CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 38163/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13801/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappre- sentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con do- micilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale Europa, n.190; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Bari n. 1928/20, depositata il 6 novembre 2020. Uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che con ordinanza del 22 marzo 2018 il Tribunale di Bari accolse parzialmente la domanda di risarcimento dei danni proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti diPoste [OSCURATO:SOCIETA]. , d ichiarando la concorrente respon- sabilità delle parti nel pagamento di un assegno circolare non trasferibile dell'importo di Euro 17.000,00 emesso dal [OSCURATO:SOCIETA]. su richiesta dell'attore, contraffatto e posto all'incasso da un soggetto non legittimato, e condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 5.000,00; che il gravame interposto dal Papa è stato accolto dalla Corte d'appello di Bari, che con sentenza del 6 novembre 2020 ha rigettato il gravame inci- dentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], dichiarando la responsabilità esclusiva dell'appellata e condannandola al pagamento dell'ulteriore somma di Euro 12.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; che avverso lapredetta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, al quale il Papa ha resistito con controricorso. Considerato checon il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denun- cia la violazione e la falsa applicazione degliartt. 1176, secondo comma, 1218 e 2697 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto con- trario ai doveri di diligenza professionale il comportamento tenuto dall'opera- tore di sportello, senza tenere conto della natura dell'assegno, non recante la firma dell'attore in quanto emesso dalla Banca su richiesta dello stesso, e dell'intervenuto adempimento degli obblighi gravanti sulla negoziatrice, con- sistenti nell'identificazione del presentatore del titolo, già peraltro titolare di un conto corrente, e nella verifica della genuinità dell'assegno, comunque negoziato salvo buon fine; che il motivo è inammissibile; che nell'accertamento della responsabilità della ricorrente la sentenza im- pugnata si è infatti attenuta puntualmente al principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di pagamento di un assegno falsificato, secondo cui la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento della falsificazione dev'essere valutata alla stregua del paradigma di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., il qualeimpone di avere riguardo alla natura professionale dell'attività esercitata, e quindi di rapportare la condotta della banca a quella dell'accorto banchiere, inquadratain quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata falsificazione, saggiando, in concreto, il grado di esigibilità della diligenza stessa, everificando in particolare se la falsifica- zione sia o meno riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, o anche mediante l'uso di mezzi e strumenti pre- senti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o piut- tosto se la falsificazione stessa sia invece riscontrabile soltanto tramite at- trezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche (cfr. Cass., Sez. VI, 19/06/2018, n. 16178; Cass., Sez. I, 26/01/2016, n. 1377; Cass., Sez. III, 20/03/2014, n. 6513); che, ai fini del predetto accertamento, la Corte territoriale ha posto cor- rettamente in risalto la natura contrattuale della responsabilità, derivante da contatto sociale qualificato (cfr. Cass., Sez. Un., 21/05/2018, n. 12478; Cass., Sez. III, 11/02/2021, n. 3562), e la conseguente imposizione a carico della banca negoziatrice dell'onere di fornire la prova liberatoria(cfr. Cass., Sez. Un., 21/05/2018, n. 12477; Cass., Sez. VI, 2/07/2019, n. 17737), dando atto dell'inadempimento di tale onere da parte dell'appellata, la quale, pur avendo affermato di aver regolarmente provveduto alle incombenze pre- viste per legge, non aveva mai fornito la relativa prova, avendo omesso fi- nanche di produrre l'originale del titolo, ed avendoin tal modo impedito qual- siasi riscontro in ordine all'impossibilità di rilevarne ictu oculila falsificazione, mediante l'uso della diligenza professionale esigibile dall'operatore di spor- tello; che il predetto apprezzamento, qualificabile come un giudizio di fatto ri- servato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., non risulta validamente censurato dalla ricorrente, la quale si è limitata a dedurre il vizio di violazione di legge, in riferimento alle norme che disciplinano la ripartizione dell'onere probatorio, insistendo sull'adempimento degli obblighi gravanti a suo carico, senza nep- pure indicare gli elementi di prova addotti a sostegno del proprio assunto;che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218 e 1227 cod. civ. e degli artt. 40 e 41 cod. pen., censurando la sentenza impugnata per aver escluso il concorso di colpa dello attore, senza tenere conto del comportamento gravemente negligente dello stesso, che aveva agevolato la contraffazione e la negoziazione dell'assegno mediante la trasmissione al beneficiario di copia integrale del titolo per posta elettronica; che il motivo è inammissibile; che non può ritenersi infatti pertinente il richiamo della ricorrente al prin- cipio, recentemente enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte in riferi- mento all'ipotesi dispedizione di un assegno per posta ordinaria, secondo cui, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, la condotta del mittente deve considerarsi idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'e- sposizione volontaria ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'inte- ressi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il compor- tamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore (cfr. Cass., Sez. Un., 26/05/2020, n. 9769e 9770; 28/05/2020, n. 10079; Cass., Sez. III, 26/11/2020, n. 25873); che la sentenza impugnata, pur essendosi attenuta ad un diverso orien- tamento precedentemente manifestatosi nella giurisprudenza di legittimità, ha infatti accertato che il richiedente non si è privato del possesso del titolo, ma ne ha trasmesso una copia informatica al beneficiario, al fine di consen- tirgli di verificare l'avvenuta emissione del titolo e l'esistenza della relativa provvista, escludendo l'idoneità di tale comportamento ad agevolare la falsi- ficazione dell'assegno da parte del presentatore, e ritenendo irrilevante, a tal fine, la circostanza che il Papa non si fosse limitato a trasmettere al benefi- ciario i dati identificativi del titolo; che, nel censurare tale apprezzamento, la ricorrente dimostra di voler sollecitare, attraverso l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, nonché e la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. ad opera dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/ 08/2017, n.19547); che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liqui- dano come dal dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.400,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell