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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 gennaio 2022

Cassazione n. 29590/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità del ricorso, e del difensore di [OSCURATO:PERSONA] Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'accoglimento dello stesso, in procedimento trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 31/01/2022- dep. 1903/2022 il TRIBUNALE di CATANIA-sez. riesame rigettava la richiesta di riesame contro l'ordinanza con la quale 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP del TRIBUNALE di CATANIA aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Francesco per l'imputazione di concorso in estorsione pluriaggravata ai danni di PUGLISI Francesco, titolare di [OSCURATO:SOCIETA]., azienda di movimento terra, proprietaria di un rifornimento con annesso bar-tabacchi, eseguita con minacce riguardanti la famiglia e l'azienda medesima, volte a far versare la somma di 100.000 euro, rispetto alla quale era consegnato un acconto di 5.000 euro, con l'aggravante del metodo mafioso e della finalità di agevolare il clan capeggiato dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] Cristian, reato commesso fino al 7/01/2022.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce i seguenti motivi:

2.1. la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b), lett. c) e lett. e) in relazione agli art. 267, 268 e 273 cod. proc. pen. e all'art. 629 cod. pen., per violazione di legge e carenza o illogicità della motivazione.

Censura la mancata risposta del TRIBUNALE alle eccezioni di nullità dell'ordinanza del GIP, correlate alla omessa trasmissione da parte del P.M. dei decreti attuativi delle intercettazioni, e alla possibilità da parte del difensore di interloquire con il ricorrente, poiché costui era stato posto in isolamento in quanto colpito da Covid19.

Col medesimo motivo contesta l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, alla luce del contesto familiare nel quale la vicenda si è collocata, e degli interessi economici da chiarire, anche con [OSCURATO:PERSONA], e ipotizza al più che sia stato commesso il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nella cui dinamica [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a offrire un'intermediazione, fornendo un contributo alla pretesa del creditore senza perseguire ulteriori finalità, e senza operare alcuna minaccia.

Nega infine la sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 628 co. 3 e 416 bis.1 cod.pen.;

2.2. la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b), lett. c) e lett. e) cod. proc. pen, e all'art. 629 cod. pen., con riferimento alle esigenze cautelari, e in particolare alla adeguatezza della custodia in carcere.

Censura l'assenza di una valutazione di proporzionalità, anche con riferimento all'utilizzo del braccialetto elettronico e alle condizioni di salute di [OSCURATO:PERSONA].

Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. e il difensore di [OSCURATO:PERSONA] hanno trasmesso conclusioni scritte, il primo per l'inammissibilità, e la seconda per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. È manifestamente infondato il primo motivo, che contesta in vario modo la sussistenza del grave quadro indiziario.

Va anzitutto disattesa l'eccezione di nullità dell'ordinanza cautelare per via della mancata allegazione dei decreti di intercettazione: il Collegio del riesame ha osservato, in coerenza col condiviso e consolidato orientamento di questa S.C. (cf.

Sez. 4^ sentenza 21/03/2017 n. 18802 rv. 269944), che la mancata trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, non inviati in precedenza al GIP, non ha provocato la perdita di efficacia della misura, ma semmai la non utilizzabilità degli esiti delle operazioni di captazione, qualora i decreti fossero stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge, o in violazione delle disposizioni previste dagli art. 267 e 268 co. 1 e 3 cod. proc. pen., sempre che la difesa dell'indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità.

Va aggiunto (cf.

Sez. 1^ sentenza 6/02/2018 n. 29036 rv. 273296) che la perdita di efficacia dell'ordinanza di cui all'art. 309 co. 10 cod. proc. pen. consegue soltanto al mancato invio al TRIBUNALE di tutti gli atti trasmessi al GIP al momento della richiesta della misura, ma non opera quando l'omesso invio riguarda atti non trasmessi, a suo tempo, al GIP: nella vicenda in esame i decreti autorizzativi delle intercettazioni non erano stati prodotti al GIP, né risulta che siano stati adottati fuori dai casi consentiti dalla legge, mentre il P.M. li ha comunque depositati nel corso dell'udienza camerale; in tal modo ha posto la difesa nella condizione di verificarne la legittimità, senza che la stessa difesa osservasse alcunché circa irregolarità a essi attinenti.

