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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12831/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19163 del ruolo generale dell'anno 2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico, in liquidazione, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 239, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso in cassazione, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certifica qiovanni.distefanomarino@avvra usa.le almail.it del medesimo difensore; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 257/34/2016, depositata in data 22 gennaio 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) aveva notificato a Punta di Mola s.r.I., a seguito di controllo automatizzato, una cartella di pagamento relativa all'Iva anno 2005; avverso la cartella di pagamento la società aveva proposto ricorso che era stato parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Ragusa, che aveva preso atto delle coincidenti dichiarazioni delle parti in ordine alla esatta misura dell'importo dovuto; la società aveva quindi proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha parzialmente accolto l'appello, riducendo l'importo dovuto, in particolare ha ritenuto che la sentenza del giudice di primo grado, sebbene avesse riconosciuto che impropriamente l'ufficio aveva proceduto con controllo automatizzato, la stessa era comunque corretta poiché aveva preso atto, decidendo di conseguenza, del fatto che sia la società che l'amministrazione finanziaria concordavano sull'esatto ammontare dell'importo dovuto, dovendosi solo correggere la statuizione per errore materiale, avendo riportato nel dispositivo un importo parzialmente differente; avverso la suddetta pronuncia ha quindi proposto ricorso la società affidato a quattro motivi di censura, cui hanno resistito l'Agenzia delle entrate e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. depositando rispettivi controricorsi; considerato che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 112, cod. proc. civ., per non avere pronunciato su diversi motivi di appello che la contribuente aveva prospettato avverso la pronuncia di primo in grado, in particolare: l'erroneità e contraddittorietà della stessa, in quanto, nonostante avesse rilevato l'illegittimità della cartella sotto il profilo motivazionale ed accertato che la cartella era stata emessa in violazione dell'art. 36b1s, d.P.R. n. 600/1973, e dell'art. 54bis, d.P.R. n. 633/1972, non ne aveva, quindi, dichiarata la nullità; l'erroneità e contraddittorietà della sentenza di primo grado in quanto, pur avendo riconosciuto la nullità della cartella di pagamento, in quanto emessa in violazione dell'art. 36bis, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54bis, d.P.R. n. 633/1972, non ne aveva dichiarato la nullità, posto che, non sussistendo i presupposti per il trasferimento del debito Iva alla società controllante, l'amministrazione finanziaria avrebbe dovuto emettere un avviso di accertamento e non procedere a seguito di controllo automatizzato; l'erroneità della sentenza di primo grado in quanto non aveva ridotto le sanzioni irrogate nella misura del dieci per cento, posto che l'amministrazione finanziaria, dopo avere inviato l'avviso bonario, non aveva pronunciato sull'istanza di annullamento in autotutela presentata dalla contribuente, impendendole in tal modo di provvedere al versamento di quanto eventualmente dovuto usufruendo della riduzione delle sanzioni; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per avere reso una motivazione apparente e contraddittoria, in violazione dell'art. 111, Cost., degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., degli artt. 36 e 61, d.

Igs. n. 546/1992, dell'art. 118, disp. att., cod. proc. civ., in quanto non avrebbe illustrato le ragioni per le quali ha rigettato la domanda di nullità della cartella di pagamento per carenza di motivazione e per violazione dell'art. 36b1s, d.P.R. n. 600/1973, e, inoltre, in quanto, contraddittoriamente, non ha dichiarato la nullità della cartella di pagamento nonostante l'affermazione che l'amministrazione finanziaria non avesse correttamente proceduto con il controllo automatizzato; i motivi sono infondati; con riferimento ai primi due profili di censura del primo motivo di ricorso, nonché al secondo motivo di ricorso, va osservato che gli stessi non tengono conto della ratio decidendi della pronuncia censurata; parte ricorrente evidenzia che la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 36b1s, d.P.R., n. 600/1973, e dell'art. 54b1s, d.P.R. n. 633/1972, a titolo di omesso versamento Iva per l'anno 2005; pertanto, il presupposto sulla cui base è stata emessa la cartella di pagamento si è fondato sulla constatazione dell'omesso versamento di quanto dichiarato dalla stessa contribuente; si evince dallo stesso ricorso della contribuente che la questione sulla quale la stessa aveva orientato le proprie ragioni di difesa sin dal ricorso introduttivo riguardava la non legittimità della pretesa per la parte degli importi richiesti e relativi al debito che la stessa aveva trasferito alla società controllante; in questo contesto, il giudice del gravame, invero, ha dato atto della circostanza che non correttamente era stata utilizzata la procedura del controllo automatizzato ma ha dato, altresì, conto del fatto che lo stesso ufficio, in giudizio, aveva ritenuto di ridurre la pretesa per la somma che riguardava il debito Iva che la contribuente aveva trasferito alla società controllante secondo la procedura propria dell'Iva di gruppo; in sostanza, nella vicenda in esame occorreva distinguere tra la pretesa contenuta nella cartella di pagamento che riguardava la questione della non correttezza della richiesta di pagamento relativa all'omesso versamento del debito trasferito alla società controllata rispetto alla pretesa relativa ai restanti debiti cui la ricorrente non aveva provveduto al versamento; è in questo senso che deve essere compresa la ragione di fondo della sentenza censurata, la quale ha, da un lato, ritenuto che effettivamente la pretesa della cartella di pagamento relativa al debito trasferito alla società controllata non era legittimo (profilo sul quale la stessa amministrazione finanziaria aveva ritenuto di dovere escludere la propria pretesa, procedendo allo sgravio in parte qua), sicchè non correttamente era stato utilizzato il controllo automatizzato, e, d'altro lato, ha preso atto della circostanza che la stessa contribuente aveva concordato "sull'ammontare del tributo dovuto nella misura di C 2.079.201" e, proprio sulla base di tale riconoscimento del debito, ha ritenuto di dovere accertare la misura dell'importo dovuto nei suddetti limiti; in tal modo, la sentenza censurata ha implicitamente escluso che, relativamente alla misura dell'importo riconosciuto, dovesse porsi una questione di illegittimità della cartella di pagamento per difetto di motivazione ovvero per la non corretta applicazione del controllo automatizzato, sicchè non può ragionarsi né in termini di omessa pronuncia né di sentenza apparente o contraddittoria; con riferimento, infine, al terzo profilo di censura del primo motivo di ricorso, relativo alla questione della mancata applicazione della riduzione della sanzione, va in primo luogo osservato che parte ricorrente non ha assolto all'onere di specificità del motivo; invero, dal ricorso si evince (vd. pag. 5) che, in primo grado, la contribuente aveva fatto valere, in via subordinata: la infondatezza nel merito della pretesa tributaria richiesta con l'iscrizione a ruolo richiamando la nota dell'8 ottobre 2008 di riscontro all'avviso bonario notificato dall'ufficio e nella quale si era chiarita la illegittimità dell'iscrizione a ruolo operata sulla base dell'illegittimità disconosci mento del trasferimento dei debiti fiscali alla società controllante; l'inapplicabilità, illegittimità e/o l'infondatezza delle sanzioni per carenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) di cui all'art. 5, d.lgs. n. 472/1997 ed in violazione del divieto di duplicazione della sanzione; nessuno dei suddetti profili di contestazione aveva avuto riguardo alla diversa questione della sussistenza dei presupposti per la riduzione della sanzione di cui all'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997: la prima questione, come visto, era relativa alla illegittimità della iscrizione a ruolo, la seconda riguardava la mancanza dell'elemento soggettivo della sanzione irrogata; in realtà, dallo stesso ricorso (vd., pag. 5) si evince che la questione era stata proposta solo con la memoria illustrativa dell'8 febbraio 2011, quindi al di fuori del termine processuale entro cui le parti possono provvedere alla esatta delineazione e delimitazione del thema decidendum; in ogni caso, la questione è priva di rilevanza; questa Corte (Cass. civ., 24 maggio 2021, n. 14102) ha precisato che in materia di riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti; in ogni caso, la relativa omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, (Cass. civ., 6 luglio 2016, n. 13759); ciò precisato, poiché nella fattispecie la pretesa fatta valere dall'amministrazione finanziaria era relativa all'omesso versamento dell'Iva non versata, parte ricorrente non avrebbe potuto far valere la pretesa alla riduzione della sanzione; in ogni caso, non era comunque precluso alla ricorrente di potere procedere al versamento della sanzione nella minor misura da essa ritenuta applicabile una volta ricevuta la notifica della cartella di pagamento, sicchè, sotto tale profilo, è circostanza non rilevante, come invece dedotto dalla ricorrente, il fatto che l'amministrazione finanziaria non avesse provveduto a rispondere alla richiesta di annullamento in autotutela; con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, legge n. 212/2000, per non avere dichiarato la nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione; con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 54bis, d.P.R. n. 633/1972, e dell'art. 36bis, d.P.R. n. 600/1973, per non avere considerato che l'iscrizione a ruolo, sulla cui base era derivata la cartella di pagamento, era conseguenza di un vero e proprio accertamento, in quanto relativo al disconoscimento del debito di imposta trasferito alla controllante, sicchè non poteva essere emessa nel caso di specie; i motivi sono infondati; si è già esposto quale sia stata la rado decidendi della pronuncia censurata, basata sulla considerazione che, esclusa la pretesa della cartella di pagamento relativa all'omesso versamento del debito trasferito alla società controllata (per la quale era stato dato atto che l'amministrazione finanziaria aveva provveduto allo sgravio), la restante pretesa doveva essere ritenuta legittima;sotto tale profilo, non può trovare accoglimento il terzo motivo di ricorso che censura la sentenza per non avere annullato la cartella di pagamento per difetto di motivazione, in quanto la stessa era "frutto di voci di addebito del tutto prive dei dovuti chiarimenti"; né, inoltre, può trovare accoglimento il quarto motivo, con il quale si riproponeva la prospettazione della illegittimità della cartella di pagamento in quanto "frutto di un vero e proprio accertamento"; invero, la statuizione della pronuncia censurata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ha più volte precisato che, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perchè, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. (Cass. 7245/2019; Cass. n. 21804/2017; Cass. n. 15564/2016, Cass. n. 25329/14 e Cass. n. 11176/2014); in questo ambito, peraltro, proprio la limitazione della pretesa alla parte del debito non oggetto di trasferimento rende la pronuncia corretta, posto che, valutata la portata della cartella di pagamento esclusivamente ai fini del mancato pagamento del debito non oggetto di trasferimento in favore della controllata, correttamente era stato utilizzato il controllo automatizzato, non avendo parte ricorrente versato quanto risultante dalla sua dichiarazione; parte ricorrente, infine, prospetta un ulteriore profilo di censura, consistente nella illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 54bis, del D.P.R. 633/1972 e/o dell'art. 36bis del D.P.R. 600/1973, in quanto il giudice del gravame, nonostante abbia premesso e statuito circa l'illegittima applicazione di tali norme nel caso di specie, non ha dichiarato ~WC la nullità della cartella di pagamento ed ordinato all'Agenzia delle entrate di emettere un nuovo avviso bonario con invito al pagamento delle sanzioni in misura ridotta; il profilo di censura in esame ripropone la questione della mancata riduzione della sanzione, e lo stesso rimane assorbito dalle considerazioni espresse in sede di esame del primo motivo di ricorso; in conclusione, i motivi sono infondati, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite; si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle entrate che si liquidano in complessive euro 10.000,00, oltre spese prenotate a debito, nonché in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che si liquidano in complessive euro 10.