello, che, a fronte di un verbale di accertamento della violazione in data 10 maggio 2017, ha ritenuto del tutto apodittiche le allegazioni difensive, che si limitano a riportare le parole dell'imputato senza alcun riscontro oggettivo (circostanza del resto pacificamente ribadita nel ricorso), mentre ha valorizzato il contenuto della relazione del tecnico comunale, che ha riferito di non essere in grado di stabilire l'epoca di realizzazione delle opere «più antiche», ma ha dichiarato che alcune erano sicuramente «a rustico».

In proposito, va ricordato come, secondo pacifica giurisprudenza della Corte, (Sez. 3, n. 44510 del 12/07/2019, Stagno, non massimata), grava «sul ricorrente che intende retrodatare la data di prescrizione l'onere di fornire prova dell'ultimazione del manufatto (Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv. 259181; Sez. 3, n. 19082 del 24/03/2009, Cusati, Rv. 243765)».

Tale giurisprudenza costituisce, nella specifica materia urbanistica, esplicazione del principio di c.d.

«vicinanza della prova».

E' stato infatti chiarito dalla Corte (Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Borroni, Rv. 259245 - 01) che «ove l'imputato, deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perché è l'imputato che, in considerazione del principio della cd.

"vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva».

Ancora, ha affermato (Sez. 2, Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01) che «nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d.

"vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva».

A ben vedere la doglianza, che ripropone pedissequamente il motivo di appello, più che prospettare reali vizi motivazionali, si risolve nel «dissenso» sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunti vizi di violazione di legge e di motivazione, che, lungi dal potersi qualificare come tali, in realtà propongono una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte.

Deve, sul punto, ribadirsi (v. ex plurimis Sez. 3, 11463 del 16/01/2019, D'Avino) che «il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745)».

Inoltre, la paventata «desistenza» non rileva posto che, per consolidato orientamento, ai fini del decorso del termine di prescrizione, l'ultimazione dei lavori che segna il dies a quo della prescrizione del reato coincide proprio con la conclusione dei lavori di rifinitura di interni ed esterni, che comprendono anche gli intonaci (Sez. 3, n. 46215 del 03/07/2018, N., Rv. 274201; Sez. 3, n. 39733 del 18/10/2011, Ventura, Rv. 251424; Sez. 3, n. 48002 del 17/09/2014, Surano, Rv. 261153), circostanza non sussistente nel caso di specie.

3. Per le medesime considerazioni deve considerarsi inammissibile il secondo motivo di ricorso, scontrandosi la doglianza con l'accertata presenza, in occasione del controllo, di lavori non ancora ultimati in epoca successiva all'apposizione del vincolo.

4. Il terzo motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.

In primo luogo, in quanto la valutazione in ordine al quantum di demolizione eseguito (che per possedere effetto estintivo del reato deve essere «totale») è totalmente rimessa al giudice del fatto, che comunque ha dato conto anche in questo caso della apodittica asserzione difensiva, non suffragata da elementi oggettivi.

In secondo luogo, in quanto la doglianza è smentita in modo palese dagli atti processuali.

Si legge infatti in sentenza che il teste [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che la prova della totale demolizione non è stata mai fornita dall'odierna imputata; inoltre, dall'ordinanza di demolizione del 4/01/2019 si evince che a fronte della SCIA presentata per demolizione spontanea in data 10/05/2017, non era mai stato presentato il «fine lavori».

5. Il quarto motivo di ricorso è del pari inammissibile.

La difesa, alla fine del dibattimento di primo grado, ha chiesto al giudice di disporre, ai sensi dell'articolo 507 cod. proc. pen., l'acquisizione di immagini estrapolate dal sito «google earth» da cui si sarebbe potuta evincere la data di realizzazione del manufatto, richiesta respinta dal giudice in quanto tale documentazione avrebbe potuto essere estrapolata e prodotta dalla difesa.

La Corte, in tema di ammissione di nuove prove, ha affermato (Sez. 4, n. 35866 del 21/09/2021, Constantinescu) che il mancato esercizio del potere ex art.507 cod. proc. pen. da parte del giudice del dibattimento non richiede un'espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un'eventuale integrazione istruttoria (Sez. 1, n. 2156 del 30/09/2020, dep. 2021, Atilem, Rv. 280301).Nel caso di specie i giudici di entrambi i gradi di giudizio hanno evidenziato come la richiesta di integrazione istruttoria invocata dalla difesa non presentasse i requisiti di assoluta indispensabilità, essendo gli elementi acquisiti idonei e sufficienti per la decisione e non avendo la difesa portato elementi sufficienti a ribaltare la prognosi di inutilità probatoria di quanto richiesto dalla difesa.

Quanto a tale ultimo profilo, secondo il consolidato orientamento di questa Corte è «decisiva» quella prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259323; Sez. 2, n. 21884 del 20/03/2013, Cabras, Rv. 255817), laddove la difesa non aveva (e non ha neppure nel ricorso) prospettato la prova in termini di decisività, dovendosi all'istanza istruttoria attribuirsi un valore meramente «esplorativo».

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], nato Supersano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 21/02/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette, per entrambi gli imputati, le conclusioni scritte rassegnate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lecce, che ha concluso chiedendo: - in via preliminare, dichiararsi l'avvenuta estinzione del reato per intervenuta prescrizione del reato; - in via principale, dichiararsi l'assoluzione di entrambi gli imputati; - in via gradata, dichiarare l'estinzione del reato per avvenuta demolizione parziale delle opere e remissione in pristino delle opere. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza con cui in data 17/04/2019 il Tribunale di Lecce aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi tre di arresto ed euro 12.400,00 di ammenda, in ordine alle contravvenzioni di cui agli articoli 110 cod. pen., 44, comma 1, lettera c), d.P.R. 380/2001, 181 d. Igs. 42/2004, per delle violazioni urbanistiche commesse all'interno di un panificio sito in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Reato accertato in Supersano il 10/05/2017. 2. Avverso tale sentenza gli imputati propongono, tramite il difensore di fiducia, ricorso congiunto per cassazione. 2.1. Con il primo motivo, lamentano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 157 e 158 cod. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla interpretazione e valutazione delle prove (192 cod. proc. pen.), avendo omesso il giudice di appello di dichiarare la prescrizione dei reati contestati a cagione di una distorta applicazione del materiale probatorio acquisito; 2.2. con il secondo motivo lamentano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 44 comma 1 lettera c) d.P.R. 380/2001, 181 d. Igs. 42/2004, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla interpretazione e valutazione delle prove (192 cod. proc. pen.), avendo omesso il giudice di appello di assolvere nel merito gli imputati in quanto il vincolo paesaggistico sarebbe stato introdotto in epoca successiva all'esecuzione dei lavori; 2.3. con il terzo motivo lamentano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 181 d. Igs. 42/2004, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla interpretazione e valutazione delle prove (192 cod. proc. pen.), avendo omesso il giudice di appello di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta demolizione; 2.4. con il quarto motivo lamentano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 44 comma 1 lettera c) d.P.R. 380/2001, 181 d. Igs. 42/2004, per mancata assunzione di una prova decisiva richiesta ai sensi dell'articolo 507 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente inammissibile per genericità, in quanto risulta pedissequamente ripetitivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomentazioni non manifestamente illogiche dai giudici di merito.2. In dettaglio, il primo motivo è stato già vagliato e disatteso dal giudice di appello, che, a fronte di un verbale di accertamento della violazione in data 10 maggio 2017, ha ritenuto del tutto apodittiche le allegazioni difensive, che si limitano a riportare le parole dell'imputato senza alcun riscontro oggettivo (circostanza del resto pacificamente ribadita nel ricorso), mentre ha valorizzato il contenuto della relazione del tecnico comunale, che ha riferito di non essere in grado di stabilire l'epoca di realizzazione delle opere «più antiche», ma ha dichiarato che alcune erano sicuramente «a rustico». In proposito, va ricordato come, secondo pacifica giurisprudenza della Corte, (Sez. 3, n. 44510 del 12/07/2019, Stagno, non massimata), grava «sul ricorrente che intende retrodatare la data di prescrizione l'onere di fornire prova dell'ultimazione del manufatto (Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv. 259181; Sez. 3, n. 19082 del 24/03/2009, Cusati, Rv. 243765)». Tale giurisprudenza costituisce, nella specifica materia urbanistica, esplicazione del principio di c.d. «vicinanza della prova». E' stato infatti chiarito dalla Corte (Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Borroni, Rv. 259245 - 01) che «ove l'imputato, deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perché è l'imputato che, in considerazione del principio della cd. "vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva». Ancora, ha affermato (Sez. 2, Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01) che «nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva». A ben vedere la doglianza, che ripropone pedissequamente il motivo di appello, più che prospettare reali vizi motivazionali, si risolve nel «dissenso» sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunti vizi di violazione di legge e di motivazione, che, lungi dal potersi qualificare come tali, in realtà propongono una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi (v. ex plurimis Sez. 3, 11463 del 16/01/2019, D'Avino) che «il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745)». Inoltre, la paventata «desistenza» non rileva posto che, per consolidato orientamento, ai fini del decorso del termine di prescrizione, l'ultimazione dei lavori che segna il dies a quo della prescrizione del reato coincide proprio con la conclusione dei lavori di rifinitura di interni ed esterni, che comprendono anche gli intonaci (Sez. 3, n. 46215 del 03/07/2018, N., Rv. 274201; Sez. 3, n. 39733 del 18/10/2011, Ventura, Rv. 251424; Sez. 3, n. 48002 del 17/09/2014, Surano, Rv. 261153), circostanza non sussistente nel caso di specie. 3. Per le medesime considerazioni deve considerarsi inammissibile il secondo motivo di ricorso, scontrandosi la doglianza con l'accertata presenza, in occasione del controllo, di lavori non ancora ultimati in epoca successiva all'apposizione del vincolo. 4. Il terzo motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato. In primo luogo, in quanto la valutazione in ordine al quantum di demolizione eseguito (che per possedere effetto estintivo del reato deve essere «totale») è totalmente rimessa al giudice del fatto, che comunque ha dato conto anche in questo caso della apodittica asserzione difensiva, non suffragata da elementi oggettivi. In secondo luogo, in quanto la doglianza è smentita in modo palese dagli atti processuali. Si legge infatti in sentenza che il teste [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che la prova della totale demolizione non è stata mai fornita dall'odierna imputata; inoltre, dall'ordinanza di demolizione del 4/01/2019 si evince che a fronte della SCIA presentata per demolizione spontanea in data 10/05/2017, non era mai stato presentato il «fine lavori». 5. Il quarto motivo di ricorso è del pari inammissibile. La difesa, alla fine del dibattimento di primo grado, ha chiesto al giudice di disporre, ai sensi dell'articolo 507 cod. proc. pen., l'acquisizione di immagini estrapolate dal sito «google earth» da cui si sarebbe potuta evincere la data di realizzazione del manufatto, richiesta respinta dal giudice in quanto tale documentazione avrebbe potuto essere estrapolata e prodotta dalla difesa. La Corte, in tema di ammissione di nuove prove, ha affermato (Sez. 4, n. 35866 del 21/09/2021, Constantinescu) che il mancato esercizio del potere ex art.507 cod. proc. pen. da parte del giudice del dibattimento non richiede un'espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un'eventuale integrazione istruttoria (Sez. 1, n. 2156 del 30/09/2020, dep. 2021, Atilem, Rv. 280301).Nel caso di specie i giudici di entrambi i gradi di giudizio hanno evidenziato come la richiesta di integrazione istruttoria invocata dalla difesa non presentasse i requisiti di assoluta indispensabilità, essendo gli elementi acquisiti idonei e sufficienti per la decisione e non avendo la difesa portato elementi sufficienti a ribaltare la prognosi di inutilità probatoria di quanto richiesto dalla difesa. Quanto a tale ultimo profilo, secondo il consolidato orientamento di questa Corte è «decisiva» quella prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259323; Sez. 2, n. 21884 del 20/03/2013, Cabras, Rv. 255817), laddove la difesa non aveva (e non ha neppure nel ricorso) prospettato la prova in termini di decisività, dovendosi all'istanza istruttoria attribuirsi un valore meramente «esplorativo». 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
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