Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 364/1999
ECLI:IT:COST:1999:364
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt.
3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
della legge della Regione Abruzzo approvata dal Consiglio regionale
in prima deliberazione il 17 dicembre 1996, e in seconda
deliberazione il 23 settembre 1997, recante "Disposizioni conseguenti
l'adeguamento giurisprudenziale in materia di accesso alla qualifica
dirigenziale unica".
Il ricorrente ricorda, innanzitutto, che il Consiglio di Stato ha
annullato alcuni provvedimenti di esclusione adottati dalla Regione
in occasione dello svolgimento di un corso-concorso pubblico per la
prima qualifica dirigenziale, riconoscendo agli interessati la
titolarità dei requisiti di partecipazione negati
dall'amministrazione.
L'ottemperanza al giudicato amministrativo richiede il rinnovo
della procedura concorsuale, al fine di comparare la posizione dei
ricorrenti con quelle dei vincitori; ma la Regione ha optato per una
diversa soluzione che secondo il Presidente del Consiglio reca
lesione ai principi di imparzialità e buona amministrazione
introdotti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione: la legge impugnata
prevede, infatti, una prova concorsuale riservata, a favore dei
soggetti illegittimamente esclusi. Si crea, così, una procedura
privilegiata, sostiene il ricorrente, che deroga alla regola del
concorso aperto a tutti e non soddisfa, invero, le legittime
aspettative dei soggetti interessati, i quali potranno concorrere per
l'assegnazione di nuovi posti dell'organico regionale, ma non per
quelli oggetto del concorso a suo tempo espletato.
La salvaguardia della posizione dei vincitori, conclude il
Presidente del Consiglio, non può valere quale istanza prioritaria,
sì che, per rispettare il giudicato, occorre rinnovare la procedura
concorsuale o disporre un'integrazione che incida sulla graduatoria
originaria, con l'eventuale previsione di posti in soprannumero in
favore dei vincitori dell'epoca.
1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge
della Regione Abruzzo recante "Disposizioni conseguenti l'adeguamento
giurisprudenziale in materia di accesso alla qualifica dirigenziale
unica", approvata in seconda deliberazione dal Consiglio nella seduta
del 23 settembre 1997, perché ritiene che la previsione di un
concorso riservato a 7 posti di dirigente leda i principi di
imparzialità e buona amministrazione introdotti dagli artt. 3 e 97
della Costituzione.
La legge in esame si autoqualifica come "esecuzione" delle
decisioni emesse dal Consiglio di Stato a seguito del ricorso
presentato da soggetti che erano stati illegittimamente esclusi nella
precedente vicenda concorsuale e che verrebbero a beneficiare di un
concorso ad hoc per nuovi posti dell'organico regionale. Secondo il
Presidente del Consiglio, tale procedura risulterebbe misura "di
favore", in deroga alla regola del concorso aperto a tutti, e non
assicurerebbe la necessaria comparazione fra i vincitori e i soggetti
illegittimamente esclusi.
2. - Il ricorso va accolto.
La salvaguardia della posizione degli originari vincitori nella
precedente tornata concorsuale (oggetto delle impugnative innanzi
agli organi di giustizia amministrativa) non giustifica un intervento
legislativo speciale che deroghi al principio della selezione
concorsuale aperta a tutti (nella giurisprudenza di questa Corte, v.
da ultimo la sentenza n. 141 del 1999).
Sia il testo legislativo del 17 dicembre 1996 che quello approvato
il 23 settembre 1997, in seconda deliberazione, prevedono un concorso
per nuovi posti del ruolo unico della dirigenza regionale riservato a
coloro i quali erano stati illegittimamente esclusi dal primo
concorso. E se costoro vengono in tal modo "ristorati" del danno
subito per effetto del provvedimento di esclusione, in seguito
annullato dal giudice amministrativo, ciò avviene con una misura
extra ordinem che non consente la necessaria comparazione fra gli
originari vincitori e i soggetti illegittimamente esclusi. Per di
più, il meccanismo predisposto dalla legge regionale va a scapito di
tutti gli altri soggetti che pure avrebbero titolo a partecipare al
nuovo concorso per dirigente (per ulteriori 7 posti di organico) e
che sono estranei alla precedente vicenda concorsuale e al
contenzioso giudiziario che ne è derivato.
3. - La comparazione dei due testi approvati, tra il 1996 e il
1997, rivela l'intento del legislatore regionale di risolvere in via
"equitativa" la questione, contemperando l'interesse dei vincitori -
che hanno preso, nel frattempo, servizio - e quello degli esclusi,
trascurando però l'esigenza superiore a che vengano selezionati i
migliori. Mentre il testo del 17 dicembre 1996, all'art. 2, parla del
nuovo concorso "riparatore" come del "seguito del giudicato del
Consiglio di Stato", quello varato in seconda deliberazione il 23
settembre 1997 ricorre a una singolare formulazione (il concorso è
bandito "in esecuzione séguito" del giudicato del Consiglio di
Stato); in entrambe le versioni si riconosce che tale inedita
fattispecie esula dalle generali disposizioni di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dovendo essere inteso come
integrazione, ora per allora, del procedimento concorsuale da cui
erano stati esclusi i soggetti per i quali si vuole bandire il
concorso riservato.
4. - La pretesa del legislatore regionale di derogare alle regole
generali in tema di esecuzione del giudicato attraverso una
legge-provvedimento, soggetta come tale allo "scrutinio stretto" di
legittimità costituzionale (v., in particolare, le sentenze nn. 2 e
153 del 1997), dà vita a una disciplina, la quale lede il principio
di eguaglianza che postula la par condicio nell'accesso alla pubblica
amministrazione; né, qui, si rinvengono quelle particolari ragioni
che possono giustificare, in via eccezionale, la deroga alla regola
del concorso pubblico aperto a tutti, nel rispetto comunque dei
principi di buon andamento e di imparzialità (cfr. la sentenza n.
477 del 1995).
Il ricorso del Presidente del Consiglio va dunque accolto, e va
dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
Abruzzo in esame.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
Abruzzo recante "Disposizioni conseguenti l'adeguamento
giurisprudenziale in materia di accesso alla qualifica dirigenziale
unica", approvata dal Consiglio regionale, in seconda deliberazione,
il 23 settembre 1997.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] redattore: [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 28 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]