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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 21795/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 39841/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 29 aprile 2026; Ritenuto che le censure di cui al primo motivo di ricorso, ribadito con la citata memoria, attinente al vizio di motivazione circa la valutazione di prove testimoniale asseritamente decisive, risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità (pagg. 2-3 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che invoca l'intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto la stessa, in ragione della sospensione di anni 1 e mesi 6 prevista dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103 (cd. [OSCURATO:PERSONA]), risulta maturare il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. D P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 39841/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 29 aprile 2026; Ritenuto che le censure di cui al primo motivo di ricorso, ribadito con la citata memoria, attinente al vizio di motivazione circa la valutazione di prove testimoniale asseritamente decisive, risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità (pagg. 2-3 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che invoca l'intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto la stessa, in ragione della sospensione di anni 1 e mesi 6 prevista dalla I. 23 giugno 2017, n. 103 (cd. [OSCURATO:PERSONA]), risulta maturare il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. D P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21795/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris