CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33946/2025
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o impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, avuto riguardo alla ritenuta non applicabilità dell'alt 131-- bis cp , replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre avuto riguardo agli altri tre motivo ( inerenti la recidiva, la misura della pena irrogata e le generiche), introduce temi di giudizio non prospettati con l'appello rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.