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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 18921/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20884/2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] N. 2 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE Cú5; >76 ,0 avverso lala sentenza n. 84/01/15 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/5/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. L'Agenzia delle entrate provvide a rettificare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2008 di [OSCURATO:PERSONA], rilevando la non detraibilità - come spesa destinata al recupero del patrimonio edilizio - dei costi relativi alla costruzione di una pensilina per protezione di autovetture.

Alla rettifica fece seguito la notifica alla contribuente di cartella di pagamento per il versamento rateale della maggiore IRPEF accertata. [OSCURATO:PERSONA] propose istanza di reclamo-mediazione ex art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, cui fu opposto diniego; tramite l'atto di reclamo diede allora avvio al giudizio di impugnazione innanzi alla C.T.P. di Perugia, che si concluse con la declaratoria di inammissibilità del ricorso per omessa indicazione, in seno all'atto introduttivo, dell'autorità adita e delle norme asseritamente violate dall'amministrazione.

2. La sentenza fu appellata dalla contribuente, la quale rappresentò alla C.T.R. di Perugia che medio tempore era stato accolto un ricorso identico da lei presentato avverso la medesima rettifica, ma riferito all'anno di imposta 2007, e che si era conseguentemente formato il giudicato sulla detraibilità della spesa edilizia.

Costituendosi nel giudizio di appello, l'amministrazione finanziaria concluse per l'estinzione parziale del giudizio quanto al recupero della detrazione per spesa edilizia con compensazione delle spese, dando atto di aver già provveduto allo sgravio della cartella emessa in relazione al relativo recupero, e rilevando che il contenzioso «resta[va] in piedi solo per il recupero dell'addizionale IRPEF, non calcolata e versata sull'imponibile al lordo della detrazione IRPEFoggetto di contestazione, e dell'imposta sostitutiva del quadro CM, opposta in compensazione dalla ricorrente".

La C.T.R. rigettò il gravame, rilevando che il giudice di primo grado aveva accolto l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall'amministrazione e che tale provvedimento «non poteva che trovare conferma»; l'appellante fu condannata al pagamento delle spese.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza d'appello con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e illustrato da successiva memoria.

Dopo la scadenza del termine per il deposito del controricorso, l'Agenzia delle entrate ha depositato un atto con il quale ha chiesto di partecipare all'udienza di discussione.

Considerato che:

1. Il primo motivo denunzia nullità della sentenza per violazione degli artt. 100 e 112 cod. proc. civ. e 46 d.lgs. n. 516/1992, nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La ricorrente si duole del fatto che il giudice d'appello abbia deciso sull'inammissibilità dell'originario ricorso avverso l'atto di rettifica, quantunque la relativa eccezione fosse stata rinunziata dall'amministrazione, che aveva concluso per la parziale declaratoria di estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere a seguito dello sgravio della cartella impugnata.

Osserva che tale statuizione si pone in contrasto con il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e non tiene conto della sopravvenuta carenza di interesse dell'amministrazione, né del proprio interesse ad opporre in compensazione il proprio credito fiscale all'eventuale residuo imponibile accertato a suo carico. 2.

Con il secondo motivo, denunziando nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., la ricorrente formula identica doglianza con riferimento alle spese di lite, liquidate a suo carico pur in presenza di una domanda di integrale compensazione da parte dell'amministrazione appellata.

3. Il terzo motivo, articolato in relazione all'art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ., denunzia nullità della sentenza e violazione degli artt. 36, comma 2, num. 4 e 61 d.lgs. n. 546/1992, per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

4. Il quarto motivo, denunziando nullità della sentenza e violazione di legge in relazione agli artt. 17-bis numm. 5, 6 e 9, e 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, quantunque conforme alle indicate prescrizioni normative.

5. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

La C.T.R. ha infatti respinto il gravame sull'esclusivo presupposto, richiamato nella premessa in fatto, dell'insistenza dell'amministrazione sull'inammissibilità del ricorso originario avverso la cartella di pagamento.

L'esame integrale delle conclusioni dell'Ufficio, come riportate nella parte in fatto della sentenza impugnata, evidenzia tuttavia l'erroneità di tale presupposto; l'amministrazione, infatti, aveva anzitutto chiesto che il giudizio fosse dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere, eccezion fatta che per l'addizionale IRPEF e l'imposta sostitutiva, in relazione alle quali la contribuente aveva poi opposto il proprio controcredito in compensazione.

Lo stesso è a dirsi per le spese di lite, che il giudice d'appello ha posto a carico esclusivo della contribuente in assenza di domanda dell'Agenzia appellata, che aveva illustrato i presupposti perché si procedesse a compensazione integrale.La decisione della C.T.R. risulta, pertanto, adottata in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. quanto alla conferma della statuizione di primo grado; correlatamente, avendo omesso di pronunziarsi sull'unico tema dedotto in lite dalle parti, il giudice d'appello ha violato l'indicata disposizione anche sotto il profilo del dovere, che essa gli assegna, di decidere «su tutta la domanda».

