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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 32510/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 18 gennaio 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale di Rimini del 24 maggio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 20.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81, 110 cod. pen. e 73 comma 1 bis del d.P.R. 309/1990, commesso in Rimini in epoca compresa tra il dicembre 2014 e il febbraio 2015.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata; la Corte di appello, infatti, all'esito di un'ampia ricostruzione dei fatti di causa, ha evidenziato che il ricorrente ha rivestivo un ruolo rilevante nell'ambito dell'altrui (ovvero del concorrente [OSCURATO:PERSONA]) detenzione illecita di sostanze stupefacenti, avente ad oggetto quantitativi elevati (almeno un chilo) di cocaina; Rilevato che il ricorso, privo di un adeguato confronto con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata, deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] ere èstensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 18 gennaio 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale di Rimini del 24 maggio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 20.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81, 110 cod. pen. e 73 comma 1 bis del d.P.R. 309/1990, commesso in Rimini in epoca compresa tra il dicembre 2014 e il febbraio 2015. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata; la Corte di appello, infatti, all'esito di un'ampia ricostruzione dei fatti di causa, ha evidenziato che il ricorrente ha rivestivo un ruolo rilevante nell'ambito dell'altrui (ovvero del concorrente [OSCURATO:PERSONA]) detenzione illecita di sostanze stupefacenti, avente ad oggetto quantitativi elevati (almeno un chilo) di cocaina; Rilevato che il ricorso, privo di un adeguato confronto con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata, deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] ere èstensore [OSCURATO:PERSONA]