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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27362/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 26 marzo 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce, in data 19 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648, comma 2, cod.pen.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: - contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione agli artt. 192, commi 1 e 2 e 530, comma 2, cod.proc.pen. - vizio di motivazione nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62 bis cod.pen.

Il ricorso è inammissibile trattandosi di censure precluse e, comunque, manifestamente infondate. 1.1 Quanto al primo motivo, va rammentato come in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta ''doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

Nel caso di specie le argomentazioni addotte dalla difesa ricorrente, già eccepite e puntualmente disattese dalla corte d'appello, non scalfiscono l'apparato motivazionale contenuto a pagina 2 del provvedimento impugnato, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il pagamento del materasso con l'assegno provento del furto. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, deve ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez.1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01) nel caso in esame, il giudice di appello ha sottolineato come i precedenti penali dell'imputato nonché l'assoluta mancanza di elementi positivamente valutabili ostassero alla concessione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 26 marzo 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce, in data 19 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648, comma 2, cod.pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: - contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione agli artt. 192, commi 1 e 2 e 530, comma 2, cod.proc.pen. - vizio di motivazione nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62 bis cod.pen. Il ricorso è inammissibile trattandosi di censure precluse e, comunque, manifestamente infondate. 1.1 Quanto al primo motivo, va rammentato come in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta ''doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Nel caso di specie le argomentazioni addotte dalla difesa ricorrente, già eccepite e puntualmente disattese dalla corte d'appello, non scalfiscono l'apparato motivazionale contenuto a pagina 2 del provvedimento impugnato, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il pagamento del materasso con l'assegno provento del furto. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, deve ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez.1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01) nel caso in esame, il giudice di appello ha sottolineato come i precedenti penali dell'imputato nonché l'assoluta mancanza di elementi positivamente valutabili ostassero alla concessione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca
Sentenza Cassazione n. 27362/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris