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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01424/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la memoria del 22 novembre 2024 con cui si insiste per il loro accoglimento OSSERVA Ritenuto. che il comune motivo di ricorso con cui si. censura la mancata riqua ificazione della condotta nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 ce 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di app€11() che ha complessivamente valutato la condotta posta in essere dai ricorrenti, non sc Ic facendo riferimento e valorizzando la pur significativa quantità di sostanze stupefacenti, ma anche la varietà ed il contestuale possesso di una notevole somma di denaro in contante :,iovernila euro), elementi che hanno portato ad escludere, con un giudizio fondato su Dr2cisi dati processuali completo e logico e pertanto insindacabile in sede di legittimità, I :arattere occasionale e lieve della illecita detenzione di sostanza stupefacente; rilevato, pertanto, che it ricorsi deve"éssere dichiaraté inammissibilé, con la cc n ::anna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in lavi:Te della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilé ricorsa e condanna ik ricorrenti al pagamento (le e spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la memoria del 22 novembre 2024 con cui si insiste per il loro accoglimento OSSERVA Ritenuto. che il comune motivo di ricorso con cui si. censura la mancata riqua ificazione della condotta nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 ce 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di app€11() che ha complessivamente valutato la condotta posta in essere dai ricorrenti, non sc Ic facendo riferimento e valorizzando la pur significativa quantità di sostanze stupefacenti, ma anche la varietà ed il contestuale possesso di una notevole somma di denaro in contante :,iovernila euro), elementi che hanno portato ad escludere, con un giudizio fondato su Dr2cisi dati processuali completo e logico e pertanto insindacabile in sede di legittimità, I :arattere occasionale e lieve della illecita detenzione di sostanza stupefacente; rilevato, pertanto, che it ricorsi deve"éssere dichiaraté inammissibilé, con la cc n ::anna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in lavi:Te della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibilé ricorsa e condanna ik ricorrenti al pagamento (le e spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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