Priva di rilievo è l'eccezione di nullità dell'ordinanza per non aver potuto il difensore consultare il ricorrente a causa del suo isolamento per Covid19, posto che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato in grado di fornire la sua versione dei fatti nel corso dell'interrogatorio che si è regolarmente svolto davanti al GIP, e che nella medesima sede il difensore ha avuto la possibilità di interloquire col proprio assistito.

Costui peraltro non ha chiesto di partecipare all'udienza del riesame, sì che non si configura alcuna lesione al diritto di difesa.

2. Sul merito della gravità indiziaria, il TRIBUNALE ha in modo congruo e logico dato conto anzitutto delle dichiarazioni della stessa persona offesa, spiegando come, nonostante quanto accaduto si fosse inserito in una relazione di parentela, quelle affermazioni configurano un quadro indiziario sufficiente a far applicare un provvedimento cautelare nei confronti dell'indagato: costui invero è stato individuato, insieme con gli altri, quale componente del gruppo di persone che si erano presentate più volte da PUGLISI per chiedere la consegna di una consistente somma di denaro, assumendo [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di intermediario fra PUGLISI e [OSCURATO:PERSONA], ideatore e principale attuatore della richiesta estorsiva.

Le dichiarazioni della persona offesa hanno ricostruito in modo analitico e preciso la vicenda, e quindi correttamente il Collegio del riesame le ha valutate idonee a consentire l'adozione di un provvedimento cautelare nei confronti dell'indagato.

Di esse peraltro hanno costituito riscontro, come sottolineato dal TRIBUNALE: - la consegna della somma di 5000 euro proprio a [OSCURATO:PERSONA], essendo stato costui perquisito il 7/01/2022, una volta uscito dall'ufficio della persona offesa, e trovato in possesso della somma che PUGLISI era riuscito a mettere insieme per corrispondere alla pretesa illecita; - il colloquio tra la persona offesa e l'indagato, all'atto della consegna della somma di 5.000 euro, durante il quale il primo in qualche modo aveva protestato per le minacce ricevute, e il secondo aveva fatto riferimento al "regalo" ottenuto; - l'avvenuto previo accesso di taluni degli indagati alla stazione di rifornimento di PUGLISI il 16/12/2021, nel corso del quale gli stessi erano stati controllati dalla polizia giudiziaria; - le conversazioni intercettate fra PUGLISI e l'imprenditore FOTI, attestanti la comune condizione di sottoposti alle richieste estorsive del gruppo criminale facente capo a [OSCURATO:PERSONA].

3. [OSCURATO:PERSONA] del riesame ha poi correttamente escluso che, invece che del reato di estorsione, fosse configurabile nella specie quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, come sostenuto in prima battuta da [OSCURATO:PERSONA], che nell'interrogatorio davanti al GIP ha asserito che il denaro chiesto a PUGLISI sarebbe stato del fratello, che lo avrebbe dato in custodia alla persona offesa: il TRIBUNALE ha riscontrato che tale tesi non fosse documentata, e comunque l'eventuale credito non sarebbe stato estensibile, qualora fosse risultato esistente, ai terzi intervenuti a sostegno del presunto interessato alla restituzione.

Lo stesso Collegio ha logicamente escluso che il ricorrente abbia tenuto un atteggiamento passivo, o di mera ricezione della somma di denaro: egli aveva invece cercato più volte PUGLISI per sollecitare il pagamento di quanto chiesto da [OSCURATO:PERSONA], giungendo a minacciare la persona offesa, per es. informandolo che dietro [OSCURATO:PERSONA] vi erano persone pericolose di Catania, e accompagnando PUGLISI da [OSCURATO:PERSONA], allorché costui aveva rivolto gravi minacce al primo.

Ugualmente corretta è la valutazione circa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., avendo il TRIBUNALE seguito il consolidato e condiviso orientamento di legittimità per il quale essa ricorre allorché la condotta, realizzata evocando la contiguità con una associazione mafiosa, sia funzionale a indurre nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune.

Nella specie, la minaccia — come la perdita dei mezzi aziendali - su quanto patito da altri imprenditori che non si erano piegati alle richieste estorsione e la minaccia, più volte indirizzata a PUGLISI, insieme con quelle rivolte alla famiglia, di privarlo delle proprie attività se non avesse ottemperato a quanto a lui chiesto, e i continui riferimenti alla necessità di un "regalo" in concomitanza con le festività natalizie, e all'urgenza di ricevere quanto sollecitato perché necessario per fronteggiare gli impegni assunti con "i carusi", con "gente di Catania", con "persone pesanti di Catania", sono stati correttamente valutati come elementi integranti il metodo mafioso.

L'indicazione della destinazione del denaro è stata altrettanto correttamente indicata quale rilevante anche quanto al profilo dell'agevolazione mafiosa.

4. Con riferimento infine alle esigenze cautelari, il TRIBUNALE ne ha compiutamente dato conto, poiché, per un verso, ha sottolineato la gravità della condotta tenuta dal ricorrente, articolatasi - come si è detto - nelle pesanti minacce indirizzate sia all'attività sia alla famiglia di PUGLISI per un tempo apprezzabile, interrotta solo allorché [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto; per altro verso, ha rimarcato come la contestazione dell'aggravante prima enunciata determina una presunzione relativa di concretezza e attualità del pericolo di recidiva, superabile solo dalla prova, offerta dall'interessato, di elementi da cui desumere l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare.

E ha osservato come nessun elemento concreto in tale direzione sia stato individuato dalla difesa o sia altrimenti emerso dagli atti, tenuto conto dell'attualità e gravità della condotta: ciò è valso per lo stesso TRIBUNALE a fondare il giudizio di inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, anche attraverso l'impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza (ciò su cui il Collegio non si è espresso, in quanto comunque motivatamente contrario gli arresti donniciliari), e a disattendere le questioni di salute, poiché già esistenti anteriormente alla data dei fatti, comunque non tali da aver impedito la consumazione del reato, e per le quali non risulta documentata l'incompatibilità con la detenzione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità del ricorso, e del difensore di [OSCURATO:PERSONA] Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'accoglimento dello stesso, in procedimento trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 31/01/2022- dep. 1903/2022 il TRIBUNALE di CATANIA-sez. riesame rigettava la richiesta di riesame contro l'ordinanza con la quale 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP del TRIBUNALE di CATANIA aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Francesco per l'imputazione di concorso in estorsione pluriaggravata ai danni di PUGLISI Francesco, titolare di [OSCURATO:SOCIETA]., azienda di movimento terra, proprietaria di un rifornimento con annesso bar-tabacchi, eseguita con minacce riguardanti la famiglia e l'azienda medesima, volte a far versare la somma di 100.000 euro, rispetto alla quale era consegnato un acconto di 5.000 euro, con l'aggravante del metodo mafioso e della finalità di agevolare il clan capeggiato dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] Cristian, reato commesso fino al 7/01/2022. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce i seguenti motivi: 2.1. la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b), lett. c) e lett. e) in relazione agli art. 267, 268 e 273 cod. proc. pen. e all'art. 629 cod. pen., per violazione di legge e carenza o illogicità della motivazione. Censura la mancata risposta del TRIBUNALE alle eccezioni di nullità dell'ordinanza del GIP, correlate alla omessa trasmissione da parte del P.M. dei decreti attuativi delle intercettazioni, e alla possibilità da parte del difensore di interloquire con il ricorrente, poiché costui era stato posto in isolamento in quanto colpito da Covid19. Col medesimo motivo contesta l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, alla luce del contesto familiare nel quale la vicenda si è collocata, e degli interessi economici da chiarire, anche con [OSCURATO:PERSONA], e ipotizza al più che sia stato commesso il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nella cui dinamica [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a offrire un'intermediazione, fornendo un contributo alla pretesa del creditore senza perseguire ulteriori finalità, e senza operare alcuna minaccia. Nega infine la sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 628 co. 3 e 416 bis.1 cod.pen.; 2.2. la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b), lett. c) e lett. e) cod. proc. pen, e all'art. 629 cod. pen., con riferimento alle esigenze cautelari, e in particolare alla adeguatezza della custodia in carcere. Censura l'assenza di una valutazione di proporzionalità, anche con riferimento all'utilizzo del braccialetto elettronico e alle condizioni di salute di [OSCURATO:PERSONA]. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. e il difensore di [OSCURATO:PERSONA] hanno trasmesso conclusioni scritte, il primo per l'inammissibilità, e la seconda per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. È manifestamente infondato il primo motivo, che contesta in vario modo la sussistenza del grave quadro indiziario. Va anzitutto disattesa l'eccezione di nullità dell'ordinanza cautelare per via della mancata allegazione dei decreti di intercettazione: il Collegio del riesame ha osservato, in coerenza col condiviso e consolidato orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 4^ sentenza 21/03/2017 n. 18802 rv. 269944), che la mancata trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, non inviati in precedenza al GIP, non ha provocato la perdita di efficacia della misura, ma semmai la non utilizzabilità degli esiti delle operazioni di captazione, qualora i decreti fossero stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge, o in violazione delle disposizioni previste dagli art. 267 e 268 co. 1 e 3 cod. proc. pen., sempre che la difesa dell'indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità. Va aggiunto (cf. Sez. 1^ sentenza 6/02/2018 n. 29036 rv. 273296) che la perdita di efficacia dell'ordinanza di cui all'art. 309 co. 10 cod. proc. pen. consegue soltanto al mancato invio al TRIBUNALE di tutti gli atti trasmessi al GIP al momento della richiesta della misura, ma non opera quando l'omesso invio riguarda atti non trasmessi, a suo tempo, al GIP: nella vicenda in esame i decreti autorizzativi delle intercettazioni non erano stati prodotti al GIP, né risulta che siano stati adottati fuori dai casi consentiti dalla legge, mentre il P.M. li ha comunque depositati nel corso dell'udienza camerale; in tal modo ha posto la difesa nella condizione di verificarne la legittimità, senza che la stessa difesa osservasse alcunché circa irregolarità a essi attinenti. Priva di rilievo è l'eccezione di nullità dell'ordinanza per non aver potuto il difensore consultare il ricorrente a causa del suo isolamento per Covid19, posto che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato in grado di fornire la sua versione dei fatti nel corso dell'interrogatorio che si è regolarmente svolto davanti al GIP, e che nella medesima sede il difensore ha avuto la possibilità di interloquire col proprio assistito. Costui peraltro non ha chiesto di partecipare all'udienza del riesame, sì che non si configura alcuna lesione al diritto di difesa. 2. Sul merito della gravità indiziaria, il TRIBUNALE ha in modo congruo e logico dato conto anzitutto delle dichiarazioni della stessa persona offesa, spiegando come, nonostante quanto accaduto si fosse inserito in una relazione di parentela, quelle affermazioni configurano un quadro indiziario sufficiente a far applicare un provvedimento cautelare nei confronti dell'indagato: costui invero è stato individuato, insieme con gli altri, quale componente del gruppo di persone che si erano presentate più volte da PUGLISI per chiedere la consegna di una consistente somma di denaro, assumendo [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di intermediario fra PUGLISI e [OSCURATO:PERSONA], ideatore e principale attuatore della richiesta estorsiva. Le dichiarazioni della persona offesa hanno ricostruito in modo analitico e preciso la vicenda, e quindi correttamente il Collegio del riesame le ha valutate idonee a consentire l'adozione di un provvedimento cautelare nei confronti dell'indagato. Di esse peraltro hanno costituito riscontro, come sottolineato dal TRIBUNALE: - la consegna della somma di 5000 euro proprio a [OSCURATO:PERSONA], essendo stato costui perquisito il 7/01/2022, una volta uscito dall'ufficio della persona offesa, e trovato in possesso della somma che PUGLISI era riuscito a mettere insieme per corrispondere alla pretesa illecita; - il colloquio tra la persona offesa e l'indagato, all'atto della consegna della somma di 5.000 euro, durante il quale il primo in qualche modo aveva protestato per le minacce ricevute, e il secondo aveva fatto riferimento al "regalo" ottenuto; - l'avvenuto previo accesso di taluni degli indagati alla stazione di rifornimento di PUGLISI il 16/12/2021, nel corso del quale gli stessi erano stati controllati dalla polizia giudiziaria; - le conversazioni intercettate fra PUGLISI e l'imprenditore FOTI, attestanti la comune condizione di sottoposti alle richieste estorsive del gruppo criminale facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] del riesame ha poi correttamente escluso che, invece che del reato di estorsione, fosse configurabile nella specie quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, come sostenuto in prima battuta da [OSCURATO:PERSONA], che nell'interrogatorio davanti al GIP ha asserito che il denaro chiesto a PUGLISI sarebbe stato del fratello, che lo avrebbe dato in custodia alla persona offesa: il TRIBUNALE ha riscontrato che tale tesi non fosse documentata, e comunque l'eventuale credito non sarebbe stato estensibile, qualora fosse risultato esistente, ai terzi intervenuti a sostegno del presunto interessato alla restituzione. Lo stesso Collegio ha logicamente escluso che il ricorrente abbia tenuto un atteggiamento passivo, o di mera ricezione della somma di denaro: egli aveva invece cercato più volte PUGLISI per sollecitare il pagamento di quanto chiesto da [OSCURATO:PERSONA], giungendo a minacciare la persona offesa, per es. informandolo che dietro [OSCURATO:PERSONA] vi erano persone pericolose di Catania, e accompagnando PUGLISI da [OSCURATO:PERSONA], allorché costui aveva rivolto gravi minacce al primo. Ugualmente corretta è la valutazione circa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., avendo il TRIBUNALE seguito il consolidato e condiviso orientamento di legittimità per il quale essa ricorre allorché la condotta, realizzata evocando la contiguità con una associazione mafiosa, sia funzionale a indurre nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune. Nella specie, la minaccia — come la perdita dei mezzi aziendali - su quanto patito da altri imprenditori che non si erano piegati alle richieste estorsione e la minaccia, più volte indirizzata a PUGLISI, insieme con quelle rivolte alla famiglia, di privarlo delle proprie attività se non avesse ottemperato a quanto a lui chiesto, e i continui riferimenti alla necessità di un "regalo" in concomitanza con le festività natalizie, e all'urgenza di ricevere quanto sollecitato perché necessario per fronteggiare gli impegni assunti con "i carusi", con "gente di Catania", con "persone pesanti di Catania", sono stati correttamente valutati come elementi integranti il metodo mafioso. L'indicazione della destinazione del denaro è stata altrettanto correttamente indicata quale rilevante anche quanto al profilo dell'agevolazione mafiosa. 4. Con riferimento infine alle esigenze cautelari, il TRIBUNALE ne ha compiutamente dato conto, poiché, per un verso, ha sottolineato la gravità della condotta tenuta dal ricorrente, articolatasi - come si è detto - nelle pesanti minacce indirizzate sia all'attività sia alla famiglia di PUGLISI per un tempo apprezzabile, interrotta solo allorché [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto; per altro verso, ha rimarcato come la contestazione dell'aggravante prima enunciata determina una presunzione relativa di concretezza e attualità del pericolo di recidiva, superabile solo dalla prova, offerta dall'interessato, di elementi da cui desumere l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare. E ha osservato come nessun elemento concreto in tale direzione sia stato individuato dalla difesa o sia altrimenti emerso dagli atti, tenuto conto dell'attualità e gravità della condotta: ciò è valso per lo stesso TRIBUNALE a fondare il giudizio di inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, anche attraverso l'impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza (ciò su cui il Collegio non si è espresso, in quanto comunque motivatamente contrario gli arresti donniciliari), e a disattendere le questioni di salute, poiché già esistenti anteriormente alla data dei fatti, comunque non tali da aver impedito la consumazione del reato, e per le quali non risulta documentata l'incompatibilità con la detenzione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94
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