CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 1960
Cassazione n. 11816/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/10/1960 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 15702/2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli, in data 06/12/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui all'art. 629, commi primo e secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, cod. pen. e all'art. 416-bis.1 cod. pen., concessa l'attenuante della dissociazione. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che censurano la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al diniego di una ulteriore riduzione della pena derivante dal riconoscimento del beneficio della dissociazione e in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati in quanto la decisione della Corte di appello, in punto di trattamento sanzionatono, è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, nel rispetto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (si veda, in proposito pag. 4 sulla congruità della diminuzione di pena già operata, dal momento che la collaborazione dell'imputato non poteva ritenersi tale da neutralizzare le modalità dell'offesa, la gravità del reato e le conseguenze che ne sono scaturite sull'ordinato svolgimento delle attività di impresa); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]