6. La fondatezza dei primi due motivi comporta l'assorbimento dei restanti, l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza, con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Perugia in diversa composizione anche per le spese della fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria region

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20884/2015, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] N. 2 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE Cú5; >76 ,0 avverso lala sentenza n. 84/01/15 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/5/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L'Agenzia delle entrate provvide a rettificare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2008 di [OSCURATO:PERSONA], rilevando la non detraibilità - come spesa destinata al recupero del patrimonio edilizio - dei costi relativi alla costruzione di una pensilina per protezione di autovetture. Alla rettifica fece seguito la notifica alla contribuente di cartella di pagamento per il versamento rateale della maggiore IRPEF accertata. [OSCURATO:PERSONA] propose istanza di reclamo-mediazione ex art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, cui fu opposto diniego; tramite l'atto di reclamo diede allora avvio al giudizio di impugnazione innanzi alla C.T.P. di Perugia, che si concluse con la declaratoria di inammissibilità del ricorso per omessa indicazione, in seno all'atto introduttivo, dell'autorità adita e delle norme asseritamente violate dall'amministrazione. 2. La sentenza fu appellata dalla contribuente, la quale rappresentò alla C.T.R. di Perugia che medio tempore era stato accolto un ricorso identico da lei presentato avverso la medesima rettifica, ma riferito all'anno di imposta 2007, e che si era conseguentemente formato il giudicato sulla detraibilità della spesa edilizia. Costituendosi nel giudizio di appello, l'amministrazione finanziaria concluse per l'estinzione parziale del giudizio quanto al recupero della detrazione per spesa edilizia con compensazione delle spese, dando atto di aver già provveduto allo sgravio della cartella emessa in relazione al relativo recupero, e rilevando che il contenzioso «resta[va] in piedi solo per il recupero dell'addizionale IRPEF, non calcolata e versata sull'imponibile al lordo della detrazione IRPEFoggetto di contestazione, e dell'imposta sostitutiva del quadro CM, opposta in compensazione dalla ricorrente". La C.T.R. rigettò il gravame, rilevando che il giudice di primo grado aveva accolto l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall'amministrazione e che tale provvedimento «non poteva che trovare conferma»; l'appellante fu condannata al pagamento delle spese. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza d'appello con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e illustrato da successiva memoria. Dopo la scadenza del termine per il deposito del controricorso, l'Agenzia delle entrate ha depositato un atto con il quale ha chiesto di partecipare all'udienza di discussione. Considerato che: 1. Il primo motivo denunzia nullità della sentenza per violazione degli artt. 100 e 112 cod. proc. civ. e 46 d.lgs. n. 516/1992, nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La ricorrente si duole del fatto che il giudice d'appello abbia deciso sull'inammissibilità dell'originario ricorso avverso l'atto di rettifica, quantunque la relativa eccezione fosse stata rinunziata dall'amministrazione, che aveva concluso per la parziale declaratoria di estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere a seguito dello sgravio della cartella impugnata. Osserva che tale statuizione si pone in contrasto con il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e non tiene conto della sopravvenuta carenza di interesse dell'amministrazione, né del proprio interesse ad opporre in compensazione il proprio credito fiscale all'eventuale residuo imponibile accertato a suo carico. 2. Con il secondo motivo, denunziando nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., la ricorrente formula identica doglianza con riferimento alle spese di lite, liquidate a suo carico pur in presenza di una domanda di integrale compensazione da parte dell'amministrazione appellata. 3. Il terzo motivo, articolato in relazione all'art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ., denunzia nullità della sentenza e violazione degli artt. 36, comma 2, num. 4 e 61 d.lgs. n. 546/1992, per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. 4. Il quarto motivo, denunziando nullità della sentenza e violazione di legge in relazione agli artt. 17-bis numm. 5, 6 e 9, e 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, quantunque conforme alle indicate prescrizioni normative. 5. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati. La C.T.R. ha infatti respinto il gravame sull'esclusivo presupposto, richiamato nella premessa in fatto, dell'insistenza dell'amministrazione sull'inammissibilità del ricorso originario avverso la cartella di pagamento. L'esame integrale delle conclusioni dell'Ufficio, come riportate nella parte in fatto della sentenza impugnata, evidenzia tuttavia l'erroneità di tale presupposto; l'amministrazione, infatti, aveva anzitutto chiesto che il giudizio fosse dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere, eccezion fatta che per l'addizionale IRPEF e l'imposta sostitutiva, in relazione alle quali la contribuente aveva poi opposto il proprio controcredito in compensazione. Lo stesso è a dirsi per le spese di lite, che il giudice d'appello ha posto a carico esclusivo della contribuente in assenza di domanda dell'Agenzia appellata, che aveva illustrato i presupposti perché si procedesse a compensazione integrale.La decisione della C.T.R. risulta, pertanto, adottata in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. quanto alla conferma della statuizione di primo grado; correlatamente, avendo omesso di pronunziarsi sull'unico tema dedotto in lite dalle parti, il giudice d'appello ha violato l'indicata disposizione anche sotto il profilo del dovere, che essa gli assegna, di decidere «su tutta la domanda». 6. La fondatezza dei primi due motivi comporta l'assorbimento dei restanti, l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza, con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Perugia in diversa composizione anche per le spese della fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria region
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