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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13275/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso; E' presente l'avv [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato la pronuncia emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], giudicato responsabile del reato di cui all'art. 74, comma 2 T.U.

Stup., di cui al capo 1 della rubrica, e di alcuni dei reati previsti dall'art. 73, comma 1 T.U.

Stup., di cui ai capi 2 e 3 della rubrica, e pertanto condannato alla pena ritenuta equa; e mandato assolto per ulteriori reati pure rubricati ai capi 2 e

3. Pertanto, ad avviso dei giudici di merito il Barasso era stato partecipe dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e da ulteriori soggetti, che qui non interessa citare, operante nel territorio di Mondragone tra il febbraio e il luglio 2014, nonché di alcuni reati fine dell'associazione.

In tal modo i giudici di merito hanno disatteso la versione difensiva di una estraneità del Barasso a tale sodalizio, versione incentrata sulla prospettazione di un atteggiamento di sostanziale accondiscendenza del Barasso alla richiesta del [OSCURATO:PERSONA] di svolgere il ruolo di intermediario linguistico con fornitori della sostanza stupefacente di lingua spagnola, al quale il Barasso si sarebbe sottratto grazie ad uno stratagemma costituito dall'invio di un SMS solo apparentemente proveniente da tali fornitori.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado l'imputato a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con un primo motivo ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'articolo 74, comma 2, T.U.

Stup. e il vizio della motivazione.

Il ricorrente lamenta l'apparenza della motivazione rispetto alle censure difensive e ciò perché è evidente la carenza di approfondimento in ordine all'effettiva esistenza di una consorteria dedicata al traffico di sostanze stupefacenti; il sodalizio non può essere ritenuto sussistente perché pronunciata condanna nei confronti dei coimputati giudicati nelle forme del rito abbreviato.

Infatti, la Corte di appello di Napoli avrebbe dovuto certificare, anche per la posizione processuale del Barasso, gli elementi di individuazione dei presupposti organizzativi e volitivi legittimanti il riconoscimento del sodalizio.

Al contrario la sentenza non ha in alcun modo affrontato la verifica degli elementi che devono dimostrare l'effettiva esistenza della affectio societatis tra i presunti correi.

Il ricorrente rileva che, in presenza di una presunta operatività dei correi limitata ad un periodo temporale molto circoscritto, sulla Corte di Appello incombeva l'onere di un maggior rigore motivazionale poiché l'elemento del tempo certamente influisce nella valutazione della stabilità dell'accordo e della programmazione di una serie indeterminata di delitti.

In particolare, quanto alla posizione del Barasso, la partecipazione di questi sarebbe circoscritta al periodo tra il marzo ed il maggio 2014.

Secondo quanto riferito dal collaboratore Capaldo, in tale periodo il Barasso non era stato portato a conoscenza dell'esistenza dell'associazione e del proposito espansionistico del [OSCURATO:PERSONA] e quindi del necessario coinvolgimento del Barasso medesimo nella operazione di reperimento della sostanza stupefacente nel territorio spagnolo.

Il ricorrente ribadisce che dopo che il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva manifestato l'intento di ingrandire il proprio mercato illecito acquisendo sostanza stupefacente da canali spagnoli e dopo che il Barasso aveva consentito a partecipare all'operazione, questi si era tirato indietro fingendo con il proprio interlocutore che i fornitori non avevano voluto concludere l'accordo.

La prova di ciò è che l'SMS era stato inoltrato dal telefono della moglie del Barasso.

A fronte di ciò la Corte di appello non motiva in merito al momento in cui il Barasso sarebbe entrato a far parte del gruppo criminale; quali compiti avesse; quale contributo abbia offerto; quale il momento di condivisione degli scopi consortili; la ragione per cui si ritrasse dalla proposta del [OSCURATO:PERSONA].

Osserva ancora l'esponente che nonostante il Barasso sia stato descritto come organizzatore del sodalizio, all'esito dell'SMS citato la trattativa con gli spagnoli non aveva avuto esito, sicchè l'unica condotta attribuita al Barasso dall'imputazione non si era realizzata.

Nessun collaboratore, e in particolare il Valente, ha reso dichiarazioni contro il Barasso e ciò avrebbe dovuto far escludere la sua partecipazione all'associazione illecita; di questi parla solo il Capaldo dicendo che il Barasso non era a conoscenza del programma delinquenziale del gruppo, così come non conosceva la reale ragione della latitanza del Capaldo stesso; erra la Corte di appello a ritenere che questi avesse una conoscenza solo parziale delle vicende del Barasso.

L'arresto del collaboratore è avvenuto il 27 maggio 2014, pochi giorni prima della fine delle intercettazioni operate dagli inquirenti.

In conclusione, non avendo il Barasso consapevolezza dell'esistenza del sodalizio non potè avere conoscenza e volontà di contribuire alla stabilità e alla permanenza della struttura organizzativa.

La Corte di appello trae in modo congetturale dagli episodi delittuosi l'adesione al sodalizio; l'esponente indica le circostanze positive e negative che a suo avviso depongono contro la esistenza dell'associazione.

2.2. Con un secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 418 cod. pen. perché la Corte di appello avrebbe dovuto qualificare il fatto come agevolazione all'associato.

Ritiene che la motivazione resa dalla Corte di appello su questo punto sia errata.

2.3. Il terzo motivo concerne la violazione dell'articolo 7 del dl. n. 152 del 1991 e il vizio di motivazione.

L'esponente rammenta che il reato associativo viene contestato come aggravato dall'aver agito avvalendosi del metodo di intimidazione derivante dall'appartenenza all'associazione camorristica denominata clan Fragnoli-Pagliuca.

La sentenza impugnata è illegittima laddove attribuisce al Barasso la conoscenza dell'utilizzazione del metodo mafioso senza dare indicazione delle attività illecite poste in essere dal ricorrente o della sua consapevolezza dell'utilizzo dell'intimidazione da parte di altri.

2.4. Con un quarto motivo vengono dedotti la violazione dell'art. 114 cod. pen. ed il vizio di motivazione.

Ad avviso dell'esponente la motivazione offerta dalla Corte di appello per rigettare la richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 citato contrasta con il dettato normativo che è ispirato dalla volontà legislativa di consentire al giudice di meglio parametrare la risposta sanzionatoria.

L'esponente evidenzia gli elementi che avrebbero dovuto determinare il riconoscimento dell'attenuante: la partecipazione del Barasso fu limitata al periodo da febbraio a luglio 2014; egli ebbe un ruolo del tutto marginale e trascurabile; nessun crimine in particolare gli è stato attribuibile.

2.5. Con un quinto motivo l'esponente denuncia la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La Corte di appello ha ritenuto che il Tribunale abbia ridotto la pena per le attenuanti generiche nella misura massima possibile; ciò è errato perché il primo giudice ha ritenuto che vari fattori depongano in senso contrario all'applicazione delle attenuanti generiche 'nella massima estensione'.

Quindi la Corte di appello è incorsa in violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

1.1. Non coglie il vero l'esponente quando sostiene che la Corte di appello abbia fatto esclusivo riferimento all'esito di diversi giudizi per affermare l'esistenza del sodalizio del quale è stato ritenuto partecipe il Barasso.

I giudici distrettuali, infatti, hanno premesso alla loro motivazione di fare propria quella della sentenza di primo grado pronunciata nei confronti del Barasso medesimo, spiegando in modo diffuso le ragioni della condivisione di quelle argomentazioni anche con riferimento all'assenza di specifiche doglianze al riguardo della difesa del Barasso (cfr. pg. 3 della sentenza qui impugnata).

Solo per segnalare l'ulteriore conferma della persuasività delle valutazioni del primo giudice la Corte di appello ha evocato anche la circostanza che diversi tra i correi del Barasso erano già stati giudicati in via definitiva.

2. Per quanto concerne la motivazione che attiene alla specifica posizione del Barasso, essa va approcciata tenendo presente i limiti del sindacato del giudice di legittimità.

Il quale non è chiamato a ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì a verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, nella sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con ''atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc.

Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp.

Moschetti ed altri, Rv. 234989).

Pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo, e tassativamente, alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, !:;pecularmente, ignorato una prova esistente, nell'uno e nell'altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata.

Il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in tal senso anche Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015 - dep. 24/03/2015, Miccichè, Rv. 262948).

Richiamati simili principi va senz'altro affermato che il motivo in esame si concreta per lo più di affermazioni meramente censorie nei confronti di quanto affermato dai giudici di merito; di asserzioni antagoniste rispetto alla valutazione delle prove dai medesimi operata concordemente.

In tal modo si pretende che questa Corte faccia propria la lettura dei materiali di prova proposta dal ricorrente.

Al netto di simili inammissibili prospettazioni, si può rilevare che in questa sede il ricorrente rimarca, in chiave critica della motivazione: il breve periodo di asserita partecipazione al sodalizio (marzo-maggio 2014); il fatto che, secondo il Capaldo, il Barasso era stato tenuto all'oscuro dell'esistenza dell'associazione e dei progetti di espansione del [OSCURATO:PERSONA], dai quali sarebbe dovuto derivare il coinvolgimento del Barasso per il reperimento di sostanza stupefacente nel territorio spagnolo; la mancata indicazione del ruolo che l'odierno ricorrente avrebbe assunto.

I temi posti dal ricorrente vanno affrontati proprio a partire da quanto la Corte di appello ha affermato a riguardo del ruolo assunto dal Barasso all'interno del gruppo del [OSCURATO:PERSONA].

In specie tra pg. 11 e pg. 13 la Corte cii appello evidenzia che dalle dichiarazioni del Capaldo e dalle conversazioni oggetto di intercettazione da parte degli inquirenti (citate in modo specifico per ciascuna delle attività richiamate) emergeva che il Barasso: - metteva a disposizioni di soggetti associati il suo telefono per favorire la sicurezza e la rapidità delle loro comunicazioni; - aveva il compito di mediare nella trattativa con narcotrafficanti spagnoli instaurata dal sodalizio; - costituiva un uomo di fiducia per gli associati, i quali lo avvisavano sui controlli in corso; - svolgeva compiti funzionali alla circolazione dei carichi di stupefacente, anche offrendo appoggio strategico ai corrieri spagnoli per custodire e nascondere la droga; - si occupava della gestione delle piazze di spaccio in Secondigliano; - gestiva il denaro dell'organizzazione raccogliendo quanto necessario per l'acquisto di stupefacente per il gruppo; - percepiva ricompense per queste sue attività.

Emergeva, altresì e coerentemente, che il Barasso era a conoscenza delle modalità operative del gruppo, dei soggetti che ne facevano parte, dei relativi ruoli, della sostanza da vendere, dei luoghi di incontro, di chi fossero gli acquirenti.

Egli era a stretto contatto con il [OSCURATO:PERSONA], il quale usava il telefono cellulare del Barasso.

Pertanto, non trova riscontro nella sentenza impugnata la censura di una mancata indicazione del ruolo assolto dal Barasso all'interno e per il sodalizio.

La Corte di appello dà atto che, sul punto, il Capaldo aveva offerto indicazioni più ridotte, menzionando solo il coinvolgimento del Barasso nel progetto del [OSCURATO:PERSONA] di importazione dalla Spagna, del quale non aveva saputo dire se aveva avuto esito positivo.

Ma la medesima Corte aggiunge che da quelle stesse dichiarazioni emergeva l'aiuto che il Barasso aveva dato al Capaldo latitante.

Soprattutto, evidenzia che tali dichiarazioni trovavano ragione in una conoscenza parziale dei fatti perché il più ampio coinvolgimento del Barasso emergeva dalle comunicazioni intercettate.

Con siffatta puntualizzazione della maggior ampiezza della base probatoria, invero essenziale, il ricorrente neppure si confronta.

Così come non si confronta con l'ampia motivazione, che neppure il ricorrente indica come percorsa da illogicità manifesta, che è alla base del giudizio conclusivo di una recessività della brevità del periodo di inserimento del Barasso nel gruppo rispetto alla pregnanza esplicativa dell'affectio societatis di tutte le circostanze che sono state sopra richiamate e che la Corte di appello ha meglio precisato attraverso riferimenti a specifici episodi.

Che poi la adesione al sodalizio ben possa trarsi dalle condotte caratterizzanti i reati fine è principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (Sez. 3, Sentenza n. 36381 del 09/05/2019, Rv. 276701).

Né rende manifestamente illogica la motivazione impugnata l'episodio riferito dal Barasso del messaggio telefonico che, asseritannente, determinava la interruzione dell'operazione con i trafficanti spagnoli: esso è inidoneo a dare dimostrazione della manifesta illogicità dell'impianto motivazionale (non investendo comunque l'insorgere e il permanere sino ad esso della volontà partecipativa).

3. Non consentito è il secondo motivo, che esplicitamente denuncia l'errore di valutazione delle prove nelle quali sarebbe incorsa la Corte cli appello.

Il che si traduce in quella ricostruzione alternativa dei fatti che non può essere sostegno al ricorso per cassazione.

In nessun modo, d'altronde, il ricorrente si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in tema di non configurabilità del reato di cui all'art. 418 cod. pen. 4.

Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe attribuito al Barasso la conoscenza dell'utilizzazione del metodo mafioso senza dare indicazione delle attività illecite poste in essere dal ricorrente o della sua consapevolezza dell'utilizzo dell'intimidazione da parte di altri.

In realtà è sufficiente scorrere quanto la Corte di appello scrive a pg. 19 per rinvenire la puntuale motivazione al riguardo.

Evidenzia la Corte di appello che lo stretto legame e la fiducia corrente tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Barasso escludono l'ignoranza incolpevole di quanto caratterizzava il sodalizio già per ciò che emerge dal tenore delle conversazioni oggetto di captazione (disponibilità a ricorrere a mezzi violenti, disponibilità di armi, compimento di azioni punitive).

5. Il quarto motivo ha le medesime caratteristiche di quelli appena trattati, proponendo una valutazione alternativa a quella dei giudici di merito degli elementi ritenuti pertinenti (limitata durata della partecipazione al sodalizio del Barasso; ruolo del tutto marginale e trascurabile; assenza di ulteriori addebiti).

In tal modo però il ricorrente non si confronta con le ragioni addotte dalla motivazione impugnata, che valorizza la versatilità del ruolo ricoperto dal Barasso, la vicinanza al vertice del sodalizio, l'essenzialità per lo stesso dei compiti al medesimo attribuiti, in termini non contrastanti con la fattispecie circostanziale né manifestamente illogici.

Il motivo è quindi oscillante tra l'aspecificità e la censura in fatto.

6. Infine, il quinto motivo è infondato.

E' coerente al dato processuale l'affermazione dell'esponente secondo la quale la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che il Tribunale aveva ridotto la pena per le attenuanti generiche nella misura massima possibile.

In realtà il primo giudice aveva ritenuto che vari fattori deponessero in senso contrario all'applicazione delle attenuanti generiche 'nella massima estensione'.

Mentre la Corte di appello ha affermato che le circostanze in parola erano state riconosciute 'nella massima estensione'.

Tuttavia, la stessa Corte ha riportato la scansione del computo operato dal primo giudice per determinare la pena, mettendo così in evidenza che la riduzione per le attenuanti generiche era stata inferiore al terzo (da dieci anni si era giunti ad otto anni di reclusione, invece dei possibili sei anni ed otto mesi).

Ma ciò non inficia la motivazione che la medesima Corte ha reso per negare una più ampia riduzione per le attenuanti generiche, posto che essa fonda su una esplicita condivisione tanto della valutazione degli indici di commisurazione che dell'esito del giudizio commisurativo.

In altri termini, al di là della incongrua locuzione, la Corte di appello ha inteso far proprio e ribadire l'intero percorso logico giuridico esposto dal primo giudice, tanto più che esso non risultava adeguatamente contrastato da doglianze dell'appellante che essa ha giudicato generiche e "non supportate da elementi fattuali concreti e puntali".

7. Segue al rigetto del ricorso la con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso; E' presente l'avv [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato la pronuncia emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], giudicato responsabile del reato di cui all'art. 74, comma 2 T.U. Stup., di cui al capo 1 della rubrica, e di alcuni dei reati previsti dall'art. 73, comma 1 T.U. Stup., di cui ai capi 2 e 3 della rubrica, e pertanto condannato alla pena ritenuta equa; e mandato assolto per ulteriori reati pure rubricati ai capi 2 e 3. Pertanto, ad avviso dei giudici di merito il Barasso era stato partecipe dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e da ulteriori soggetti, che qui non interessa citare, operante nel territorio di Mondragone tra il febbraio e il luglio 2014, nonché di alcuni reati fine dell'associazione. In tal modo i giudici di merito hanno disatteso la versione difensiva di una estraneità del Barasso a tale sodalizio, versione incentrata sulla prospettazione di un atteggiamento di sostanziale accondiscendenza del Barasso alla richiesta del [OSCURATO:PERSONA] di svolgere il ruolo di intermediario linguistico con fornitori della sostanza stupefacente di lingua spagnola, al quale il Barasso si sarebbe sottratto grazie ad uno stratagemma costituito dall'invio di un SMS solo apparentemente proveniente da tali fornitori. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado l'imputato a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con un primo motivo ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'articolo 74, comma 2, T.U. Stup. e il vizio della motivazione. Il ricorrente lamenta l'apparenza della motivazione rispetto alle censure difensive e ciò perché è evidente la carenza di approfondimento in ordine all'effettiva esistenza di una consorteria dedicata al traffico di sostanze stupefacenti; il sodalizio non può essere ritenuto sussistente perché pronunciata condanna nei confronti dei coimputati giudicati nelle forme del rito abbreviato. Infatti, la Corte di appello di Napoli avrebbe dovuto certificare, anche per la posizione processuale del Barasso, gli elementi di individuazione dei presupposti organizzativi e volitivi legittimanti il riconoscimento del sodalizio. Al contrario la sentenza non ha in alcun modo affrontato la verifica degli elementi che devono dimostrare l'effettiva esistenza della affectio societatis tra i presunti correi. Il ricorrente rileva che, in presenza di una presunta operatività dei correi limitata ad un periodo temporale molto circoscritto, sulla Corte di Appello incombeva l'onere di un maggior rigore motivazionale poiché l'elemento del tempo certamente influisce nella valutazione della stabilità dell'accordo e della programmazione di una serie indeterminata di delitti. In particolare, quanto alla posizione del Barasso, la partecipazione di questi sarebbe circoscritta al periodo tra il marzo ed il maggio 2014. Secondo quanto riferito dal collaboratore Capaldo, in tale periodo il Barasso non era stato portato a conoscenza dell'esistenza dell'associazione e del proposito espansionistico del [OSCURATO:PERSONA] e quindi del necessario coinvolgimento del Barasso medesimo nella operazione di reperimento della sostanza stupefacente nel territorio spagnolo. Il ricorrente ribadisce che dopo che il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva manifestato l'intento di ingrandire il proprio mercato illecito acquisendo sostanza stupefacente da canali spagnoli e dopo che il Barasso aveva consentito a partecipare all'operazione, questi si era tirato indietro fingendo con il proprio interlocutore che i fornitori non avevano voluto concludere l'accordo. La prova di ciò è che l'SMS era stato inoltrato dal telefono della moglie del Barasso. A fronte di ciò la Corte di appello non motiva in merito al momento in cui il Barasso sarebbe entrato a far parte del gruppo criminale; quali compiti avesse; quale contributo abbia offerto; quale il momento di condivisione degli scopi consortili; la ragione per cui si ritrasse dalla proposta del [OSCURATO:PERSONA]. Osserva ancora l'esponente che nonostante il Barasso sia stato descritto come organizzatore del sodalizio, all'esito dell'SMS citato la trattativa con gli spagnoli non aveva avuto esito, sicchè l'unica condotta attribuita al Barasso dall'imputazione non si era realizzata. Nessun collaboratore, e in particolare il Valente, ha reso dichiarazioni contro il Barasso e ciò avrebbe dovuto far escludere la sua partecipazione all'associazione illecita; di questi parla solo il Capaldo dicendo che il Barasso non era a conoscenza del programma delinquenziale del gruppo, così come non conosceva la reale ragione della latitanza del Capaldo stesso; erra la Corte di appello a ritenere che questi avesse una conoscenza solo parziale delle vicende del Barasso. L'arresto del collaboratore è avvenuto il 27 maggio 2014, pochi giorni prima della fine delle intercettazioni operate dagli inquirenti. In conclusione, non avendo il Barasso consapevolezza dell'esistenza del sodalizio non potè avere conoscenza e volontà di contribuire alla stabilità e alla permanenza della struttura organizzativa. La Corte di appello trae in modo congetturale dagli episodi delittuosi l'adesione al sodalizio; l'esponente indica le circostanze positive e negative che a suo avviso depongono contro la esistenza dell'associazione. 2.2. Con un secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 418 cod. pen. perché la Corte di appello avrebbe dovuto qualificare il fatto come agevolazione all'associato. Ritiene che la motivazione resa dalla Corte di appello su questo punto sia errata. 2.3. Il terzo motivo concerne la violazione dell'articolo 7 del dl. n. 152 del 1991 e il vizio di motivazione. L'esponente rammenta che il reato associativo viene contestato come aggravato dall'aver agito avvalendosi del metodo di intimidazione derivante dall'appartenenza all'associazione camorristica denominata clan Fragnoli-Pagliuca. La sentenza impugnata è illegittima laddove attribuisce al Barasso la conoscenza dell'utilizzazione del metodo mafioso senza dare indicazione delle attività illecite poste in essere dal ricorrente o della sua consapevolezza dell'utilizzo dell'intimidazione da parte di altri. 2.4. Con un quarto motivo vengono dedotti la violazione dell'art. 114 cod. pen. ed il vizio di motivazione. Ad avviso dell'esponente la motivazione offerta dalla Corte di appello per rigettare la richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 citato contrasta con il dettato normativo che è ispirato dalla volontà legislativa di consentire al giudice di meglio parametrare la risposta sanzionatoria. L'esponente evidenzia gli elementi che avrebbero dovuto determinare il riconoscimento dell'attenuante: la partecipazione del Barasso fu limitata al periodo da febbraio a luglio 2014; egli ebbe un ruolo del tutto marginale e trascurabile; nessun crimine in particolare gli è stato attribuibile. 2.5. Con un quinto motivo l'esponente denuncia la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di appello ha ritenuto che il Tribunale abbia ridotto la pena per le attenuanti generiche nella misura massima possibile; ciò è errato perché il primo giudice ha ritenuto che vari fattori depongano in senso contrario all'applicazione delle attenuanti generiche 'nella massima estensione'. Quindi la Corte di appello è incorsa in violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Non coglie il vero l'esponente quando sostiene che la Corte di appello abbia fatto esclusivo riferimento all'esito di diversi giudizi per affermare l'esistenza del sodalizio del quale è stato ritenuto partecipe il Barasso. I giudici distrettuali, infatti, hanno premesso alla loro motivazione di fare propria quella della sentenza di primo grado pronunciata nei confronti del Barasso medesimo, spiegando in modo diffuso le ragioni della condivisione di quelle argomentazioni anche con riferimento all'assenza di specifiche doglianze al riguardo della difesa del Barasso (cfr. pg. 3 della sentenza qui impugnata). Solo per segnalare l'ulteriore conferma della persuasività delle valutazioni del primo giudice la Corte di appello ha evocato anche la circostanza che diversi tra i correi del Barasso erano già stati giudicati in via definitiva. 2. Per quanto concerne la motivazione che attiene alla specifica posizione del Barasso, essa va approcciata tenendo presente i limiti del sindacato del giudice di legittimità. Il quale non è chiamato a ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì a verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, nella sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con ''atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989). Pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo, e tassativamente, alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, !:;pecularmente, ignorato una prova esistente, nell'uno e nell'altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata. Il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in tal senso anche Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015 - dep. 24/03/2015, Miccichè, Rv. 262948). Richiamati simili principi va senz'altro affermato che il motivo in esame si concreta per lo più di affermazioni meramente censorie nei confronti di quanto affermato dai giudici di merito; di asserzioni antagoniste rispetto alla valutazione delle prove dai medesimi operata concordemente. In tal modo si pretende che questa Corte faccia propria la lettura dei materiali di prova proposta dal ricorrente. Al netto di simili inammissibili prospettazioni, si può rilevare che in questa sede il ricorrente rimarca, in chiave critica della motivazione: il breve periodo di asserita partecipazione al sodalizio (marzo-maggio 2014); il fatto che, secondo il Capaldo, il Barasso era stato tenuto all'oscuro dell'esistenza dell'associazione e dei progetti di espansione del [OSCURATO:PERSONA], dai quali sarebbe dovuto derivare il coinvolgimento del Barasso per il reperimento di sostanza stupefacente nel territorio spagnolo; la mancata indicazione del ruolo che l'odierno ricorrente avrebbe assunto. I temi posti dal ricorrente vanno affrontati proprio a partire da quanto la Corte di appello ha affermato a riguardo del ruolo assunto dal Barasso all'interno del gruppo del [OSCURATO:PERSONA]. In specie tra pg. 11 e pg. 13 la Corte cii appello evidenzia che dalle dichiarazioni del Capaldo e dalle conversazioni oggetto di intercettazione da parte degli inquirenti (citate in modo specifico per ciascuna delle attività richiamate) emergeva che il Barasso: - metteva a disposizioni di soggetti associati il suo telefono per favorire la sicurezza e la rapidità delle loro comunicazioni; - aveva il compito di mediare nella trattativa con narcotrafficanti spagnoli instaurata dal sodalizio; - costituiva un uomo di fiducia per gli associati, i quali lo avvisavano sui controlli in corso; - svolgeva compiti funzionali alla circolazione dei carichi di stupefacente, anche offrendo appoggio strategico ai corrieri spagnoli per custodire e nascondere la droga; - si occupava della gestione delle piazze di spaccio in Secondigliano; - gestiva il denaro dell'organizzazione raccogliendo quanto necessario per l'acquisto di stupefacente per il gruppo; - percepiva ricompense per queste sue attività. Emergeva, altresì e coerentemente, che il Barasso era a conoscenza delle modalità operative del gruppo, dei soggetti che ne facevano parte, dei relativi ruoli, della sostanza da vendere, dei luoghi di incontro, di chi fossero gli acquirenti. Egli era a stretto contatto con il [OSCURATO:PERSONA], il quale usava il telefono cellulare del Barasso. Pertanto, non trova riscontro nella sentenza impugnata la censura di una mancata indicazione del ruolo assolto dal Barasso all'interno e per il sodalizio. La Corte di appello dà atto che, sul punto, il Capaldo aveva offerto indicazioni più ridotte, menzionando solo il coinvolgimento del Barasso nel progetto del [OSCURATO:PERSONA] di importazione dalla Spagna, del quale non aveva saputo dire se aveva avuto esito positivo. Ma la medesima Corte aggiunge che da quelle stesse dichiarazioni emergeva l'aiuto che il Barasso aveva dato al Capaldo latitante. Soprattutto, evidenzia che tali dichiarazioni trovavano ragione in una conoscenza parziale dei fatti perché il più ampio coinvolgimento del Barasso emergeva dalle comunicazioni intercettate. Con siffatta puntualizzazione della maggior ampiezza della base probatoria, invero essenziale, il ricorrente neppure si confronta. Così come non si confronta con l'ampia motivazione, che neppure il ricorrente indica come percorsa da illogicità manifesta, che è alla base del giudizio conclusivo di una recessività della brevità del periodo di inserimento del Barasso nel gruppo rispetto alla pregnanza esplicativa dell'affectio societatis di tutte le circostanze che sono state sopra