Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 1955

Cassazione n. 28388/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/03/1955 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo sono genericamente proposte per questioni in fatto quando non manifestamente infondal:e in relazione all'accertamento negativo dell'avvenuta comunicazione dello spostamento ee alle stesse dichiarazioni dibettimentali dell'imputato (v. pg. 3 e 4 della sentenza); Ritenuto che il secondo motivo è genericamente proposto in relazione alla ostativa mancanza di prova della durata dell'assenza e delle sue ragioni (v. pg. 4 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3.4.2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/03/1955 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo sono genericamente proposte per questioni in fatto quando non manifestamente infondal:e in relazione all'accertamento negativo dell'avvenuta comunicazione dello spostamento ee alle stesse dichiarazioni dibettimentali dell'imputato (v. pg. 3 e 4 della sentenza); Ritenuto che il secondo motivo è genericamente proposto in relazione alla ostativa mancanza di prova della durata dell'assenza e delle sue ragioni (v. pg. 4 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.4.2023
Sentenza Cassazione n. 28388/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris