CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 ottobre 2022
Cassazione n. 44251/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06.01.2000 avverso la sentenza del 2 febbraio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti in quanto evoca in termini meramente assertivi il vizio di motivazione e in concreto contesta la misura della irrogata, concordata in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. quando per contro, non diversamente da quanto è a dirsi per le ipotesi di sentenze rese ai sensi dell'art. 444 e ss cod. proc. pen., deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem, che di certo non ricorre nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te