CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25995/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA 9 "7-328 sul ricorso n239/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 10, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 121, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Sindaco, Avv. [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: FLCDMN70H58H2240), in virtù di procura speciale allegata su foglio separato in calce al controricorso; - controricorrente - - avverso la sentenza n. 947/5/2020 emessa dalla CTR Calabria il 18/05/2020 e notificata il 14/07/2020; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di accertamento, con irrogazione di sanzioni, emesso dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni dal 2005 al 2010, sostenendo che l'area effettivamente occupata - come da contratto di locazione - era pari a mq. 500, anziché a mq. 1380, e che era applicabile la riduzione delle tariffe prevista dall'art. 10, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA] in materia di Tarsu per i locali diversi dall'abitazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3. Sull'impugnazione del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria rigettava l'appello, ritenendo che l'appello era ammissibile, contenendo sufficienti elementi per individuare concretamente le doglianze rivolte alla sentenza di primo grado, e, nel merito, che l'occupazione del suolo comunale, seppure senza titolo, rappresentava una circostanza acclarata, così come la dimensione dell'area, l'ubicazione dell'insediamento e la identificazione corretta dello stesso. 4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. 6. In prossimità della camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente o insistente, in violazione degli artt.111 Cost., 132, comma 2, n. 4), c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 1, comma 2, 36, comma 2, nn. 2) e 4), 49 e 61 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art.360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c., per aver la CTR omesso di dare conto dell'esame degli articolati motivi di appello, avuto particolare riguardo alla rilevazione metrica dell'area occupata. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la CTR omesso di esaminare la sua contestazione concernente la rilevazione effettuata dall'ente in ordine all'area occupata, alla luce del contratto di locazione stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]. (in nome proprio e per conto della [OSCURATO:SOCIETA].). 3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati. E' ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione. E' stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass. nn. 2876/2017 e 1461/2018). Come risulta dalla lettura dell'atto di appello, il cui estratto in ossequio al principio di autosufficienza è stato riprodotto nel corpo del ricorso (cfr. pagg. 4 e 6), il contribuente, con il motivo di appello, aveva sottoposto la sentenza di primo grado a critica in punto di mancata valutazione della estensione dell'area effettivamente occupata, evidenziando che, anche alla luce del contratto di locazione stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]. (in nome e per conto della proprietaria [OSCURATO:SOCIETA].), la stessa era pari a mq. 500, anziché a quella di mq. 1380 posta alla base degli avvisi di accertamento impugnati. L'impugnata sentenza al riguardo si è limitata ad affermare quanto segue: «Nel merito l'appello va disatteso, in quanto l'occupazione del suolo comunale, seppure senza titolo è circostanza acclarata, così come la dimensione dell'area, l'ubicazione dell'insediamento e la identificazione corretta e concreta dello stesso.». Si tratta all'evidenza di motivazione solo graficamente esistente, ma sostanzialmente del tutto inappagante e ben al di sotto del minimo costituzionale, dal momento che nulla viene detto sulle questioni oggetto dei motivi di appello, né si dà conto, se non ricorrendo ad espressioni generiche ed apodittiche, delle ragioni poste a base della decisione di rigetto dell'appello. E' opportuno in proposito ricordare che, ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la prima fase della procedura di accertamento, disciplinata dall'art. 73, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, è caratterizzata dal dialogo fra Comune e contribuente, per il consolidamento (mediante controllo in base a documenti, planimetrie, risposte a questionari, ecc.) dei dati contenuti nella denuncia presentata, ovvero acquisiti dall'ufficio tramite rilevazione diretta delle superfici. Pertanto, nel corso di questa fase interlocutoria e collaborativa, i dipendenti comunali o il personale operante a convenzione accedono all'immobile del contribuente col consenso espresso o tacito (supposto) del medesimo (Sez. 5, Sentenza n. 13230 del 09/06/2009; conf. Sez. 5, Sentenza n. 4568 del 25/02/2010) e il Comune ha il potere di controllare i dati contenuti nelle denunce degli interessati o acquisiti d'ufficio, mediante rilevazione diretta della misura e della destinazione delle superfici imponibili, da svolgersi in collaborazione con l'interessato e con il suo consenso espresso o tacito (Sez. 5, Sentenza n. 15713 del 03/07/2009). Per quanto il contribuente non abbia presentato la denuncia originaria e non abbia contestato il processo verbale di rilevazione del 27.10.2020, la CTR avrebbe dovuto prendere posizione sul contratto di locazione dal medesimo prodotto e, comunque, esporre, sia pure in modo sintetico, le ragioni per le quali avesse ritenuto maggiormente attendibili le risultanze della rilevazione metrica dell'area occupata effettuata dal personale del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Ciò rende impossibile apprezzare l'iter logico-giuridico seguito dalla sentenza. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio della causa alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi 1'8.