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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:C:1995:371
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61993CJ0475_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-475/93, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Sozialgericht di Spira (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Jean-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Spira ° [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Pfalz, domanda vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), e degli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato CE,

LA CORTE,

composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, C.N.

Kakouris e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F.

Mancini, F.A.

Schockweiler, J.C.

Moitinho de Almeida, P.J.G.

Kapteyn, C. Gulmann (relatore), J.L.

Murray, P. Jann e H. Ragnemalm, giudici, avvocato generale: G. Cosmas cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: ° per il governo tedesco, dai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso il ministero federale dell' [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso il medesimo ministero, in qualità di agenti, ° per il governo danese, dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, ° per il governo spagnolo, dai signori [OSCURATO:PERSONA], direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], abogado del Estado presso il servizio giuridico dello Stato, in qualità di agenti, ° per il governo olandese, dal signor A. Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, ° per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dai signori [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agente, e [OSCURATO:PERSONA], barrister, ° per il Consiglio dell' Unione europea, dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, ° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, e dal signor [OSCURATO:PERSONA], funzionario tedesco in distacco presso il servizio giuridico della Commissione nell' ambito degli scambi con i funzionari nazionali, in qualità di agenti, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali del governo tedesco, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], del governo spagnolo, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del governo francese, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], segretario per gli affari esteri presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dalla signora Anne de Bourgoing, incaricata di missione presso la medesima direzione, del governo olandese, rappresentato dal signor J.S. van den Oosterkamp, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], del Consiglio, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], e della Commissione, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], all' udienza del 17 maggio 1995, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 5 luglio 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 30 novembre 1993, pervenuta in cancelleria il 20 dicembre seguente, il Sozialgericht di Spira ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art. 6 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il "regolamento n. 1408/71"), e degli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato CE. 2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia che vede opposti, da un lato, il signor [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] (ufficio di assistenza sociale) della città di Spira e, dall' altro, la [OSCURATO:PERSONA]Pfalz (ente previdenziale della Renania-Palatinato, in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") in ordine al calcolo della pensione d' invalidità spettante al signor [OSCURATO:PERSONA]. 3 Il signor [OSCURATO:PERSONA], cittadino francese nato nel 1950, ha esercitato un' attività lavorativa subordinata, fruendo di un regime di assicurazione sociale, prima in Francia, dal 1964 al 1977, e successivamente in Germania. 4 Nel 1992 il signor [OSCURATO:PERSONA] presentava alla [OSCURATO:PERSONA] una domanda di pensione d' invalidità.

Quest' ultima gli veniva concessa, in via provvisoria quanto all' importo, poiché non era ancora nota la durata dei periodi assicurativi maturati in Francia. 5 [OSCURATO:PERSONA] della città di Spira, in qualità di ente per l' assistenza sociale, presentava domanda di riesame di tale decisione.

Esso faceva valere che i periodi assicurativi maturati in Francia dal signor [OSCURATO:PERSONA] dovevano essere presi in considerazione, per il calcolo della sua pensione tedesca, in conformità alle disposizioni della convenzione generale sulla previdenza sociale stipulata tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese il 10 luglio 1950 (in prosieguo: la "convenzione franco-tedesca"), poiché quest' ultima non era stata denunciata. 6 [OSCURATO:PERSONA] respingeva tale domanda adducendo che la convenzione franco-tedesca era stata sostituita dall' art. 6 del regolamento n. 1408/71, il quale dispone che, nel quadro del campo di applicazione ratione personae e ratione materiae del regolamento, quest' ultimo si sostituisce a qualsiasi convenzione sulla previdenza sociale che vincoli esclusivamente due o più Stati membri, ad eccezione di quelle che sono oggetto di una deroga espressa. 7 [OSCURATO:PERSONA] effettuava quindi il calcolo della pensione del signor [OSCURATO:PERSONA] in conformità alle disposizioni del regolamento n. 1408/71, tenendo conto dei periodi maturati in Francia soltanto ai fini del computo dell' anzianità assicurativa minima e non per il calcolo dell' importo della pensione. 8 Il signor [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] della città di Spira impugnavano tale decisione dinanzi al Sozialgericht di Spira, facendo valere che il calcolo della pensione doveva essere effettuato in base alle disposizioni della convenzione franco-tedesca, poiché questa risultava più favorevole all' interessato.

Essi richiamavano, in proposito, la sentenza della Corte 7 febbraio 1991, causa C-227/89, Roenfeldt (Racc. pag.

I-323), secondo la quale gli artt. 48 e 51 del Trattato ostano a che un lavoratore perda vantaggi previdenziali a causa dell' inapplicabilità di convenzioni vigenti tra due o più Stati membri ed integrate al loro diritto nazionale, per effetto dell' entrata in vigore del regolamento n. 1408/71. 9 E' pacifico tra le parti nella causa principale che, se la pensione d' invalidità del signor [OSCURATO:PERSONA] venisse calcolata in base alle disposizioni della convenzione franco-tedesca, il suo importo risulterebbe più elevato rispetto a quello erogato in conformità al regolamento n. 1408/71. 10 Nell' ordinanza di rinvio, il Sozialgericht rileva che il regolamento n. 1408/71, in virtù del suo art. 6 e tenuto conto del suo campo di applicazione ratione personae e ratione materiae, è da considerarsi applicabile al signor [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, il giudice a quo considera che la sentenza Roenfeldt, citata, potrebbe costituire un ostacolo all' applicazione del calcolo proporzionale di cui all' art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71, poiché dalla lettera di tale sentenza non si desume se la sua portata vada ristretta ai casi in cui il potenziale diritto ad un beneficio sia sorto prima dell' entrata in vigore del regolamento n. 1408/71. 11 Alla luce di queste considerazioni, il Sozialgericht ha deciso di sospendere il giudizio e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale: "Se l' applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, che secondo l' art. 6 dello stesso regolamento si sostituisce, entro il suo ambito di applicazione ratione personae e ratione materiae, alle convenzioni che vincolano esclusivamente due Stati membri ° in questo caso la convenzione franco-tedesca sulla previdenza sociale del 10 luglio 1950 °, sia esclusa ai fini del calcolo dell' importo di una pensione (art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71) dagli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato CE, anche nel caso in cui un assicurato abbia maturato periodi assicurativi solo in uno degli Stati firmatari della convenzione fino al momento dell' entrata in vigore del regolamento (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408, e l' applicazione della convenzione bilaterale sulla previdenza sociale non denunciata risulti più favorevole all' assicurato". 12 In via preliminare, si deve osservare che, ai sensi dell' art. 9 della convenzione franco-tedesca, ai lavoratori subordinati francesi o tedeschi che sono stati successivamente o alternativamente iscritti nei due Stati ad uno o più regimi assicurativi di invalidità vengono riconosciuti, ai fini del calcolo dell' importo della pensione d' invalidità, i periodi assicurativi maturati nell' ambito di tutti quei regimi. 13 L' art. 6 del regolamento n. 1408/71 che riprende, su tal punto, la portata dell' art. 5 del regolamento del Consiglio n. 3 sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU 1958, n. 30, pag. 561), dispone che il regolamento n. 1408/71 si sostituisce, nel quadro del campo di applicazione ratione personae e ratione materiae, e fatte salve le disposizioni degli artt. 7, 8 e 46, n. 4, a qualsiasi convenzione in materia di previdenza sociale che vincola due o più Stati membri.

La convenzione franco-tedesca non è tra quelle per le quali è prevista una deroga espressa. 14 Il regolamento n. 1408/71 non prevede che i periodi contributivi maturati in uno o in vari altri Stati membri vengano cumulati, per aumentare l' importo della pensione, ai periodi contributivi maturati nello Stato membro nel quale viene presentata la domanda di pensione.

Secondo tale regolamento, i periodi assicurativi maturati in più Stati membri vengono cumulati soltanto ai fini dell' acquisizione, del mantenimento e del recupero del diritto alle prestazioni pensionistiche. 15 Va inoltre ricordato che, nella sentenza 7 giugno 1973, causa 82/72, Walder (Racc. pag. 599, punti 6 e 7), riguardante l' interpretazione degli artt. 5 e 6 del regolamento n. 3, citato, e 6 e 7 del regolamento n. 1408/71, la Corte ha sottolineato che queste disposizioni rendono manifesto che il principio della sostituzione dei regolamenti comunitari alle disposizioni delle convenzioni sulla previdenza sociale stipulate tra Stati membri ha carattere imperativo e non ammette eccezioni all' infuori di quelle espressamente previste dai regolamenti, anche nell' ipotesi in cui tali convenzioni implichino, per le persone cui si applicano, vantaggi superiori a quelli che derivano dai detti regolamenti. 16 I ricorrenti nella causa principale fanno tuttavia valere che la pensione del signor [OSCURATO:PERSONA] dev' essere calcolata in conformità alle disposizioni della convenzione franco-tedesca, poiché, nella causa Roenfeldt, citata, che ha avuto origine in una fattispecie paragonabile a quella in esame, la Corte ha dichiarato che, per quanto riguarda i lavoratori migranti, le convenzioni bilaterali in materia di previdenza sociale devono essere applicate anche successivamente all' entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, quando tale applicazione risulta più favorevole ad un soggetto iscritto. 17 Questa tesi non può essere accolta. 18 Occorre anzitutto ricordare, in sintesi, le circostanze di fatto e di diritto della causa Roenfeldt, che riguardava l' applicazione delle disposizioni di una convenzione sulla previdenza sociale stipulata tra il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca e la Repubblica federale di Germania, disposizioni che erano sostanzialmente analoghe a quelle in esame nel caso di specie. 19 Il signor Roenfeldt, cittadino tedesco, aveva dapprima lavorato in Germania dal 1941 al 1957 e successivamente in Danimarca fino al 1971, versando contributi per i rispettivi periodi al regime previdenziale tedesco e a quello danese.

Dal 1971, egli aveva ripreso a lavorare in Germania dove era stato conseguentemente assoggettato al regime tedesco di assicurazione obbligatoria. 20 Poco prima di compiere i 63 anni, il signor Roenfeldt aveva avviato le pratiche per ottenere il prepensionamento in conformità alla normativa tedesca.

Non era però riuscito nel suo intento in quanto, secondo l' ente federale di previdenza per gli impiegati, i contributi versati in Danimarca non potevano essere presi in considerazione ai fini del calcolo delle prestazioni pensionistiche spettanti in Germania prima che l' interessato avesse raggiunto il limite di età generale previsto dalla legge danese, vale a dire i 67 anni. 21 Il signor Roenfeldt aveva impugnato tale decisione facendo valere che, indipendentemente dall' età pensionabile fissata dalla normativa danese, i periodi contributivi maturati in Danimarca dovevano essere presi in considerazione nel calcolo del trattamento pensionistico tedesco.

A sostegno di questa tesi, egli aveva invocato la convenzione sulla previdenza sociale stipulata tra la Repubblica federale di Germania ed il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca. 22 Orbene, all' epoca in cui il signor Roenfeldt aveva fatto ritorno in Germania, il regno di Danimarca non aveva ancora aderito alle Comunità europee e la convenzione tra i due Stati era ancora vigente non essendo stata sostituita dal regolamento n. 1408/71. 23 Nella sentenza la Corte ha anzitutto rilevato che, a decorrere dal 1 aprile 1973, la convenzione tra la Germania e la Danimarca era stata sostituita dalle norme del diritto comunitario comprese nel regolamento n. 1408/71 (punto 14) e che si doveva perciò accertare se e come il diritto comunitario contemplasse la presa in considerazione dei periodi assicurativi maturati in Danimarca prima dell' entrata in vigore del regolamento n. 1408/71 in quel paese in seguito all' adesione della Danimarca alla Comunità, sotto il profilo del riconoscimento di un diritto alla pensione di vecchiaia in un altro Stato membro (punto 15). 24 E' quindi per risolvere tale questione che la Corte ha dichiarato che gli artt. 48 e 51 del Trattato ostano a che un lavoratore perda vantaggi previdenziali a causa dell' inapplicabilità di convenzioni vigenti tra due o più Stati membri ed integrate al loro diritto nazionale per effetto dell' entrata in vigore del regolamento n. 1408/71. 25 Orbene, come hanno rilevato i governi e le istituzioni che hanno presentato osservazioni, questo principio non può essere applicato in circostanze di fatto e di diritto quali quelle del caso di specie. 26 Infatti, un lavoratore che, come il signor [OSCURATO:PERSONA], si è avvalso del proprio diritto alla libera circolazione soltanto dopo l' entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, vale a dire in un' epoca in cui la convenzione franco-tedesca era già stata sostituita dal regolamento nell' ambito della sua sfera di applicazione ratione personae e ratione materiae, non può sostenere di aver subito la perdita di vantaggi previdenziali di cui avrebbe fruito per effetto della convenzione franco-tedesca. 27 Di conseguenza non ricorrono, in una fattispecie come quella in esame nella causa principale, le circostanze specifiche che hanno indotto la Corte ad ammettere, nella causa Roenfeldt, la possibilità di una deroga alla regola sancita dall' art. 6 del regolamento n. 1408/71. 28 Ne consegue che la questione dev' essere risolta dichiarando che gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato vanno interpretati nel senso che non ostano a che il regolamento n. 1480/71 si sostituisca, ai sensi del suo art. 6, alle convenzioni che vincolano esclusivamente due Stati membri, qualora un assicurato abbia maturato periodi assicurativi solo in uno degli Stati firmatari della convenzione prima dell' entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, anche se l' applicazione della convenzione bilaterale sulla previdenza sociale sarebbe stata più favorevole all' assicurato.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 29 Le spese sostenute dai governi tedesco, danese, spagnolo, francese, olandese, dal governo del [OSCURATO:PERSONA] nonché dal Consiglio dell' Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Sozialgericht di Spira con ordinanza 30 novembre 1993, dichiara: Gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a che il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, si sostituisca, ai sensi del suo art. 6, alle convenzioni che vincolano esclusivamente due Stati membri, qualora l' assicurato abbia maturato periodi assicurativi solo in uno degli Stati firmatari della convenzione prima dell' entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, anche se l' applicazione della convenzione bilaterale sulla previdenza sociale sarebbe stata più favorevole all' assicurato.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61993CJ0475_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-475/93, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Sozialgericht di Spira (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Jean-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Spira ° [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Pfalz, domanda vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), e degli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato CE, LA CORTE, composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, C.N. Kakouris e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann (relatore), J.L. Murray, P. Jann e H. Ragnemalm, giudici, avvocato generale: G. Cosmas cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: ° per il governo tedesco, dai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso il ministero federale dell' [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso il medesimo ministero, in qualità di agenti, ° per il governo danese, dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, ° per il governo spagnolo, dai signori [OSCURATO:PERSONA], direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], abogado del Estado presso il servizio giuridico dello Stato, in qualità di agenti, ° per il governo olandese, dal signor A. Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, ° per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dai signori [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agente, e [OSCURATO:PERSONA], barrister, ° per il Consiglio dell' Unione europea, dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, ° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, e dal signor [OSCURATO:PERSONA], funzionario tedesco in distacco presso il servizio giuridico della Commissione nell' ambito degli scambi con i funzionari nazionali, in qualità di agenti, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali del governo tedesco, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], del governo spagnolo, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del governo francese, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], segretario per gli affari esteri presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dalla signora Anne de Bourgoing, incaricata di missione presso la medesima direzione, del governo olandese, rappresentato dal signor J.S. van den Oosterkamp, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], del Consiglio, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], e della Commissione, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], all' udienza del 17 maggio 1995, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 5 luglio 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 30 novembre 1993, pervenuta in cancelleria il 20 dicembre seguente, il Sozialgericht di Spira ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art. 6 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il "regolamento n. 1408/71"), e degli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato CE. 2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia che vede opposti, da un lato, il signor [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] (ufficio di assistenza sociale) della città di Spira e, dall' altro, la [OSCURATO:PERSONA]Pfalz (ente previdenziale della Renania-Palatinato, in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") in ordine al calcolo della pensione d' invalidità spettante al signor [OSCURATO:PERSONA]. 3 Il signor [OSCURATO:PERSONA], cittadino francese nato nel 1950, ha esercitato un' attività lavorativa subordinata, fruendo di un regime di assicurazione sociale, prima in Francia, dal 1964 al 1977, e successivamente in Germania. 4 Nel 1992 il signor [OSCURATO:PERSONA] presentava alla [OSCURATO:PERSONA] una domanda di pensione d' invalidità. Quest' ultima gli veniva concessa, in via provvisoria quanto all' importo, poiché non era ancora nota la durata dei periodi assicurativi maturati in Francia. 5 [OSCURATO:PERSONA] della città di Spira, in qualità di ente per l' assistenza sociale, presentava domanda di riesame di tale decisione. Esso faceva valere che i periodi assicurativi maturati in Francia dal signor [OSCURATO:PERSONA] dovevano essere presi in considerazione, per il calcolo della sua pensione tedesca, in conformità alle disposizioni della convenzione generale sulla previdenza sociale stipulata tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese il 10 luglio 1950 (in prosieguo: la "convenzione franco-tedesca"), poiché quest' ultima non era stata denunciata. 6 [OSCURATO:PERSONA] respingeva tale domanda adducendo che la convenzione franco-tedesca era stata sostituita dall' art. 6 del regolamento n. 1408/71, il quale dispone che, nel quadro del campo di applicazione ratione personae e ratione materiae del regolamento, quest' ultimo si sostituisce a qualsiasi convenzione sulla previdenza sociale che vincoli esclusivamente due o più Stati membri, ad eccezione di quelle che sono oggetto di una deroga espressa. 7 [OSCURATO:PERSONA] effettuava quindi il calcolo della pensione del signor [OSCURATO:PERSONA] in conformità alle disposizioni del regolamento n. 1408/71, tenendo conto dei periodi maturati in Francia soltanto ai fini del computo dell' anzianità assicurativa minima e non per il calcolo dell' importo della pensione. 8 Il signor [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] della città di Spira impugnavano tale decisione dinanzi al Sozialgericht di Spira, facendo valere che il calcolo della pensione doveva essere effettuato in base alle disposizioni della convenzione franco-tedesca, poiché questa risultava più favorevole all' interessato. Essi richiamavano, in proposito, la sentenza della Corte 7 febbraio 1991, causa C-227/89, Roenfeldt (Racc. pag. I-323), secondo la quale gli artt. 48 e 51 del Trattato ostano a che un lavoratore perda vantaggi previdenziali a causa dell' inapplicabilità di convenzioni vigenti tra due o più Stati membri ed integrate al loro diritto nazionale, per effetto dell' entrata in vigore del regolamento n. 1408/71. 9 E' pacifico tra le parti nella causa principale che, se la pensione d' invalidità del signor [OSCURATO:PERSONA] venisse calcolata in base alle disposizioni della convenzione franco-tedesca, il suo importo risulterebbe più elevato rispetto a quello erogato in conformità al regolamento n. 1408/71. 10 Nell' ordinanza di rinvio, il Sozialgericht rileva che il regolamento n. 1408/71, in virtù del suo art. 6 e tenuto conto del suo campo di applicazione ratione personae e ratione materiae, è da considerarsi applicabile al signor [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, il giudice a quo considera che la sentenza Roenfeldt, citata, potrebbe costituire un ostacolo all' applicazione del calcolo proporzionale di cui all' art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71, poiché dalla lettera di tale sentenza non si desume se la sua portata vada ristretta ai casi in cui il potenziale diritto ad un beneficio sia sorto prima dell' entrata in vigore del regolamento n. 1408/71. 11 Alla luce di queste considerazioni, il Sozialgericht ha deciso di sospendere il giudizio e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale: "Se l' applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, che secondo l' art. 6 dello stesso regolamento si sostituisce, entro il suo ambito di applicazione ratione personae e ratione materiae, alle convenzioni che vincolano esclusivamente due Stati membri ° in questo caso la convenzione franco-tedesca sulla previdenza sociale del 10 luglio 1950 °, sia esclusa ai fini del calcolo dell' importo di una pensione (art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71) dagli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato CE, anche nel caso in cui un assicurato abbia maturato periodi assicurativi solo in uno degli Stati firmatari della convenzione fino al momento dell' entrata in vigore del regolamento (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408, e l' applicazione della convenzione bilaterale sulla previdenza sociale non denunciata risulti più favorevole all' assicurato". 12 In via preliminare, si deve osservare che, ai sensi dell' art. 9 della convenzione franco-tedesca, ai lavoratori subordinati francesi o tedeschi che sono stati successivamente o alternativamente iscritti nei due Stati ad uno o più regimi assicurativi di invalidità vengono riconosciuti, ai fini del calcolo dell' importo della pensione d' invalidità, i periodi assicurativi maturati nell' ambito di tutti quei regimi. 13 L' art. 6 del regolamento n. 1408/71 che riprende, su tal punto, la portata dell' art. 5 del regolamento del Consiglio n. 3 sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU 1958, n. 30, pag. 561), dispone che il regolamento n. 1408/71 si sostituisce, nel quadro del campo di applicazione ratione personae e ratione materiae, e fatte salve le disposizioni degli artt. 7, 8 e 46, n. 4, a qualsiasi convenzione in materia di previdenza sociale che vincola due o più Stati membri. La convenzione franco-tedesca non è tra quelle per le quali è prevista una deroga espressa. 14 Il regolamento n. 1408/71 non prevede che i periodi contributivi maturati in uno o in vari altri Stati membri vengano cumulati, per aumentare l' importo della pensione, ai periodi contributivi maturati nello Stato membro nel quale viene presentata la domanda di pensione. Secondo tale regolamento, i periodi assicurativi maturati in più Stati membri vengono cumulati soltanto ai fini dell' acquisizione, del mantenimento e del recupero del diritto alle prestazioni pensionistiche. 15 Va inoltre ricordato che, nella sentenza 7 giugno 1973, causa 82/72, Walder (Racc. pag. 599, punti 6 e 7), riguardante l' interpretazione degli artt. 5 e 6 del regolamento n. 3, citato, e 6 e 7 del regolamento n. 1408/71, la Corte ha sottolineato che queste disposizioni rendono manifesto che il principio della sostituzione dei regolamenti comunitari alle disposizioni delle convenzioni sulla previdenza sociale stipulate tra Stati membri ha carattere imperativo e non ammette eccezioni all' infuori di quelle espressamente previste dai regolamenti, anche nell' ipotesi in cui tali convenzioni implichino, per le persone cui si applicano, vantaggi superiori a quelli che derivano dai detti regolamenti. 16 I ricorrenti nella causa principale fanno tuttavia valere che la pensione del signor [OSCURATO:PERSONA] dev' essere calcolata in conformità alle disposizioni della convenzione franco-tedesca, poiché, nella causa Roenfeldt, citata, che ha avuto origine in una fattispecie paragonabile a quella in esame, la Corte ha dichiarato che, per quanto riguarda i lavoratori migranti, le convenzioni bilaterali in materia di previdenza sociale devono essere applicate anche successivamente all' entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, quando tale applicazione risulta più favorevole ad un soggetto iscritto. 17 Questa tesi non può essere accolta. 18 Occorre anzitutto ricordare, in sintesi, le circostanze di fatto e di diritto della causa Roenfeldt, che riguardava l' applicazione delle disposizioni di una convenzione sulla previdenza sociale stipulata tra il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca e la Repubblica federale di Germania, disposizioni che erano sostanzialmente analoghe a quelle in esame nel caso di specie. 19 Il signor Roenfeldt, cittadino tedesco, aveva dapprima lavorato in Germania dal 1941 al 1957 e successivamente in Danimarca fino al 1971, versando contributi per i rispettivi periodi al regime previdenziale tedesco e a quello danese. Dal 1971, egli aveva ripreso a lavorare in Germania dove era stato conseguentemente assoggettato al regime tedesco di assicurazione obbligatoria. 20 Poco prima di compiere i 63 anni, il signor Roenfeldt aveva avviato le pratiche per ottenere il prepensionamento in conformità alla normativa tedesca. Non era però riuscito nel suo intento in quanto, secondo l' ente federale di previdenza per gli impiegati, i contributi versati in Danimarca non potevano essere presi in considerazione ai fini del calcolo delle prestazioni pensionistiche spettanti in Germania prima che l' interessato avesse raggiunto il limite di età generale previsto dalla legge danese, vale a dire i 67 anni. 21 Il signor Roenfeldt aveva impugnato tale decisione facendo valere che, indipendentemente dall' età pensionabile fissata dalla normativa danese, i periodi contributivi maturati in Danimarca dovevano essere presi in considerazione nel calcolo del trattamento pensionistico tedesco. A sostegno di questa tesi, egli aveva invocato la convenzione sulla previdenza sociale stipulata tra la Repubblica federale di Germania ed il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca. 22 Orbene, all' epoca in cui il signor Roenfeldt aveva fatto ritorno in Germania, il regno di Danimarca non aveva ancora aderito alle Comunità europee e la convenzione tra i due Stati era ancora vigente non essendo stata sostituita dal regolamento n. 1408/71. 23 Nella sentenza la Corte ha anzitutto rilevato che, a decorrere dal 1 aprile 1973, la convenzione tra la Germania e la Danimarca era stata sostituita dalle norme del diritto comunitario comprese nel regolamento n. 1408/71 (punto 14) e che si doveva perciò accertare se e come il diritto comunitario contemplasse la presa in considerazione dei periodi assicurativi maturati in Danimarca prima dell' entrata in vigore del regolamento n. 1408/71 in quel paese in seguito all' adesione della Danimarca alla Comunità, sotto il profilo del riconoscimento di un diritto alla pensione di vecchiaia in un altro Stato membro (punto 15). 24 E' quindi per risolvere tale questione che la Corte ha dichiarato che gli artt. 48 e 51 del Trattato ostano a che un lavoratore perda vantaggi previdenziali a causa dell' inapplicabilità di convenzioni vigenti tra due o più Stati membri ed integrate al loro diritto nazionale per effetto dell' entrata in vigore del regolamento n. 1408/71. 25 Orbene, come hanno rilevato i governi e le istituzioni che hanno presentato osservazioni, questo principio non può essere applicato in circostanze di fatto e di diritto quali quelle del caso di specie. 26 Infatti, un lavoratore che, come il signor [OSCURATO:PERSONA], si è avvalso del proprio diritto alla libera circolazione soltanto dopo l' entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, vale a dire in un' epoca in cui la convenzione franco-tedesca era già stata sostituita dal regolamento nell' ambito della sua sfera di applicazione ratione personae e ratione materiae, non può sostenere di aver subito la perdita di vantaggi previdenziali di cui avrebbe fruito per effetto della convenzione franco-tedesca. 27 Di conseguenza non ricorrono, in una fattispecie come quella in esame nella causa principale, le circostanze specifiche che hanno indotto la Corte ad ammettere, nella causa Roenfeldt, la possibilità di una deroga alla regola sancita dall' art. 6 del regolamento n. 1408/71. 28 Ne consegue che la questione dev' essere risolta dichiarando che gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato vanno interpretati nel senso che non ostano a che il regolamento n. 1480/71 si sostituisca, ai sensi del suo art. 6, alle convenzioni che vincolano esclusivamente due Stati membri, qualora un assicurato abbia maturato periodi assicurativi solo in uno degli Stati firmatari della convenzione prima dell' entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, anche se l' applicazione della convenzione bilaterale sulla previdenza sociale sarebbe stata più favorevole all' assicurato. Decisione relativa alle spese Sulle spese 29 Le spese sostenute dai governi tedesco, danese, spagnolo, francese, olandese, dal governo del [OSCURATO:PERSONA] nonché dal Consiglio dell' Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Sozialgericht di Spira con ordinanza 30 novembre 1993, dichiara: Gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a che il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, si sostituisca, ai sensi del suo art. 6, alle convenzioni che vincolano esclusivamente due Stati membri, qualora l' assicurato abbia maturato periodi assicurativi solo in uno degli Stati firmatari della convenzione prima dell' entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, anche se l' applicazione della convenzione bilaterale sulla previdenza sociale sarebbe stata più favorevole all' assicurato.
Sentenza Corte di giustizia UE/1995 — Fons Iuris — Fons Iuris