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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 26627/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Rocca di Neto (Kr) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1632/21 della Corte di appello di Catanzaro del 21/09/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Crotone che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre mesi e dieci giorni di reclusione e 150,00 euro di multa in ordine al delitto di cui all'art. 388, quarto comma cod. peri., oltre alle stal:uizioni disposte in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che con un primo motivo lamenta la violazione degli artt. 148 e 601, comma 5, cod. proc. pen. nonché dell'art. 1 della legge 20 novembre 1982 n. 890, sostenendo di non avere mai ricevuto la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello.

Allega in particolare che l'atto venne notificato ad altra persona in data 28 aprile 2021 a mezzo servizio postale, nonostante il Presidente della Corte di appello avesse espressamente ordinato di eseguire la notifica a mani proprie e non per il mezzo della posta.

Con un secondo motivo, deduce, inoltre,, la violazione dell'art. 388, quarto (oggi sesto) comma cod. pen. in relazione alla omessa riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell'art. 388-bis cod. peri, ed alla mancata considerazione da parte dei giudici di appello del profilo di colpa insito nella condotta, tra l'altro materialmente ascrivibile al proprio figlio, di indicazione del bene da sottoporre a pignoramento all'atto dell'accesso in cantiere del responsabile del competente istituto di vendite giudiziarie.

3. Il procedimento è stato trattato all'odierna udienza con le forme e le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9 del decreto-legge 2,3 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126 ed ulteriormente dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.2.

Con rifermento al primo motivo di doglianza di carattere processuale, il ricorrente sostiene di non avere mai ricevuto il decreto di citazione per il giudizio di appello di cui all'art. 601 cod. proc. pen.

Dagli atti del procedimento risulta in realtà che la citazione è stata eseguita in data 20 aprile 2021 a mezzo servizio postale, avendo l'incaricato consegnato l'atto a mani di tale [OSCURATO:PERSONA], persona convivente e che sembra essere indicata come moglie del destinatario dell'atto sulla relata di notificazione.

La notificazione è stata, dunque, eseguita a mezzo posta in contrasto con quanto disposto dal Presidente della Corte di appello mediante annotazione sul frontespizio dell'incarto trasmesso all'ufficio UNEP, ma tale circostanza non ha prodotto alcuna nullità.

La possibilità per il giudice di vincolare la notificazione a forme specifiche di esecuzione deve essere, infatti, espressamente provista dalla legge, come ad es. nel caso di cui all'art. 420-quater, comma 1, cod. proc. pen. in cui il giudice dopo avere provveduto al rinvio dell'udienza 'dispone che l'avviso sia notificato allo imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria'.

Nel caso in esame, invece, è rimasta disattesa una disposizione del Presidente della Corte di appello, volta verosimilmente a garantire il positivo espletamento della procedura di notificazione, ma senza conseguenza alcuna sulla legittimità della stessa.

Si deve, pertanto, concludere che non vi stata omissione totale bensì al più irregolarità nelle modalità di notificazione dell'atto di citazione, irregolarità che a prescindere dall'effettiva sua rilevanza, avrebbe dovuto essere tempestivamente eccepita nella prima sede processuale utile.

Dagli atti del procedimento risulta, invece, che all'udienza del 21 settembre 2021 celebratasi dinanzi alla Corte di appello, era presente il difensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale non svolgeva alcuna eccezione in ordine alla pretesa irregolarità della notificazione, integrante al più una nullità di ordine generale a regime intermedio, determinando, quindi, la sanatoria ai sensi dell'art. 184, comma 1, cod. proc. pen.

Quanto, invece,h12gecondo motivo di censura, va considerato che al di là della dedotta violazione dell'art. 388, quarto (oggi sesto) comma, cod. pen., il ricorrente pone all'attenzione di questa Corte di cassazione essenzialmente una quaestio facti (l'errore, ascritto tra l'altro al figlio dell'imputato, di indicazione del bene da sottoporre a pignoramento al momento dell'accesso in cantiere del responsabile dell'istituto di vendite giudiziarie) di cui la Co -te di appello si è occupata doverosamente, disattendendo il corrispondente motivo di gravame con una argomentazione (v. pag. 2 sent.) che fa perno sul contenuto del verbale di pignoramento, il cui contenuto non è evidentemente sindacabile da parte del giudice di legittimità.3.

Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00 (tremila).

P. Q. IMI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli aclempimenti di cui all'art. 94, comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Rocca di Neto (Kr) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1632/21 della Corte di appello di Catanzaro del 21/09/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Crotone che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre mesi e dieci giorni di reclusione e 150,00 euro di multa in ordine al delitto di cui all'art. 388, quarto comma cod. peri., oltre alle stal:uizioni disposte in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che con un primo motivo lamenta la violazione degli artt. 148 e 601, comma 5, cod. proc. pen. nonché dell'art. 1 della legge 20 novembre 1982 n. 890, sostenendo di non avere mai ricevuto la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello. Allega in particolare che l'atto venne notificato ad altra persona in data 28 aprile 2021 a mezzo servizio postale, nonostante il Presidente della Corte di appello avesse espressamente ordinato di eseguire la notifica a mani proprie e non per il mezzo della posta. Con un secondo motivo, deduce, inoltre,, la violazione dell'art. 388, quarto (oggi sesto) comma cod. pen. in relazione alla omessa riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell'art. 388-bis cod. peri, ed alla mancata considerazione da parte dei giudici di appello del profilo di colpa insito nella condotta, tra l'altro materialmente ascrivibile al proprio figlio, di indicazione del bene da sottoporre a pignoramento all'atto dell'accesso in cantiere del responsabile del competente istituto di vendite giudiziarie. 3. Il procedimento è stato trattato all'odierna udienza con le forme e le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9 del decreto-legge 2,3 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126 ed ulteriormente dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.2. Con rifermento al primo motivo di doglianza di carattere processuale, il ricorrente sostiene di non avere mai ricevuto il decreto di citazione per il giudizio di appello di cui all'art. 601 cod. proc. pen. Dagli atti del procedimento risulta in realtà che la citazione è stata eseguita in data 20 aprile 2021 a mezzo servizio postale, avendo l'incaricato consegnato l'atto a mani di tale [OSCURATO:PERSONA], persona convivente e che sembra essere indicata come moglie del destinatario dell'atto sulla relata di notificazione. La notificazione è stata, dunque, eseguita a mezzo posta in contrasto con quanto disposto dal Presidente della Corte di appello mediante annotazione sul frontespizio dell'incarto trasmesso all'ufficio UNEP, ma tale circostanza non ha prodotto alcuna nullità. La possibilità per il giudice di vincolare la notificazione a forme specifiche di esecuzione deve essere, infatti, espressamente provista dalla legge, come ad es. nel caso di cui all'art. 420-quater, comma 1, cod. proc. pen. in cui il giudice dopo avere provveduto al rinvio dell'udienza 'dispone che l'avviso sia notificato allo imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria'. Nel caso in esame, invece, è rimasta disattesa una disposizione del Presidente della Corte di appello, volta verosimilmente a garantire il positivo espletamento della procedura di notificazione, ma senza conseguenza alcuna sulla legittimità della stessa. Si deve, pertanto, concludere che non vi stata omissione totale bensì al più irregolarità nelle modalità di notificazione dell'atto di citazione, irregolarità che a prescindere dall'effettiva sua rilevanza, avrebbe dovuto essere tempestivamente eccepita nella prima sede processuale utile. Dagli atti del procedimento risulta, invece, che all'udienza del 21 settembre 2021 celebratasi dinanzi alla Corte di appello, era presente il difensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale non svolgeva alcuna eccezione in ordine alla pretesa irregolarità della notificazione, integrante al più una nullità di ordine generale a regime intermedio, determinando, quindi, la sanatoria ai sensi dell'art. 184, comma 1, cod. proc. pen. Quanto, invece,h12gecondo motivo di censura, va considerato che al di là della dedotta violazione dell'art. 388, quarto (oggi sesto) comma, cod. pen., il ricorrente pone all'attenzione di questa Corte di cassazione essenzialmente una quaestio facti (l'errore, ascritto tra l'altro al figlio dell'imputato, di indicazione del bene da sottoporre a pignoramento al momento dell'accesso in cantiere del responsabile dell'istituto di vendite giudiziarie) di cui la Co -te di appello si è occupata doverosamente, disattendendo il corrispondente motivo di gravame con una argomentazione (v. pag. 2 sent.) che fa perno sul contenuto del verbale di pignoramento, il cui contenuto non è evidentemente sindacabile da parte del giudice di legittimità.3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00 (tremila). P. Q. IMI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli aclempimenti di cui all'art. 94, comm