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del quindici per cento, euro 200,00 per esborsi, ed accessori; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma lbis, dello stesso art. 13, se do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19163 del ruolo generale dell'anno 2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico, in liquidazione, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 239, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso in cassazione, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certifica qiovanni.distefanomarino@avvra usa.le almail.it del medesimo difensore; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 257/34/2016, depositata in data 22 gennaio 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) aveva notificato a Punta di Mola s.r.I., a seguito di controllo automatizzato, una cartella di pagamento relativa all'Iva anno 2005; avverso la cartella di pagamento la società aveva proposto ricorso che era stato parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Ragusa, che aveva preso atto delle coincidenti dichiarazioni delle parti in ordine alla esatta misura dell'importo dovuto; la società aveva quindi proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha parzialmente accolto l'appello, riducendo l'importo dovuto, in particolare ha ritenuto che la sentenza del giudice di primo grado, sebbene avesse riconosciuto che impropriamente l'ufficio aveva proceduto con controllo automatizzato, la stessa era comunque corretta poiché aveva preso atto, decidendo di conseguenza, del fatto che sia la società che l'amministrazione finanziaria concordavano sull'esatto ammontare dell'importo dovuto, dovendosi solo correggere la statuizione per errore materiale, avendo riportato nel dispositivo un importo parzialmente differente; avverso la suddetta pronuncia ha quindi proposto ricorso la società affidato a quattro motivi di censura, cui hanno resistito l'Agenzia delle entrate e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. depositando rispettivi controricorsi; considerato che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 112, cod. proc. civ., per non avere pronunciato su diversi motivi di appello che la contribuente aveva prospettato avverso la pronuncia di primo in grado, in particolare: l'erroneità e contraddittorietà della stessa, in quanto, nonostante avesse rilevato l'illegittimità della cartella sotto il profilo motivazionale ed accertato che la cartella era stata emessa in violazione dell'art. 36b1s, d.P.R. n. 600/1973, e dell'art. 54bis, d.P.R. n. 633/1972, non ne aveva, quindi, dichiarata la nullità; l'erroneità e contraddittorietà della sentenza di primo grado in quanto, pur avendo riconosciuto la nullità della cartella di pagamento, in quanto emessa in violazione dell'art. 36bis, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54bis, d.P.R. n. 633/1972, non ne aveva dichiarato la nullità, posto che, non sussistendo i presupposti per il trasferimento del debito Iva alla società controllante, l'amministrazione finanziaria avrebbe dovuto emettere un avviso di accertamento e non procedere a seguito di controllo automatizzato; l'erroneità della sentenza di primo grado in quanto non aveva ridotto le sanzioni irrogate nella misura del dieci per cento, posto che l'amministrazione finanziaria, dopo avere inviato l'avviso bonario, non aveva pronunciato sull'istanza di annullamento in autotutela presentata dalla contribuente, impendendole in tal modo di provvedere al versamento di quanto eventualmente dovuto usufruendo della riduzione delle sanzioni; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per avere reso una motivazione apparente e contraddittoria, in violazione dell'art. 111, Cost., degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., degli artt. 36 e 61, d. Igs. n. 546/1992, dell'art. 118, disp. att., cod. proc. civ., in quanto non avrebbe illustrato le ragioni per le quali ha rigettato la domanda di nullità della cartella di pagamento per carenza di motivazione e per violazione dell'art. 36b1s, d.P.R. n. 600/1973, e, inoltre, in quanto, contraddittoriamente, non ha dichiarato la nullità della cartella di pagamento nonostante l'affermazione che l'amministrazione finanziaria non avesse correttamente proceduto con il controllo automatizzato; i motivi sono infondati; con riferimento ai primi due profili di censura del primo motivo di ricorso, nonché al secondo motivo di ricorso, va osservato che gli stessi non tengono conto della ratio decidendi della pronuncia censurata; parte ricorrente evidenzia che la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 36b1s, d.P.R., n. 600/1973, e dell'art. 54b1s, d.P.R. n. 633/1972, a titolo di omesso versamento Iva per l'anno 2005; pertanto, il presupposto sulla cui base è stata emessa la cartella di pagamento si è fondato sulla constatazione dell'omesso versamento di quanto dichiarato dalla stessa contribuente; si evince dallo stesso ricorso della contribuente che la questione sulla quale la stessa aveva orientato le proprie ragioni di difesa sin dal ricorso introduttivo riguardava la non legittimità della pretesa per la parte degli importi richiesti e relativi al debito che la stessa aveva trasferito alla società controllante; in questo contesto, il giudice del gravame, invero, ha dato atto della circostanza che non correttamente era stata utilizzata la procedura del controllo automatizzato ma ha dato, altresì, conto del fatto che lo stesso ufficio, in giudizio, aveva ritenuto di ridurre la pretesa per la somma che riguardava il debito Iva che la contribuente aveva trasferito alla società controllante secondo la procedura propria dell'Iva di gruppo; in sostanza, nella vicenda in esame occorreva distinguere tra la pretesa contenuta nella cartella di pagamento che riguardava la questione della non correttezza della richiesta di pagamento relativa all'omesso versamento del debito trasferito alla società controllata rispetto alla pretesa relativa ai restanti debiti cui la ricorrente non aveva provveduto al versamento; è in questo senso che deve essere compresa la ragione di fondo della sentenza censurata, la quale ha, da un lato, ritenuto che effettivamente la pretesa della cartella di pagamento relativa al debito trasferito alla società controllata non era legittimo (profilo sul quale la stessa amministrazione finanziaria aveva ritenuto di dovere escludere la propria pretesa, procedendo allo sgravio in parte qua), sicchè non correttamente era stato utilizzato il controllo automatizzato, e, d'altro lato, ha preso atto della circostanza che la stessa contribuente aveva concordato "sull'ammontare del tributo dovuto nella misura di C 2.079.201" e, proprio sulla base di tale riconoscimento del debito, ha ritenuto di dovere accertare la misura dell'importo dovuto nei suddetti limiti; in tal modo, la sentenza censurata ha implicitamente escluso che, relativamente alla misura dell'importo riconosciuto, dovesse porsi una questione di illegittimità della cartella di pagamento per difetto di motivazione ovvero per la non corretta applicazione del controllo automatizzato, sicchè non può ragionarsi né in termini di omessa pronuncia né di sentenza apparente o contraddittoria; con riferimento, infine, al terzo profilo di censura del primo motivo di ricorso, relativo alla questione della mancata applicazione della riduzione della sanzione, va in primo luogo osservato che parte ricorrente non ha assolto all'onere di specificità del motivo; invero, dal ricorso si evince (vd. pag. 5) che, in primo grado, la contribuente aveva fatto valere, in via subordinata: la infondatezza nel merito della pretesa tributaria richiesta con l'iscrizione a ruolo richiamando la nota dell'8 ottobre 2008 di riscontro all'avviso bonario notificato dall'ufficio e nella quale si era chiarita la illegittimità dell'iscrizione a ruolo operata sulla base dell'illegittimità disconosci mento del trasferimento dei debiti fiscali alla società controllante; l'inapplicabilità, illegittimità e/o l'infondatezza delle sanzioni per carenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) di cui all'art. 5, d.lgs. n. 472/1997 ed in violazione del divieto di duplicazione della sanzione; nessuno dei suddetti profili di contestazione aveva avuto riguardo alla diversa questione della sussistenza dei presupposti per la riduzione della sanzione di cui all'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997: la prima questione, come visto, era relativa alla illegittimità della iscrizione a ruolo, la seconda riguardava la mancanza dell'elemento soggettivo della sanzione irrogata; in realtà, dallo stesso ricorso (vd., pag. 5) si evince che la questione era stata proposta solo con la memoria illustrativa dell'8 febbraio 2011, quindi al di fuori del termine processuale entro cui le parti possono provvedere alla esatta delineazione e delimitazione del thema decidendum; in ogni caso, la questione è priva di rilevanza; questa Corte (Cass. civ., 24 maggio 2021, n. 14102) ha precisato che in materia di riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti; in ogni caso, la relativa omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, (Cass. civ., 6 luglio 2016, n. 13759); ciò precisato, poiché nella fattispecie la pretesa fatta valere dall'amministrazione finanziaria era relativa all'omesso versamento dell'Iva non versata, parte ricorrente non avrebbe potuto far valere la pretesa alla riduzione della sanzione; in ogni caso, non era comunque precluso alla ricorrente di potere procedere al versamento della sanzione nella minor misura da essa ritenuta applicabile una volta ricevuta la notifica della cartella di pagamento, sicchè, sotto tale profilo, è circostanza non rilevante, come invece dedotto dalla ricorrente, il fatto che l'amministrazione finanziaria non avesse provveduto a rispondere alla richiesta di annullamento in autotutela; con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, legge n. 212/2000, per non avere dichiarato la nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione; con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 54bis, d.P.R. n. 633/1972, e dell'art. 36bis, d.P.R. n. 600/1973, per non avere considerato che l'iscrizione a ruolo, sulla cui base era derivata la cartella di pagamento, era conseguenza di un vero e proprio accertamento, in quanto relativo al disconoscimento del debito di imposta trasferito alla controllante, sicchè non poteva essere emessa nel caso di specie; i motivi sono infondati; si è già esposto quale sia stata la rado decidendi della pronuncia censurata, basata sulla considerazione che, esclusa la pretesa della cartella di pagamento relativa all'omesso versamento del debito trasferito alla società controllata (per la quale era stato dato atto che l'amministrazione finanziaria aveva provveduto allo sgravio), la restante pretesa doveva essere ritenuta legittima;sotto tale profilo, non può trovare accoglimento il terzo motivo di ricorso che censura la sentenza per non avere annullato la cartella di pagamento per difetto di motivazione, in quanto la stessa era "frutto di voci di addebito del tutto prive dei dovuti chiarimenti"; né, inoltre, può trovare accoglimento il quarto motivo, con il quale si riproponeva la prospettazione della illegittimità della cartella di pagamento in quanto "frutto di un vero e proprio accertamento"; invero, la statuizione della pronuncia censurata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ha più volte precisato che, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perchè, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. (Cass. 7245/2019; Cass. n. 21804/2017; Cass. n. 15564/2016, Cass. n. 25329/14 e Cass. n. 11176/2014); in questo ambito, peraltro, proprio la limitazione della pretesa alla parte del debito non oggetto di trasferimento rende la pronuncia corretta, posto che, valutata la portata della cartella di pagamento esclusivamente ai fini del mancato pagamento del debito non oggetto di trasferimento in favore della controllata, correttamente era stato utilizzato il controllo automatizzato, non avendo parte ricorrente versato quanto risultante dalla sua dichiarazione; parte ricorrente, infine, prospetta un ulteriore profilo di censura, consistente nella illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 54bis, del D.P.R. 633/1972 e/o dell'art. 36bis del D.P.R. 600/1973, in quanto il giudice del gravame, nonostante abbia premesso e statuito circa l'illegittima applicazione di tali norme nel caso di specie, non ha dichiarato ~WC la nullità della cartella di pagamento ed ordinato all'Agenzia delle entrate di emettere un nuovo avviso bonario con invito al pagamento delle sanzioni in misura ridotta; il profilo di censura in esame ripropone la questione della mancata riduzione della sanzione, e lo stesso rimane assorbito dalle considerazioni espresse in sede di esame del primo motivo di ricorso; in conclusione, i motivi sono infondati, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite; si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle entrate che si liquidano in complessive euro 10.000,00, oltre spese prenotate a debito, nonché in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che si liquidano in complessive euro 10.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del quindici per cento, euro 200,00 per esborsi, ed accessori; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma lbis, dello stesso art. 13, se do
Sentenza Cassazione n. 12831/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris