CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36231/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.814/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], res.in Roma, rappresentati e difesi in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Roma ed ivi el.dom.ti, come da procura in atti, presso il suo studio in Via degli Scialoja 18; -parte ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex legedomiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -parte controricorrente - avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 3982/2019 del 1.7.2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1^ dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale dott.sa [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso. Uditi i difensori delle parti. Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. [OSCURATO:PERSONA] di Castiglionchio e [OSCURATO:PERSONA] propongono quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la [OSCURATO:PERSONA], in riforma della prima decisione, ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale essi avevano impugnato la comunicazione con cui l'Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] del Territorio di Roma, aveva rigettato l'istanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] di “correzione dei dati di classamento” di unità immobiliare in loro proprietà sita in Roma, V.le Liegi. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - l'istanza in questione mir ava ad ottenere la rideterminazione di un classamento ormai divenuto definitivo (avviso di riclassamento per microzone ex articolo 1 co. 335 legge 311 del 2004 notificato ai contribuenti il 28 novembre 2013 e da questi ultimi non opposto); - il diniego di co rrezione comunicato dall'agenzia delle entrate aveva natura sostanziale di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela della originaria classificazione; - con il ricorso introduttivo, i contribuenti non avevano dedotto eventuali profili di illegittimità del rifiuto in sé (di natura discrezionale), ma avevano inammissibilmente inteso contestare la fondatezza della pretesa tributaria nonostante che quest'ultima fosse ormai divenuta definitiva. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Parte ricorrente ha depositato memoria. § 2. Con il primo motivo di ricorso i contribuenti lamentano – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt.19 e 2 d.lgs. 546/92, nonché 8 d.P.R. 138/98, dal momento che la loro istanza aveva ad oggetto non tanto l'annullamento in autotutela del precedente classamento, quanto la correzione di quest'ultimo perché non rispondente alla realtà fattuale e tipologica dell'immobile. Sennonchè, il diniego su istanza di correzione catastale era impugnabile avanti alla commissione tributaria secondo quanto previsto dall'articolo 19 cit., lett.f). Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 2909 cod.civ.. Per non avere la [OSCURATO:PERSONA] rilevato il giudicato interno che si era formato sulla ulteriore ragione decisoria accolta dal primo giudice il quale (sent. alleg.n.6 al ricorso), oltre ad affermare l'ammissibilità del ricorso avverso il diniego di correzione (ratio censura ta), aveva anche affermato la nullità del diniego stesso per genericità e sostanziale carenza di motivazione (ratioinvece non censurata, come da essi appellati fatto valere avanti alla [OSCURATO:PERSONA] che ne aveva anche dato conto in sentenza: pag.2). Con il terzo motivo di ricorso si riproduce la medesima doglianza sotto il profilo della nullità della sentenza ex artt.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. e 112 cod.proc.civ.; per non essersi la [OSCURATO:PERSONA] pronunciata sulla suddetta eccezione di giudicato interno. Con il quarto motivo di ricorso si deduce – ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ. – omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio fatto oggetto di contraddittorio, costituito dalla circostanza che il classamento originario (del 2013) aveva elevato la classe dell'immobile da 2 a 3, lasciando però inalterata la categoria catastale in A/1 (signorile) mentre, con l'istanza di correzione, i contribuenti avevano inteso ottenere la rettifica sia in aumento della classe (da 3 a 5), sia in diminuzione della categoria d’origine (da A/1 ad A/2). Da ciò derivava che l'istanza di correzione nel 2016 non mirava affatto ad annullare l'accertamento del 2013 proprio perché questo non aveva riguardato la categoria. § 3.1Il primo motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha in varie occasioni evidenziato come, in materia, il contribuente abbia sempre il diritto di chiedere la revisione del classamento della propria unità immobiliare, così da conformare lo stato catastale allo stato di fatto; e ciò, per quanto qui più conta, senza che una tale istanza solleciti o presupponga l’annullamento della classificazione in essere all’esito di un procedimento di autotutela dell’Amministrazione. Si legge in Cass.n. 2995/15 che: “in tema di classamento d'immobili, il contribuente può domandare, in ogni momento, all'Amministrazione la correzione dei dati dichiarati e la rettifica della rendita proposta quando la situazione di fatto o di diritto denunciata non corrisponde al vero, trattandosi di un procedimento di accertamento, e può ricorrere, in caso di diniego, avendo diritto ad una definizione mirata e specifica della sua proprietà senza necessità di prospettare un interesse generale, al giudice tributario, che procederà alla valutazione dell'immobile, tenendo conto delle sue mutate condizioni ed eventualmente disapplicando i criteri elaborati dall'Amministrazione.” In coerenza con questi principi, si è poi stabilito (Cass.n. 3001/15) che: “In tema di contenzioso tributario, il silenzio-rigetto, con cui l'amministrazione conferma la precedente rendita catastale, respingendo l'istanza di variazione presentata dal contribuente, deve considerarsi atto tacito riguardante le operazioni catastali di attribuzione di rendita ed è, quindi, impugnabile dinanzi al giudice tributario ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. f), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, norma che si riferisce a tutti gli atti catastali, in qualsiasi forma adottati, idonei a produrre effetti giuridici negativi in capo al proprietario di un bene immobile”. Più recentemente, la S.C. è poi tornata sull’argomento, affermando – in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente –che (Cass.n. 31574/21): “In tema di contenzioso tributario, il diniego, espresso o tacito, opposto dall'amministrazione finanziaria all'istanza di variazione della rendita catastale non è qualificabile come diniego di autotutela, ma integra un atto relativo alle operazioni catastali di attribuzione di rendita ed è, quindi, impugnabile dinanzi al giudice tributario ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 546 del 1992.” Nel raccordare il regime dell’istanza di variazione-adeguamento con quello dell’autotutela amministrativa, si è nell’occasione osservato: “né si può sostenere che il diniego o rifiuto di variazione catastale rientrerebbe nella tipologia degli atti impugnabili soltanto sub specie del diniego espresso o tacito di autotutela, che può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'amministrazione finanziaria, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2018, n. 7616; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2018, n. 21146; Cass., Sez. 5^, 26 settembre 2019, n. 24032; Cass., Sez. 5", 4 dicembre 2020, n. 27806; Cass., Sez. 6^-5, 16 marzo 2021, n. 7378). A tale proposito, il collegio rileva che l'art. 19, lett. f, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 stabilisce che il ricorso può essere proposto avverso «gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2», dello stesso D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, e quest'ultima disposizione annovera nell'oggetto della giurisdizione tributaria tutte le controversie concernenti «la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale». Non vi è, dunque, ragione di escludere dall'ambito degli «atti relativi alle operazioni catastali» di cui all'art. 19, lett. f, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 il tacito o espresso diniego ad una istanza di variazione catastale.” Applicando questi criteri al caso di specie, risulta che la domanda dei contribuenti di accertamento di nuova categoria (mai variata prima d’allora) e classe andava in effetti correttamente qualificata (diversamente da quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA]) come istanza di correzione-adeguamento (e non di annullamento in autotutela) e così, in effetti, la qualificò la stessa Amministrazione; ciò perchè con essa i contribuenti hanno denunciato l'erroneità della rendita catastale attribuita, invitandol'amministrazione finanziaria ad apportare le necessarie revisioni, in ciò ottenendo un rifiuto confermativo della validità della categoria e della classe precedentemente attribuite. A riguardo degli atti delle operazioni catastali impugnabili ex art.19 lett. f) cit., si è pure osservato (Cass.da ultimo citata) che gli atti catastali sono, tra quelli impugnabili dinanzi alle [OSCURATO:PERSONA], atti assoggettati alla più ampia "libertà di forma", non avendo il legislatore definito il nome od il tipo dell'atto nei cui confronti il contribuente è ammesso a proporre ricorso e limitandosi a rinviare alle operazioni catastali ricomprese nella giurisdizione tributaria, cioè a tutti gli atti ad esse operazioni afferenti senza distinguo di sorta, in modo tale che: “la previsione della generale impugnabilità degli atti catastali va di conseguenza letta nell'ottica del rispetto del diritti di difesa e di tutela giurisdizionale contro tutti gli atti idonei a produrre effetti giuridici negativi in capo al contribuente quale certamente è la determinazione della rendita catastale che rappresenta, ai finì di una pluralità di tributi, la misura della capacita contributiva del soggetto passivo con riferimento alla titolarità di un diritto di proprietà su un bene immobile sito nel territorio dello Stato”. Il ricorso introduttivo non poteva pertanto ritenersi qui precluso dalla definitività, per mancata impugnazione, dell’accertamento del 2013. § 3.2 Sono fondati anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria. I primi giudici avevano rilevato la carenza motivazionale dell’atto di diniego (ammissibilmente) impugnato come atto relativo ad operazione catastale, osservando che l’ufficio “non può limitarsi ad enunciare un dispositivo, ma deve anche indicare le concrete ragioni che giustificano e sorreggono il dispositivo stesso, onde delimitare l'oggetto del possibile contenzioso in cui all'amministrazione è inibito addurre ragioni diverse rispetto a quelle enunciate”. Viene poi richiamato l'orientamento di legittimità in punto motivazione degli atti impositivi, affermandosi la fondatezza della doglianza “con la quale il ricorrente ha lamentato, con riferimento alla motivazione del provvedimento nella parte in cui si giustifica la modifica del classamento e della rendita, la genericità e quindi la sostanziale carenza della motivazione”. Orbene, nell'atto di appello dell'agenzia delle entrate si lamentava esclusivamente la violazione e falsa applicazione dell'articolo 19 d.lgs. 546/92 da parte del primo giudice, vertendosi asseritamente di ricorso inammissibile perché proposto per annullamento in autotutela e non per revisione di classamento (tesi, come detto, non condivisibile). Per quanto non necessaria, trattandosi di materia di devoluzione ufficiosa, l'eccezione di giudicato interno era stata comunque formalmente proposta dai contribuenti nel corso del giudizio di gravame, e di ciò dà conto la stessa sentenza impugnata la quale, nel rievocare il processo, riferisce che: “si sono costituiti gli appellati che hanno dedotto la inammissibilità dell'appello per non avere l'agenzia impugnato la sentenza laddove il primo giudice ha ritenuto che coglie nel segno la doglianza con la quale i ricorrenti hanno lamentato la genericità e la carenza di motivazione del provvedimento di accertamento catastale”(pag.2). In questa situazione, una volta ritenuta ammissibile l’impugnazione dell’atto di diniego, la commissione tributaria regionale avrebbe dovuto rilevare il giudicato interno che siera formato in punto nullità del medesimo per difetto di motivazione; statuizione, quest’ultima, posta a base della decisione di primo grado ma non specificamente contestata dall’Amm.ne appellante (che come detto si limitò ad insistere, in appello, sulla non impugnabilità del diniego ex art.19 d.lgs 546/92) e dunque divenuta definitiva. § 4.In accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, la sentenza va dunque cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, sussistono i presupposti, ex articolo 384 cod.proc.civ., per la decisione nel merito mediante accoglimento del ricorso originario dei contribuenti. Le spese di lite vengono compensate, stante il consolidarsi solo in corso di causa del su riportato indirizzo interpretativo di legittimità. PQM La Corte - accoglie il ricorso; - cassa la sentenz