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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01003/2022

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EMPUFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; r [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 5 febbraio 2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di rapina aggravata e lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e rapina aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] Ahnned. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce come la Corte di appello aveva errato nel valutare le prove assunte, dalle quali risultava che Desouky era già noto alle Forze dell'Ordine, in quanto il medesimo era raffigurato nel fascicolo fotografico riguardante i soggetti di origini egiziane orbitanti nel parco del Valentino dediti alla commissione di reati contro il patrimonio ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, tanto che il verbale di fermo non escludeva che i fatti oggetto del procedimento potessero essere originati da liti per la supremazia territoriale della zona; ulteriore elemento di prova che si poneva in contrasto con la testimonianza della vittima era l'esito negativo della perquisizione personale cui era stato sottoposto il ricorrente un'ora e mezza circa dopo i fatti, quando certo non si aspettava di essere fermato, tanto che si era trattenuto nel luogo in cui si era verificata la vicenda; inoltre, Desouky non era stato neppure in grado di provare l'esistenza del telefono cellulare che assumeva essergli stato sottratto e si era reso irreperibile per tutto il corso del procedimento, lasciando prive di riscontro le dichiarazioni rese in sede di querela; la circostanza che l'intervento delle forze dell'ordine fosse stato richiesto da una persona estranea ai fa fi era ' irrilevante, visto che la stessa aveva esclusivamente assistito ad una lite 1.2 II difensore osserva che, come emergeva dalla querela, era possibile suddividere la vicenda in due fasi: una prima, in cui la persona offesa asseriva di aver afferrato l'imputato per la maglia, dopo aver subito la sottrazione del cellulare, reazione a cui Shaker avrebbe reagito tirando fuori il coltello, e una seconda in cui Desouky avrebbe atteso che Shaker riponesse l'arma in tasca e si allontanasse di qualche metro per poi riavvicinarsi ed afferrarlo nuovamente per la maglia, fatto da cui era scaturita una colluttazione che portava al ferimento della persona offesa da parte del ricorrente: pertanto, considerato che era stato Desouky ad aggredire Shaker, la condotta di quest'ultimo doveva ritenersi scriminata ai sensi dell'art. 52 cod.pen. 2.

Presentava ricorso anche [OSCURATO:PERSONA].2.1 Il ricorrente lamenta la mancanza nonché manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche in misura di prevalenza sulle contestate aggravanti e nella loro massima estensione. 2.2 Il ricorrente propone anche questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 comma 1 cod.proc.pen. per contrasto con l'art. 111 comma 7 Cost. nella parte in cui dispone che l'atto di ricorso possa essere sottoscritto soltanto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione,

2. Il Procuratore generale depositava note scritte, con le quale chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Con riferimento al ricorso proposto personalmente dal ricorrente, si deve rilevare che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione" La sentenza ha individuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazione dell'imputato nella necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per l'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione.

Affermano in motivazione le Sezioni Unite che «L'attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell'esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione di 2 un atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell'apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell'art. 613, comma 1»; pertanto, trattandosi di precisa scelta legislativa, l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente è manifestamente infondata.Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato in data 28 aprile 2021, dunque a seguito dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. 1.1 Passando al ricorso proposto dal difensore, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).

Nel caso in esame, il ricorso non si confronta con la motivazione della Corte di appello contenuta nelle pagina 6 e seguenti della sentenza impugnata, nelle quali si evidenzia la piena attendibilità di Desouki, persona offesa dei reati di cui ai capi A) e B) (non vi è motivo di ricorso per quanto riguarda il capo C), che non aveva neppure richiesto l'intervento delle forze dell'ordine -chiamate invece da persona estranea ai fatti-, le cui dichiarazioni erano riscontrate dai segni della colluttazione avvenuta (provata da certificato medico); la Corte ha anche ritenuto irrilevanti sia il fatto che il ricorrente non sia stato trovato in possesso del telefono cellulare sottratto, potendo egli essersene disfatto subito dopo l'impossessamento, che l'irreperibilità di Desouky, visto che il procedimento si era svolto con rito abbreviato. 1.2 Quanto alla eccezione secondo la quale il ricorrente avrebbe agito per legittima difesa, la Corte di appello ha osservato che la persona offesa aveva agito soltanto per cercare di riprendersi il telefono cellulare; a tale proposito, si deve ribadire che il riconoscimento o l'esclusione della legittima difesa, reale o putativa, e dell'eccesso colposo nella stessa costituiscono un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità quando gli elementi di prova siano stati puntualmente accertati e logicamente valutati dal giudice di merito. (vedi Sez. 1, Sentenza n. 3148 del 19/02/2013, PG in proc.

Mariani, Rv. 258408 - 01).

In conclusione, la Corte di appello ha risposto a tutti i motivi di ricorso, che non considerano che nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/11/2021 Il consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EMPUFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; r [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 5 febbraio 2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di rapina aggravata e lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e rapina aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] Ahnned. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce come la Corte di appello aveva errato nel valutare le prove assunte, dalle quali risultava che Desouky era già noto alle Forze dell'Ordine, in quanto il medesimo era raffigurato nel fascicolo fotografico riguardante i soggetti di origini egiziane orbitanti nel parco del Valentino dediti alla commissione di reati contro il patrimonio ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, tanto che il verbale di fermo non escludeva che i fatti oggetto del procedimento potessero essere originati da liti per la supremazia territoriale della zona; ulteriore elemento di prova che si poneva in contrasto con la testimonianza della vittima era l'esito negativo della perquisizione personale cui era stato sottoposto il ricorrente un'ora e mezza circa dopo i fatti, quando certo non si aspettava di essere fermato, tanto che si era trattenuto nel luogo in cui si era verificata la vicenda; inoltre, Desouky non era stato neppure in grado di provare l'esistenza del telefono cellulare che assumeva essergli stato sottratto e si era reso irreperibile per tutto il corso del procedimento, lasciando prive di riscontro le dichiarazioni rese in sede di querela; la circostanza che l'intervento delle forze dell'ordine fosse stato richiesto da una persona estranea ai fa fi era ' irrilevante, visto che la stessa aveva esclusivamente assistito ad una lite 1.2 II difensore osserva che, come emergeva dalla querela, era possibile suddividere la vicenda in due fasi: una prima, in cui la persona offesa asseriva di aver afferrato l'imputato per la maglia, dopo aver subito la sottrazione del cellulare, reazione a cui Shaker avrebbe reagito tirando fuori il coltello, e una seconda in cui Desouky avrebbe atteso che Shaker riponesse l'arma in tasca e si allontanasse di qualche metro per poi riavvicinarsi ed afferrarlo nuovamente per la maglia, fatto da cui era scaturita una colluttazione che portava al ferimento della persona offesa da parte del ricorrente: pertanto, considerato che era stato Desouky ad aggredire Shaker, la condotta di quest'ultimo doveva ritenersi scriminata ai sensi dell'art. 52 cod.pen. 2. Presentava ricorso anche [OSCURATO:PERSONA].2.1 Il ricorrente lamenta la mancanza nonché manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche in misura di prevalenza sulle contestate aggravanti e nella loro massima estensione. 2.2 Il ricorrente propone anche questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 comma 1 cod.proc.pen. per contrasto con l'art. 111 comma 7 Cost. nella parte in cui dispone che l'atto di ricorso possa essere sottoscritto soltanto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, 2. Il Procuratore generale depositava note scritte, con le quale chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Con riferimento al ricorso proposto personalmente dal ricorrente, si deve rilevare che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione" La sentenza ha individuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazione dell'imputato nella necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per l'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione. Affermano in motivazione le Sezioni Unite che «L'attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell'esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione di 2 un atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell'apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell'art. 613, comma 1»; pertanto, trattandosi di precisa scelta legislativa, l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente è manifestamente infondata.Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato in data 28 aprile 2021, dunque a seguito dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. 1.1 Passando al ricorso proposto dal difensore, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, il ricorso non si confronta con la motivazione della Corte di appello contenuta nelle pagina 6 e seguenti della sentenza impugnata, nelle quali si evidenzia la piena attendibilità di Desouki, persona offesa dei reati di cui ai capi A) e B) (non vi è motivo di ricorso per quanto riguarda il capo C), che non aveva neppure richiesto l'intervento delle forze dell'ordine -chiamate invece da persona estranea ai fatti-, le cui dichiarazioni erano riscontrate dai segni della colluttazione avvenuta (provata da certificato medico); la Corte ha anche ritenuto irrilevanti sia il fatto che il ricorrente non sia stato trovato in possesso del telefono cellulare sottratto, potendo egli essersene disfatto subito dopo l'impossessamento, che l'irreperibilità di Desouky, visto che il procedimento si era svolto con rito abbreviato. 1.2 Quanto alla eccezione secondo la quale il ricorrente avrebbe agito per legittima difesa, la Corte di appello ha osservato che la persona offesa aveva agito soltanto per cercare di riprendersi il telefono cellulare; a tale proposito, si deve ribadire che il riconoscimento o l'esclusione della legittima difesa, reale o putativa, e dell'eccesso colposo nella stessa costituiscono un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità quando gli elementi di prova siano stati puntualmente accertati e logicamente valutati dal giudice di merito. (vedi Sez. 1, Sentenza n. 3148 del 19/02/2013, PG in proc. Mariani, Rv. 258408 - 01). In conclusione, la Corte di appello ha risposto a tutti i motivi di ricorso, che non considerano che nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/11/2021 Il consigliere
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