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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 33971/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10549/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e Lainati del foro di Milano [OSCURATO:PERSONA], MONTRUCCOLI CINZIArappresentate e difese dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Boggiani del foro di reggio emilia nonché Claudio e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma controricorrenti-e ricorrenti incidentale avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.321/2022 depositata il 10/02/2022. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte delle particontroricorrenti P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 20/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10549/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e Lainati del foro di Milano [OSCURATO:PERSONA], MONTRUCCOLI CINZIArappresentate e difese dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Boggiani del foro di reggio emilia nonché Claudio e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma controricorrenti-e ricorrenti incidentale avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.321/2022 depositata il 10/02/2022. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte delle particontroricorrenti P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 20/1
Decreto Cassazione n. 33971/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris