CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13445/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. e aventi ad oggetto il vizio di motivazione in ordine all'accertamento degli elementi oggettivo e soggettivo del predetto reato e all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati; Considerato, invero, che, quanto al primo motivo - che risulta, peraltro, generico nella sua formulazione - la Corte d'appello ha, con motivazione corretta ed esaustiva, ritenuto integrato l'elemento oggettivo dalmomento che la condotta del ricorrente si era sostanziata nel procedere ad alta velocità in una strada a doppia corsia lungo la quale transitavano dei pedoni, e l'elemento soggettivo dal momento che l'intimazione di fermarsi rivolta al ricorrente veniva effettuata a breve distanza e con mezzi sonori e visivi; Ritenuto, infine, che, quanto al secondo motivo, la Corte d'appello - nell'esercizio del suo potere discrezionale e con motivazione, per come argomentata, immune da vizi sindacabili in questa sede - ha ritenuto di non ravvisare nelle modalità della condotta alcun elemento favorevole ai fini della concessione delle attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8