CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15400/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I [OSCURATO:PERSONA] e per essa [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1194/2024depositata il 24/09/2024.Numero registro generale 27221/2024Numero sezionale 292/2026Numero di raccolta generale 15400/2026Data pubblicazione 20/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Con sentenza n. 343/2022 il Tribunale di Trani accoglieva ladomanda d’inefficacia ex art. 2901 c.c. proposta dalla società Banca DiCredito Cooperativo di [OSCURATO:PERSONA], e per essa da BCC GestioneCrediti - Società per la gestione dei crediti s.p.a., nei confronti deisignori Pasquale e [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto donazioneimmobiliare disposto dal primo ( padre ) in favore del secondo ( figlio ).2. Avverso tale sentenza i Roselli interponevano gravame,censurando l’impugnata sentenza là dove aveva erroneamenteaffermato la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria.3. La Corte d’Appello di Bari rigettava il gravame.4. Avverso la pronunzia della corte di merito il [OSCURATO:PERSONA] ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.Resiste con controricorso la banca.5. E’ stata formulata proposta di decisione accelerata.Il difensore dei ricorrenti ha chiesto la decisione nelle formeordinarie.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale.Le parti hanno depositato rispettiva memoria.Le parti hanno depositato rispettiva memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 2901, 1° comma, e 2697 del codice civile;inammissibilità dell’azione revocatoria per mancanza dell’eventus damniNumero registro generale 27221/2024Numero sezionale 292/2026Numero di raccolta generale 15400/2026Data pubblicazione 20/05/2026– motivazione illogica ed apparente del giudice di appello – errataapplicazione dei principi generali giurisprudenziali in materia conriferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; violazione o falsa applicazionedi norme e/o omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 co. 1 n. 5c.p.c. in relazione all’art. 2901 c.c..Si duole che la corte di merito non abbia attribuito rilevanza allacircostanza che “alla data dell’atto dispositivo il debitore era proprietariodi altro bene immobile gravato da ipoteca volontaria in favore dellabanca creditrice, che era già in corso l’esecuzione forzata sul detto benee che il debitore non aveva provato che, nonostante la variazione, il suopatrimonio residuo fosse sufficiente a garantire i crediti azionati dallaBCC Canosa – Loconia”.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 2901, 2727 e 2729 del codice civile, in relazioneall’art. 360 co. 1 n. 3, nella parte in cui (pag. 7 – 8 della sent.impugnata).Si duole che ai fini della sussistenza della scientia damni la corteterritoriale abbia erroneamente affermato che la consapevolezza delpregiudizio dell’atto dispositivo alla garanzia patrimoniale del disponentefosse in re ipsa quando il debitore cede contestualmente una pluralità dibeni immobili o, come nella fattispecie in esame, l’unico bene immobiledi sua proprietà, quando, contrariamente all’assunto della corteterritoriale, è stato provato che il debitore, oltre al bene immobileoggetto della revocatoria, era proprietario di altro bene immobile sulquale la banca creditrice, attrice in revocatoria, aveva iscritto ipotecavolontaria di primo grado”.3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 132 n. 4 e dell’art. 12 delle Disposizioni della Leggein Generale in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 4.Lamenta l’illogicità, e quindi, la mancanza di motivazione, nella parteNumero registro generale 27221/2024Numero sezionale 292/2026Numero di raccolta generale 15400/2026Data pubblicazione 20/05/2026in cui (pag. 8 della sent. impugnata) la corte d’appello ha posto asostegno della decisione un principio relativo a “fattispecie diversa daquella oggetto di questo giudizio, ritenendolo sovrapponibile, conapplicazione analogica non consentita”.4. I motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per la lorostretta connessione, sono inammissibili, nei termini e per le ragioni cheseguono.4.1. Anzitutto perché, nonostante la formale invocazione del vizio diviolazione e falsa applicazione di legge, anche in tema di ragionamentopresuntivo, le deduzioni dell'odierno ricorrente sostanzialmente sirisolvono nella mera inammissibile prospettazione di una rivalutazionedel merito della vicenda, comportante accertamenti e apprezzamenti difatto, insindacabili in sede di legittimità ove come nella specie sorretti dacongrua motivazione; nonché nella prospettazione di una rivalutazionedelle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di meritospetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale finevalutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, sceglieretra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, nonpotendo in sede di legittimità essere riesaminato il merito dell'interavicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondocui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nelquale possano sottoporsi alla attenzione della S.C. elementi di fatto giàconsiderati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diversoapprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., n. 5443/2006; Cass., n.21244/2006; Cass., Sez. Un., n. 34476/2019).4.2. Infine, perché, come già rilevato nella proposta di definizioneaccelerata, la corte territoriale si è pronunciata con una motivazionecongrua e scevra da vizi logico-giuridici, avendo fatto scrupolosaapplicazione del consolidato orientamento di legittimità, per cui “In temaNumero registro generale 27221/2024Numero sezionale 292/2026Numero di raccolta generale 15400/2026Data pubblicazione 20/05/2026di azione revocatoria, condizione essenziale per la tutela del creditore èil pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, tuttavia,non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendosufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, ilquale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro,abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale darendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne lafruttuosità” (v. tra le tante Cass., n. 16793/2015; Cass., n. 25733/2015;Cass., n. 581572023; Cass., n. 10298/2025).5. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità delricorso.6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza.Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somme ex art.96, 3° e 4° co., c.p.c., ricorrendone i rispettivi presupposti di legge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente: a) delle spese del giudiziodi cassazione, che liquida in complessivi euro 5.200,00 ( di cui euro5.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; b)della somma di euro 5.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Condanna laricorrente al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore dellaCassa delle ammende ex art. 96, 4° co., c.p.c.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Numero registro generale 27221/2024Numero sezionale 292/2026Numero di raccolta generale 15400/2026Data pubblicazione 20/05/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione il 23 gennaio 2026.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]