Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 09332/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro, visti gli atti, il 'provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 25 maggio 2023 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza in data 6 aprile 2023 del GIP del Tribunale di Catanzaro che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari perché gravemente indiziato della partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e della commissione di plurimi reati fine di detenzione di cocaina a fini di spaccio.

2. Il ricorrente articola un'unica censura con cui lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari nonché la scelta della misura restrittiva applicata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale del riesame ha ricostruito in fatto, con i limiti propri della cognizione cautelare della fase, sulla base delle intercettazioni e delle investigazioni, che il Nesci partecipava all'associazione perché si occupava di rivendere lo stupefacente fornito dai vertici, in una posizione subordinata e con compiti esecutivi.

In particolare, operava come pusher e come esattore dei crediti degli acquirenti per conto del gruppo Calabria-Tundis.

Era emerso altresì che era in legami stretti con [OSCURATO:PERSONA], uno dei capi, a casa del quale di recava per la programmazione dell'attività (si veda l'intercettazione del 3 marzo 2019 cui è seguito l'arresto del giorno dopo, fotografati nell'ordinanza).

Con il primo motivo, il ricorrente ha sostanzialmente censurato le intercettazioni sia rispetto al reato associativo sia rispetto all'episodio di detenzione del •capo 91), con allegazioni disancorate dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui • esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01).

Con il secondo motivo ha contestato le esigenze cautelari, senza però confrontarsi con gli ampi e approfonditi argomenti sviluppati nell'ordinanza a partire dalla doppia presunzione dell'art. 275 cod. proc. pen. in merito all'an e al 'quomodo della cautela, avuto riguardo al suo pieno e spregiudicato inserimento in ambienti criminali.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte 'costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 2 •01 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro, visti gli atti, il 'provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 25 maggio 2023 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza in data 6 aprile 2023 del GIP del Tribunale di Catanzaro che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari perché gravemente indiziato della partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e della commissione di plurimi reati fine di detenzione di cocaina a fini di spaccio. 2. Il ricorrente articola un'unica censura con cui lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari nonché la scelta della misura restrittiva applicata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame ha ricostruito in fatto, con i limiti propri della cognizione cautelare della fase, sulla base delle intercettazioni e delle investigazioni, che il Nesci partecipava all'associazione perché si occupava di rivendere lo stupefacente fornito dai vertici, in una posizione subordinata e con compiti esecutivi. In particolare, operava come pusher e come esattore dei crediti degli acquirenti per conto del gruppo Calabria-Tundis. Era emerso altresì che era in legami stretti con [OSCURATO:PERSONA], uno dei capi, a casa del quale di recava per la programmazione dell'attività (si veda l'intercettazione del 3 marzo 2019 cui è seguito l'arresto del giorno dopo, fotografati nell'ordinanza). Con il primo motivo, il ricorrente ha sostanzialmente censurato le intercettazioni sia rispetto al reato associativo sia rispetto all'episodio di detenzione del •capo 91), con allegazioni disancorate dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui • esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Con il secondo motivo ha contestato le esigenze cautelari, senza però confrontarsi con gli ampi e approfonditi argomenti sviluppati nell'ordinanza a partire dalla doppia presunzione dell'art. 275 cod. proc. pen. in merito all'an e al 'quomodo della cautela, avuto riguardo al suo pieno e spregiudicato inserimento in ambienti criminali. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte 'costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 2 •01 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09332/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris