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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03475/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] E Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata agli stessi in relazione all'imputazione per i reati di usura ed estorsione aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, hanno presentato ricorso per cassazione deducendo un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti streItamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp.att. del cod. proc. pen.; ricorre un totale omissione di motivazione quanto al tema della effettiva ricorrenza di legami dei ricorrenti con la associazione ma'iosa e non è stato in alcun modo considerato il tempo trascorso dalla commissione del fatto rispetto all'epoca di commissione della condotta contestata; la motivazione è scarna e sintetica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere qualificato quale appello, con invio degli atti al Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame.

Appare evidente come le censure articolate avverso il provvedimento impugnato siano relative alla istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare, sicché le doglianze relative al rigetto dell'istanza avrebbero dovuto essere inoltrate in applicazione dell'art. 310 cod. proc. pen. dinnanzi al Tribunale di Catanzaro, in assenza di una facoltà di immediato ricorso dinnanzi a questa Corte.

Difatti, in considerazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, occorre procedere alla conversione in appello ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., atteso che i ricorrenti hanno effettivamente dimostrato la volontà di impugnare il provvedimento anche se con rimedio processuale erroneo rispetto a quello previsto specificamente dal sistema processuale (Sez. 1, n. 51610 del 23/04/2018, Cannella, Rv. 275664-01).

P.Q.M.

Qualificaà i ricorsi come appelli cautelari dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame delle misure cautelari personali.

Così deciso in data 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] E Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata agli stessi in relazione all'imputazione per i reati di usura ed estorsione aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, hanno presentato ricorso per cassazione deducendo un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti streItamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp.att. del cod. proc. pen.; ricorre un totale omissione di motivazione quanto al tema della effettiva ricorrenza di legami dei ricorrenti con la associazione ma'iosa e non è stato in alcun modo considerato il tempo trascorso dalla commissione del fatto rispetto all'epoca di commissione della condotta contestata; la motivazione è scarna e sintetica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere qualificato quale appello, con invio degli atti al Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame. Appare evidente come le censure articolate avverso il provvedimento impugnato siano relative alla istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare, sicché le doglianze relative al rigetto dell'istanza avrebbero dovuto essere inoltrate in applicazione dell'art. 310 cod. proc. pen. dinnanzi al Tribunale di Catanzaro, in assenza di una facoltà di immediato ricorso dinnanzi a questa Corte. Difatti, in considerazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, occorre procedere alla conversione in appello ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., atteso che i ricorrenti hanno effettivamente dimostrato la volontà di impugnare il provvedimento anche se con rimedio processuale erroneo rispetto a quello previsto specificamente dal sistema processuale (Sez. 1, n. 51610 del 23/04/2018, Cannella, Rv. 275664-01). P.Q.M. Qualificaà i ricorsi come appelli cautelari dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame delle misure cautelari personali. Così deciso in data 14
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