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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 08230/2026

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AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, rappresentata e difesadall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO.-resistente-REGIONE LAZIO-intimata-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIOn. 3871/2024 depositata il 11/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] presentava ricorso contro il preavviso di fermoamministrativo sul veicolo di sua proprietà, contestando la legittimità dellecartelle esattoriali per omessa notifica e prescrizione del credito.

Chiedevala sospensione dell'efficacia esecutiva del preavviso e l'annullamento delleNumero registro generale 686/2025Numero sezionale 8287/2025Numero di raccolta generale 8230/2026Data pubblicazione 02/04/2026cartelle.2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma dichiarava il difettodi giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario peralcune cartelle e rigettava il ricorso per il resto, condannando il ricorrenteal pagamento delle spese di lite.3.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio rigettaval'appello, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.4.

Avverso siffatta pronunzia il contribuente ha proposto ricorso percassazione, affidandosi a quattro motivi.5.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) ha depositato nota,rappresentando di non essersi costituita nei termini e riservando la facoltàdi partecipare alla discussione orale .6.

L’altra intimata non ha depositato difese.7.

Il ricorrente, in prossimità dell’adunanza camerale, ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo proposto, il contribuente assume, la violazione ofalsa applicazione degli artt. 1, 3, comma 1, 11 e 12 d.lgs. 546/92 nonchéart. 1, comma 8, del d.l. n. 193/2016, conv. in legge n. 225/2016 (art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.) – in ordine alla inammissibilità dellacostituzione in giudizio dell’Agenzia entrate-riscossione per mezzodell’Avvocato del libero foro.1.1 Il motivo è infondato.1.2 Come recentemente ribadito dalla sezione Tributaria di questa Corte(vedi Cass. 30352/25) la giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Uniteha stabilito che l’Agenzia delle Entrate Riscossione può scegliere, nelgiudizio di merito, liberamente tra Avvocatura dello Stato e avvocatiesterni, specialmente quando l'Avvocatura non è disponibile o nelle causenon riservate: ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'[OSCURATO:PERSONA]Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersiNumero registro generale 686/2025Numero sezionale 8287/2025Numero di raccolta generale 8230/2026Data pubblicazione 02/04/2026anche di propri dipendenti delegati davanti al Tribunale ed al giudice dipace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti comeriservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi diconflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, diapposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporreall'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni dimassima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro,senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 50 del 2016 edei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1,comma 5 del D.L. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016 - in tutti glialtri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmenteall'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere ilpatrocinio.

Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale equello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione dellafattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia el'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere ilpatrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postulanecessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presuppostodi legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nelgiudizio di legittimità (Cass. 30008/2019).

In sostanza, le Sezioni Unitehanno confermato che il sistema di rappresentanza e difesa in giudizio delnuovo Ente (come l'Agenzia delle Entrate-Riscossione) prevede lapossibilità per l'Avvocatura erariale di assumere la difesa anche nei casinon convenzionalmente previsti, oltre alla facoltà di avvalersi di dipendentidelegati nei giudizi davanti a giudici di pace e tribunali.

In particolare, èriconosciuta la rappresentanza e difesa davanti alle Commissionitributarie, in base all'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, normache non esclude l'utilizzo di avvocati esterni, come confermato danumerose sentenze della Corte di Cassazione (es.

Cass.17936/2004;Numero registro generale 686/2025Numero sezionale 8287/2025Numero di raccolta generale 8230/2026Data pubblicazione 02/04/202622804/2006; 27035/2005; 2302/2005; 25625/2018).

Tale principio nonvale, invece, per il solo giudizio di legittimità, per il quale è stato stabilitoche il Protocollo 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delle Entrate e Riscossione(ADER) e l'Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio dellaprima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato allaseconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità adassumerlo, a meno che non intervenga l'apposita motivata deliberadell'Agenzia prevista dal comma 4 dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933;ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura è invalidamenteconferita dall'AdER ad un avvocato del libero foro e il ricorso o ilcontroricorso sono dichiarati inammissibili (Cass. 26531/2020).1.3 Alla luce di tali argomentazioni, deriva che la CTR ha fatto correttaapplicazione del principio, riconoscendo la piena validità della costituzionenei gradi di merito dell’ADER a mezzo di avvocato del libero foro, nonricorrendo nel caso di specie di un’ipotesi riservata all’Avvocatura delloStato.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente censura l’impugnata sentenzaper violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 19 d.lgs. 1992/546 e57 e 86, comma 1, del D.P.R. n. 602/73 (art. 360, primo comma, n. 1,c.p.c.), in ordine al difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in favoredi quello tributario relativamente a crediti di natura tributaria, lamentandoche il giudice di appello avesse affermato, al contrario, il difetto digiurisdizione del giudice tributario in relazione all’impugnato preavviso difermo, sull’errato presupposto che alla definitività del titolo esecutivocontenente l'atto impositivo non potesse che conseguire l'atto iniziale delprocesso di riscossione coattiva, ovvero il pignoramento.Con il terzo motivo il ricorrente assume la nullità della sentenza perviolazione o falsa applicazione degli artt. 132, quarto comma, 115, 140 e143 cpc, art. 60, comma 1, b-bis), DPR 29 settembre 1973, n. 60 e art. 5del D.l. 953/82, modificato dall’art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella leggeNumero registro generale 686/2025Numero sezionale 8287/2025Numero di raccolta generale 8230/2026Data pubblicazione 02/04/202660/86 (art. 360, primo comma, n. 3 e 4, c.p.c.) – in ordine alla omessanotifica delle cartelle sottese al preavviso di fermo impugnato e allaprescrizione del diritto alla riscossione della tassa automobilistica.Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 15 del D. L.vo n. 546/19923 e 3, 24 e 33 dellaCostituzione e del D.M. 10.3.2014 n. 55 (art. 360, primo comma, n. 3) –in ordine alla liquidazione delle spese di lite in favore dell’ADER e dellaRegione Lazio.2.1 Il secondo motivo è fondato, con conseguente assorbimento deglialtri.2.2 In relazione all’art. 374, primo comma c.p.c., occorrepreliminarmente evidenziare che sulla questione di giurisdizione propostadal contribuente si sono già pronunciate recentemente le Sezioni Unite diquesta Corte (vedi Cass.

SS.UU. 8069/2025) che hanno affermato che lagiurisdizione sull'opposizione al preavviso di fermo ex art. 86 del d.p.r. n.602 del 1973, disposto in conseguenza dell'omesso pagamento di tasseautomobilistiche, spetta al giudice tributario in ragione della natura delcredito, trattandosi di un'azione di accertamento negativo della pretesacreditoria, che si appunta su un atto qualificabile alla stregua di misuracautelare-coercitiva, non riconducibile, dunque, all'espropriazione forzata.2.3 Alla luce di tali principi e richiamando, ai sensi dell’art. 118 disp. att.C.p.c., i contenuti della pronuncia a sezioni unite, la sentenza impugnatasi appalesa all’evidenza errata là dove afferma la correttezza dellapronuncia declinatoria della giurisdizione in favore del giudice ordinario,già affermata dal giudice di prime cure, nonostante il preavviso di fermoamministrativo, impugnato dal contribuente ai sensi del citato art.86 delDPR 602, non sia declinabile quale atto di espropriazione forzata, avendo,invece, natura cautelare-coercitiva in relazione ad una pretesa creditoriadi natura tributaria che attraverso l’opposizione in questione ilcontribuente intende negare, eccependo, come nel caso di specie,Numero registro generale 686/2025Numero sezionale 8287/2025Numero di raccolta generale 8230/2026Data pubblicazione 02/04/2026l’omessa notifica delle cartelle di pagamento e la prescrizione del dirittoalla riscossione della tassa automobilistica, pretesa questa di pacificanatura tributaria.2.4 In conseguenza dell’accoglimento di tale motivo, restano, pertanto,assorbiti i rimanenti, evidenziandosi che al giudice di appello, spogliatosi(erroneamente) della giurisdizione, fosse logicamente precluso, in ragionedi tale decisione, di pronunciarsi sulla questione della notificazione dellecartelle sicchè sul punto la statuizione è da considerarsi tamquam nonesset, in quanto del tutto ultronea rispetto alla pronuncia declinatoria dellagiurisdizione, restando, altresì, impregiudicata la questione dell’eccepitaprescrizione del diritto di riscossione.2.5 In definitiva, va accolto il secondo motivo, rigettato il primo eassorbiti i restanti e, pertanto, la sentenza va cassata in relazione almotivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado delLazio in diversa composizione, che provvederà anche sullaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.Mla Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, dichiara assorbiti irestanti e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto, rinviando la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado delLazio, in diversa composizione, che provvederà anche in relazione allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2/12/25.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, rappresentata e difesadall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO.-resistente-REGIONE LAZIO-intimata-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIOn. 3871/2024 depositata il 11/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] presentava ricorso contro il preavviso di fermoamministrativo sul veicolo di sua proprietà, contestando la legittimità dellecartelle esattoriali per omessa notifica e prescrizione del credito. Chiedevala sospensione dell'efficacia esecutiva del preavviso e l'annullamento delleNumero registro generale 686/2025Numero sezionale 8287/2025Numero di raccolta generale 8230/2026Data pubblicazione 02/04/2026cartelle.2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma dichiarava il difettodi giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario peralcune cartelle e rigettava il ricorso per il resto, condannando il ricorrenteal pagamento delle spese di lite.3. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio rigettaval'appello, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.4. Avverso siffatta pronunzia il contribuente ha proposto ricorso percassazione, affidandosi a quattro motivi.5. L’Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) ha depositato nota,rappresentando di non essersi costituita nei termini e riservando la facoltàdi partecipare alla discussione orale .6. L’altra intimata non ha depositato difese.7. Il ricorrente, in prossimità dell’adunanza camerale, ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo proposto, il contribuente assume, la violazione ofalsa applicazione degli artt. 1, 3, comma 1, 11 e 12 d.lgs. 546/92 nonchéart. 1, comma 8, del d.l. n. 193/2016, conv. in legge n. 225/2016 (art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.) – in ordine alla inammissibilità dellacostituzione in giudizio dell’Agenzia entrate-riscossione per mezzodell’Avvocato del libero foro.1.1 Il motivo è infondato.1.2 Come recentemente ribadito dalla sezione Tributaria di questa Corte(vedi Cass. 30352/25) la giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Uniteha stabilito che l’Agenzia delle Entrate Riscossione può scegliere, nelgiudizio di merito, liberamente tra Avvocatura dello Stato e avvocatiesterni, specialmente quando l'Avvocatura non è disponibile o nelle causenon riservate: ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'[OSCURATO:PERSONA]Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersiNumero registro generale 686/2025Numero sezionale 8287/2025Numero di raccolta generale 8230/2026Data pubblicazione 02/04/2026anche di propri dipendenti delegati davanti al Tribunale ed al giudice dipace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti comeriservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi diconflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, diapposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporreall'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni dimassima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro,senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 50 del 2016 edei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1,comma 5 del D.L. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016 - in tutti glialtri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmenteall'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere ilpatrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale equello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione dellafattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia el'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere ilpatrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postulanecessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presuppostodi legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nelgiudizio di legittimità (Cass. 30008/2019). In sostanza, le Sezioni Unitehanno confermato che il sistema di rappresentanza e difesa in giudizio delnuovo Ente (come l'Agenzia delle Entrate-Riscossione) prevede lapossibilità per l'Avvocatura erariale di assumere la difesa anche nei casinon convenzionalmente previsti, oltre alla facoltà di avvalersi di dipendentidelegati nei giudizi davanti a giudici di pace e tribunali. In particolare, èriconosciuta la rappresentanza e difesa davanti alle Commissionitributarie, in base all'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, normache non esclude l'utilizzo di avvocati esterni, come confermato danumerose sentenze della Corte di Cassazione (es. Cass.17936/2004;Numero registro generale 686/2025Numero sezionale 8287/2025Numero di raccolta generale 8230/2026Data pubblicazione 02/04/202622804/2006; 27035/2005; 2302/2005; 25625/2018). Tale principio nonvale, invece, per il solo giudizio di legittimità, per il quale è stato stabilitoche il Protocollo 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delle Entrate e Riscossione(ADER) e l'Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio dellaprima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato allaseconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità adassumerlo, a meno che non intervenga l'apposita motivata deliberadell'Agenzia prevista dal comma 4 dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933;ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura è invalidamenteconferita dall'AdER ad un avvocato del libero foro e il ricorso o ilcontroricorso sono dichiarati inammissibili (Cass. 26531/2020).1.3 Alla luce di tali argomentazioni, deriva che la CTR ha fatto correttaapplicazione del principio, riconoscendo la piena validità della costituzionenei gradi di merito dell’ADER a mezzo di avvocato del libero foro, nonricorrendo nel caso di specie di un’ipotesi riservata all’Avvocatura delloStato.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura l’impugnata sentenzaper violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 19 d.lgs. 1992/546 e57 e 86, comma 1, del D.P.R. n. 602/73 (art. 360, primo comma, n. 1,c.p.c.), in ordine al difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in favoredi quello tributario relativamente a crediti di natura tributaria, lamentandoche il giudice di appello avesse affermato, al contrario, il difetto digiurisdizione del giudice tributario in relazione all’impugnato preavviso difermo, sull’errato presupposto che alla definitività del titolo esecutivocontenente l'atto impositivo non potesse che conseguire l'atto iniziale delprocesso di riscossione coattiva, ovvero il pignoramento.Con il terzo motivo il ricorrente assume la nullità della sentenza perviolazione o falsa applicazione degli artt. 132, quarto comma, 115, 140 e143 cpc, art. 60, comma 1, b-bis), DPR 29 settembre 1973, n. 60 e art. 5del D.l. 953/82, modificato dall’art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella leggeNumero registro generale 686/2025Numero sezionale 8287/2025Numero di raccolta generale 8230/2026Data pubblicazione 02/04/202660/86 (art. 360, primo comma, n. 3 e 4, c.p.c.) – in ordine alla omessanotifica delle cartelle sottese al preavviso di fermo impugnato e allaprescrizione del diritto alla riscossione della tassa automobilistica.Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 15 del D. L.vo n. 546/19923 e 3, 24 e 33 dellaCostituzione e del D.M. 10.3.2014 n. 55 (art. 360, primo comma, n. 3) –in ordine alla liquidazione delle spese di lite in favore dell’ADER e dellaRegione Lazio.2.1 Il secondo motivo è fondato, con conseguente assorbimento deglialtri.2.2 In relazione all’art. 374, primo comma c.p.c., occorrepreliminarmente evidenziare che sulla questione di giurisdizione propostadal contribuente si sono già pronunciate recentemente le Sezioni Unite diquesta Corte (vedi Cass. SS.UU. 8069/2025) che hanno affermato che lagiurisdizione sull'opposizione al preavviso di fermo ex art. 86 del d.p.r. n.602 del 1973, disposto in conseguenza dell'omesso pagamento di tasseautomobilistiche, spetta al giudice tributario in ragione della natura delcredito, trattandosi di un'azione di accertamento negativo della pretesacreditoria, che si appunta su un atto qualificabile alla stregua di misuracautelare-coercitiva, non riconducibile, dunque, all'espropriazione forzata.2.3 Alla luce di tali principi e richiamando, ai sensi dell’art. 118 disp. att.C.p.c., i contenuti della pronuncia a sezioni unite, la sentenza impugnatasi appalesa all’evidenza errata là dove afferma la correttezza dellapronuncia declinatoria della giurisdizione in favore del giudice ordinario,già affermata dal giudice di prime cure, nonostante il preavviso di fermoamministrativo, impugnato dal contribuente ai sensi del citato art.86 delDPR 602, non sia declinabile quale atto di espropriazione forzata, avendo,invece, natura cautelare-coercitiva in relazione ad una pretesa creditoriadi natura tributaria che attraverso l’opposizione in questione ilcontribuente intende negare, eccependo, come nel caso di specie,Numero registro generale 686/2025Numero sezionale 8287/2025Numero di raccolta generale 8230/2026Data pubblicazione 02/04/2026l’omessa notifica delle cartelle di pagamento e la prescrizione del dirittoalla riscossione della tassa automobilistica, pretesa questa di pacificanatura tributaria.2.4 In conseguenza dell’accoglimento di tale motivo, restano, pertanto,assorbiti i rimanenti, evidenziandosi che al giudice di appello, spogliatosi(erroneamente) della giurisdizione, fosse logicamente precluso, in ragionedi tale decisione, di pronunciarsi sulla questione della notificazione dellecartelle sicchè sul punto la statuizione è da considerarsi tamquam nonesset, in quanto del tutto ultronea rispetto alla pronuncia declinatoria dellagiurisdizione, restando, altresì, impregiudicata la questione dell’eccepitaprescrizione del diritto di riscossione.2.5 In definitiva, va accolto il secondo motivo, rigettato il primo eassorbiti i restanti e, pertanto, la sentenza va cassata in relazione almotivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado delLazio in diversa composizione, che provvederà anche sullaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, dichiara assorbiti irestanti e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto, rinviando la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado delLazio, in diversa composizione, che provvederà anche in relazione allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2/12/25.Il PresidenteUgo Candia
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