CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15543/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani del 18 novembre 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto pluriaggravato, tentata lesione personale, minaccia grave, porto ingiustificato di oggetto idoneo ad offendere ed evasione e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole, in relazione al delitto di tentato furto, dell'applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose, per essersi la condotta arrestata in un momento in cui non era stato ancora cagionato alcun danno ed essendo comunque necessaria un'alterazione del bene che comporti la necessità di un'azione di ripristino, è manifestamente infondato, atteso che la circostanza aggravante dell'uso di violenza sulla cosa sussiste nel delitto di furto tentato ancorché la violenza non sia stata realizzata ma sia certo che, se il reato fosse stato consumato, la cosa sarebbe stata danneggiata o trasformata o ne sarebbe stata mutata la destinazione (Sez. 2, n. 5696 del 26/05/1972, Rv. 121873); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci