CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30163/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 9485/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione al man- cato riconoscimento del vincolo della continuazione con le precedenti sentenze di condanna. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato, infatti, conto di avere escluso la possibilità di riconoscere la continuazione tra i fatti di cui all'imputazione e quelli di cui alle precedenti condanne facendo applicazione del principio che l'unicità del disegno criminoso necessaria per la configurabilità del reato continuato non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comun- que con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte cri- minose, atteso che le singole violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, richiedendosi, in proposito, la progettazione "ah origine eli una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (così la richiamata Sez. 5, n. 5599 del 3/10/2013 dep. 2014, Udorovich, Rv. 258862; vedasi anche la conforme Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Hamami, Rv. 266179). Ciò sul corretto rilievo che deve, dunque, escludersi che una tale progettazione possa essere presunta sulla sola base dell'identità o dell'analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, ovvero ancora dell'unicità della motivazione o del fine ultimo perseguito, occorrendo, invece, che il requisito in questione trovi dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente rite- nere che tutti gli episodi siano frutto realmente eli un'originaria ideazione e deter- minazione volitiva. Va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno anche chiarito che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di ese- cuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità N. 9485/2022 R.G. della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati program- mati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valoriz- zare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino co- munque frutto di determinazione estemporanea (Sez. Un., n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Ebbene, nel caso in esame, per la Corte capitolina alcun concreto elemento positivo è stato rappresentato a sostegno della tesi della preordinata ideazione dei reati. Si è in presenza, in altri termini, di una serie di episodi di detenzione finaliz- zata allo spaccio che rappresentano soltanto la realizzazione pratica della scelta di vita dell'imputato, il quale, evidentemente, non ha ritenuto eli dedicarsi a stabile lavoro, ma ha pensato di sostenersi col delitto. Per i giudici del gravame del merito, inoltre, non esistono elementi che con- sentano eli escludere che i singoli reati siano frutto di estemporanee decisioni, dipendenti dalla momentanea disponibilità della 'sostanza e dalla causalità di in- contri con acquirenti. Null'altro, cioè, che un modus vivendi da un soggetto abi- tuato a delinquere. Viene peraltro evidenziato che i tre episodi delittuosi sono stati posti in essere a notevole distanza di tempo l'uno dagli altri (1 luglio 2020, 2 marzo 2021, 8 settembre 2021), così da doversi escludere, anche sotto tale profilo, un collega- mento tra gli stessi che non sia quello, del tutto generico, della medesima tipologia di reato. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell