CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17636/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti e la sentenza impugnata OSSERVA considerato che il ricorso con cui si censura la decisione rescissoria della Corte di appello che, in ragione del rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte, ha tenuto ferma. la contestata recidiva è manifestamente infondato e generico non confrontandosi il rilievo con la corretta motivazione della decisione che ha fatto pertinente riferimento, non solo ai precedenti penali, ma anche alla maggiore gravità del reato contestato rispetto a quelli di natura omogenea precedenti, sintomo di una aumentata pericolosità e pervicacia nel compimento di azioni delittuose; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/0