CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04773/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] i L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello dì Lecce che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 3.6.2014, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, essendo il ricorrente autorizzato ad attraversare la strada e non essendosi sottratto ai controlli, riguardando la questione devoluta la efficacia della ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza. Il ricorso è inammissibile perchè riproduttivo del motivo di appello al quale la Corte ha correttamente risposto rilevando la notifica del provvedimento in questione a mani proprie in data 30.4.2014. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.10.2019 Il Consigliere estensore I