CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 32732/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 24667/2017proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in uno con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza 1085/2017 del la CORTE DI APPELLO di MILANOdepositatail 14/03/2017; RG 24667/17Saldarini-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2022dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] 1882 s.r.l. ricorre a questa Corte onde sentir cassare l'impugnata decisione della Corte d'Appello di Milano, riprodotta in rubrica, avente ad oggetto la reiezione dell'impugnazione da essa proposta avverso il lodo arbitrale pronunciato dall'arbitro unico a definizione della controversia introdotta nei confronti della Franciacorta retail e volta a conseguire la riqualificazione, in veste di contratto di locazione ad uso diverso, del contratto di affitto di un ramo d'azienda già corrente tra le parti dall'anno 2006 e venuto a scadenza il 30.11.2012, data per la quale l'affittante aveva reclamato la restituzione del cespite. Nell'occasione l'arbitro aveva, tra l'altro, rigettato la proposta domanda, come si legge nella sentenza qui impugnata, «sulla base della considerazione che il contratto che conteneva la clausola arbitrale azionata era quello del 5 dicembre 2006, che risultava risolto consensualmente tra le parti in data 26 giugno 2008 come da documentazione prodotta in atti. Pertanto, se pure i rapporti erano continuati sulla base di altro contratto di contenuto analogo al primo in data 20 giugno 2008, l'arbitro ha ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA]. non fosse mai succeduta nel contratto del 2006, che era stato risolto tra le precedenti parti del contratto stesso e dunque che ogni domanda da questa proposta fondata su tale contratto dovesse essere rigettata». Ricusando il gravame la Corte d'Appello, per quanto qui ancora rileva, si è data in particolare cura di smentire l'assunto impugnatorio illustrato dalla Saldarini, convinta che la perdurante efficace del contratto del 2006 costituisse fatto non contestato tra le parti ed anzi oggetto di una "prospettazione comune" e che la discorde pronuncia RG 24667/17Saldarini-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli arbitrale, in contrasto con il relativo principio, costituisse violazione di un principio di ordine pubblico processuale, negando inizialmente che il principio dell'art. 115 cod. proc. civ. abbia tale valenza, posto che «è stato introdotto con norma processuale ad hoc all'interno di un impianto normativo processuale non modificato nella sua struttura essenziale»; e, quindi, osservando che «il principio di non contestazione non consente di escludere la rilevanza della documentazione prodotta in atti e non contestata dalle parti e, dunque, di procedere all'accertamento dei fatti sulla base della documentazione (nel caso di specie il contratto risolutivo della scrittura del 2006) ancorché contrastante con la cosidetta "prospettazione comune"». Il proposto ricorso si vale di due motivi ai quali resiste con controricorso la Franciacorta. [OSCURATO:PERSONA] 2.Il primo motivo di ricorso, mercè il quale si lamenta la violazione ad opera della sentenza impugnata degli artt. 115, 101 e 112 cod. proc. civ. perché la Corte d'Appello, pronunciandosi nei riferiti termini, avrebbe erroneamente negato la natura di principio di ordine pubblico processuale del principio di non contestazione, disatteso dalla pronuncia arbitrale malgrado fosse indiscusso l'interesse delle parti ad ottenere l'interpretazione del contratto stipulato del 2006, così come disattesi dall'arbitro erano stati pure il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed il principio del contraddittorio, si offre ad un preliminare rilievo di inammissibilità che ne preclude di conseguenza la chiesta disamina. Per vero, osservato previamente che il giudizio di legittimità che ha luogo sulla pronuncia che abbia respinto l'impugnazione del lodo non può avere ad oggetto la decisione arbitrale, risolvendosi in un sindacato sulla congruità e sulla adeguatezza della motivazione RG 24667/17Saldarini-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli adottata dal giudice dell'impugnazione in rapporto ai motivi di gravame (Cass., Sez. I, 6/11/2006, n. 23670), vien fatto inizialmente di rilevare che, a fronte delle chiare e coerenti argomentazioni sviluppate dalla Corte d'Appello per dar conto delle ragioni di rigetto di tutti i motivi di doglianza sollevati dalla Saldarini avverso la pronuncia arbitrale, le odierne censure reiterano supinamente le obiezioni già rapportate al giudice dell'impugnazione e da questo debitamente disattese, non rappresentano alcuna specifica criticità logica o giuridica in capo alla decisione impugnata che ne possa giustificare la cassazione e si concretano conclusivamente a ben vedere nel marcare una posizione di mero dissenso di principio non già rispetto alla decisione qui impugnata , ma rispetto alla pronuncia adottata dall'arbitro. 3. Né poi può trascurarsi di notare circa il punto della pretesa violazione del principio di non contestazione che, al di là del ridimensionamento cui l'allegazione viene sottoposta da controparte – tanto più significativa ove si rifletta che essa non soddisfa neppure il principio dell'autosufficienza –che il giudizio formulato al riguardo dal giudizio dell'impugnazione non è oggetto, nella rappresentazione ricorrente, di globale censura. Si ricorderà, infatti, che la Cor te d'Appello, nel rigettare l'allegazione di che trattasi, oltre a ricusare l'argomento della natura di ordine pubblico processuale dell'art. 115 cod. proc. civ., ha pure fatto notare che la pretesa non contestazione era smentita dalle contrarie risultanzeistruttorie e, segnatamente, dal documento portante la risoluzione del rapporto contrattuale del 2006, rilievo che integra un'autonoma ratio decidendi,su cui il motivo nulla dice, per gli effetti già da tempo illustrati da questa Corte circa l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse dell'impugnante (Cass., Sez. I, 18/09/2006, n. 20118). RG 24667/17Saldarini-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 4. Il secondo motivo di ricorso, mercé il quale si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo consistente nella «qualificazione giuridica del contratto del 5 dicembre del 2006 richiesta dalle parti, nonostante la risoluzione consensuale del giugno 2008, alla luce dei principi di non contestazione, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, più, in generale, del contraddittorio», perché la Corte d'Appello, pronunciandosi nei riferiti termini, avrebbe come già del resto l'arbitro ignorato e disatteso il thema decidendum vanificando nella sostanza la stessa richiesta di chiarimento ed il contenuto di tutto l'arbitrato, condividerebbe la medesima sorte già enunciata con riferim ento al primo motivo di ricorso. A nche riguardo ad esso potrebbero , infatti, richiamarsi le medesime ragioni di inammissibilità inizialmente ricordate in relazione al primo motivo, ragioni a cui andrebbe soggiunta anche la duplice considerazione che il giudizio di impugnazione del lodo è un giudizio a critica vincolante,in cui occorre che il sindacato del giudice del gravame sia veicolato per mezzo di uno dei motivi tassativamente indicati dall'art. 829 cod. proc. civ. ed, ancora, che nell'accezione del concetto fatta propria dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., fatto è il fatto storico e non la valutazione di diritto che si chiede al giudice di merito. 5. Ma prima ancora che inammissibile il motivo è destinato a restare assorbito in guisa di assorbimento improprio conseguente alla dichiarata inammissibilità del primo motivo di ricorso. In ragione di ciò è infatti rimasto incontestato l'accertamento a suo tempo operato dal giudice privato ovvero che il contratto del 2006, in cui era inserita la riserva di arbitrato, era stato risolto consensualmente nel 2008 e questo caduca alla radice la potestas iudicandi dell'arbitro che , onde incorrere nel vizio qui denunciato , avrebbe potuto conoscere della lite solo se il contratto del 2006 fosse RG 24667/17Saldarini-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli risultato ancora vigente, dato che solo in esso era prevista la cognizione arbitrale. 6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 5200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titol