Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 aprile 2023

Cassazione n. 19232/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Cosenza ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Cosenza che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di percosse e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputata, che si duole della mancata applicazione della attenuante della provocazione lamentando la violazione dell'art. 62 cod. pen. e il vizio di motivazione, è inammissibile in quanto ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000 avverso le sentenze pronunciate a seguito di appello contro le sentenze del giudice di pace può proporsi ricorso per cassazione solo per vizi di violazione di legge e, quanto alla violazione dell'art. 62 cod. pen., il motivo di ricorso invoca a questa Corte di cassazione una rivalutazione delle prove che non è consentita in sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; - che la tardività della memoria difensiva della parte civile, pervenuta in data 7 aprile 2023 e non costituente replica alla memoria di alcuna delle altre parti, non consente di tenere conto della stessa, anche ai fini della liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla sulle spese di parte civile.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Cosenza ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Cosenza che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di percosse e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputata, che si duole della mancata applicazione della attenuante della provocazione lamentando la violazione dell'art. 62 cod. pen. e il vizio di motivazione, è inammissibile in quanto ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000 avverso le sentenze pronunciate a seguito di appello contro le sentenze del giudice di pace può proporsi ricorso per cassazione solo per vizi di violazione di legge e, quanto alla violazione dell'art. 62 cod. pen., il motivo di ricorso invoca a questa Corte di cassazione una rivalutazione delle prove che non è consentita in sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; - che la tardività della memoria difensiva della parte civile, pervenuta in data 7 aprile 2023 e non costituente replica alla memoria di alcuna delle altre parti, non consente di tenere conto della stessa, anche ai fini della liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così de
Sentenza Cassazione n. 19232/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris