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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09262/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è generico e manifestamente infondato, in quanto — tenuto conto che «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269 - 01) — deve rilevarsi che i giudici di appello hanno congruamente indicato, quali ragioni ostative alla concessione delle suddette circostanze, le insidiose modalità della condotta e la negativa personalità dell'odierno ricorrente, il quale aveva realizzato il reato per cui si procede, malgrado il regime di detenzione domiciliare cui era sottoposto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, contestando, cumulativamente e in modo vago, vizi della motivazione, è formulato in termini non consentiti dalla legge, in quanto privo dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581, comma 1, cod. proc. pen. e 591, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti, a fronte della lineare e logica motivazione esposta dalla Corte territoriale, sono state prospettate doglianze completamente generiche, le quali, non svolgendo con puntualità e concreta specificità una critica argomentata avverso la motivazione del provvedimento impugnato, non consentono al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che la memoria nell'interesse dell'imputato, pervenuta con p.e.c. del 3 novembre, deve considerarsi tardiva ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen., e, comunque, di contenuto non decisivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno,18 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è generico e manifestamente infondato, in quanto — tenuto conto che «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269 - 01) — deve rilevarsi che i giudici di appello hanno congruamente indicato, quali ragioni ostative alla concessione delle suddette circostanze, le insidiose modalità della condotta e la negativa personalità dell'odierno ricorrente, il quale aveva realizzato il reato per cui si procede, malgrado il regime di detenzione domiciliare cui era sottoposto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, contestando, cumulativamente e in modo vago, vizi della motivazione, è formulato in termini non consentiti dalla legge, in quanto privo dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581, comma 1, cod. proc. pen. e 591, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti, a fronte della lineare e logica motivazione esposta dalla Corte territoriale, sono state prospettate doglianze completamente generiche, le quali, non svolgendo con puntualità e concreta specificità una critica argomentata avverso la motivazione del provvedimento impugnato, non consentono al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che la memoria nell'interesse dell'imputato, pervenuta con p.e.c. del 3 novembre, deve considerarsi tardiva ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen., e, comunque, di contenuto non decisivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno,18 novem