richiamate e che la Corte di appello ha meglio precisato attraverso riferimenti a specifici episodi. Che poi la adesione al sodalizio ben possa trarsi dalle condotte caratterizzanti i reati fine è principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (Sez. 3, Sentenza n. 36381 del 09/05/2019, Rv. 276701). Né rende manifestamente illogica la motivazione impugnata l'episodio riferito dal Barasso del messaggio telefonico che, asseritannente, determinava la interruzione dell'operazione con i trafficanti spagnoli: esso è inidoneo a dare dimostrazione della manifesta illogicità dell'impianto motivazionale (non investendo comunque l'insorgere e il permanere sino ad esso della volontà partecipativa). 3. Non consentito è il secondo motivo, che esplicitamente denuncia l'errore di valutazione delle prove nelle quali sarebbe incorsa la Corte cli appello. Il che si traduce in quella ricostruzione alternativa dei fatti che non può essere sostegno al ricorso per cassazione. In nessun modo, d'altronde, il ricorrente si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in tema di non configurabilità del reato di cui all'art. 418 cod. pen. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe attribuito al Barasso la conoscenza dell'utilizzazione del metodo mafioso senza dare indicazione delle attività illecite poste in essere dal ricorrente o della sua consapevolezza dell'utilizzo dell'intimidazione da parte di altri. In realtà è sufficiente scorrere quanto la Corte di appello scrive a pg. 19 per rinvenire la puntuale motivazione al riguardo. Evidenzia la Corte di appello che lo stretto legame e la fiducia corrente tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Barasso escludono l'ignoranza incolpevole di quanto caratterizzava il sodalizio già per ciò che emerge dal tenore delle conversazioni oggetto di captazione (disponibilità a ricorrere a mezzi violenti, disponibilità di armi, compimento di azioni punitive). 5. Il quarto motivo ha le medesime caratteristiche di quelli appena trattati, proponendo una valutazione alternativa a quella dei giudici di merito degli elementi ritenuti pertinenti (limitata durata della partecipazione al sodalizio del Barasso; ruolo del tutto marginale e trascurabile; assenza di ulteriori addebiti). In tal modo però il ricorrente non si confronta con le ragioni addotte dalla motivazione impugnata, che valorizza la versatilità del ruolo ricoperto dal Barasso, la vicinanza al vertice del sodalizio, l'essenzialità per lo stesso dei compiti al medesimo attribuiti, in termini non contrastanti con la fattispecie circostanziale né manifestamente illogici. Il motivo è quindi oscillante tra l'aspecificità e la censura in fatto. 6. Infine, il quinto motivo è infondato. E' coerente al dato processuale l'affermazione dell'esponente secondo la quale la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che il Tribunale aveva ridotto la pena per le attenuanti generiche nella misura massima possibile. In realtà il primo giudice aveva ritenuto che vari fattori deponessero in senso contrario all'applicazione delle attenuanti generiche 'nella massima estensione'. Mentre la Corte di appello ha affermato che le circostanze in parola erano state riconosciute 'nella massima estensione'. Tuttavia, la stessa Corte ha riportato la scansione del computo operato dal primo giudice per determinare la pena, mettendo così in evidenza che la riduzione per le attenuanti generiche era stata inferiore al terzo (da dieci anni si era giunti ad otto anni di reclusione, invece dei possibili sei anni ed otto mesi). Ma ciò non inficia la motivazione che la medesima Corte ha reso per negare una più ampia riduzione per le attenuanti generiche, posto che essa fonda su una esplicita condivisione tanto della valutazione degli indici di commisurazione che dell'esito del giudizio commisurativo. In altri termini, al di là della incongrua locuzione, la Corte di appello ha inteso far proprio e ribadire l'intero percorso logico giuridico esposto dal primo giudice, tanto più che esso non risultava adeguatamente contrastato da doglianze dell'appellante che essa ha giudicato generiche e "non supportate da elementi fattuali concreti e puntali". 7. Segue al rigetto del ricorso la con
Sentenza Cassazione n. 13275/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris