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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 30852/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la decisione di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale che, ove non riscontrato, avrebbe comportato la conseguente derubricazione nel meno grave delitto di bancarotta semplice, è inammissibile in quanto il ricorrente, nel reiterare lo specifico motivo già proposto in appello, non si confronta con la motivazione censurata con cui, in modo conciso, ma esauriente e privo di manifeste illogicità, si sottolinea che nella specie ricorre l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale a dolo generico, si motiva in ordine alla sussistenza di tale elemento e si esclude conseguentemente la configurabilità della meno grave ipotesi delittuosa di bancarotta semplice; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta il vizio della motivazione in ordine alla assenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 216 della legge fallimentare, non è consentito in sede di legittimità perché tende ad ottenere un' inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, che parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la mancanza di motivazione in ordine alla denegata applicazione della circostanza attenuante della tenuità del danno patrimoniale di cui all'art. 219, comma 3, della legge fallimentare, poiché esula dai poteri della Corte di cassazione la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte, Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; considerato che tutti i tre motivi di ricorso sono altresì indeducibili perché fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, omettendo di assolvere alla tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 giugno 2024 Il considl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la decisione di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale che, ove non riscontrato, avrebbe comportato la conseguente derubricazione nel meno grave delitto di bancarotta semplice, è inammissibile in quanto il ricorrente, nel reiterare lo specifico motivo già proposto in appello, non si confronta con la motivazione censurata con cui, in modo conciso, ma esauriente e privo di manifeste illogicità, si sottolinea che nella specie ricorre l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale a dolo generico, si motiva in ordine alla sussistenza di tale elemento e si esclude conseguentemente la configurabilità della meno grave ipotesi delittuosa di bancarotta semplice; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta il vizio della motivazione in ordine alla assenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 216 della legge fallimentare, non è consentito in sede di legittimità perché tende ad ottenere un' inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, che parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la mancanza di motivazione in ordine alla denegata applicazione della circostanza attenuante della tenuità del danno patrimoniale di cui all'art. 219, comma 3, della legge fallimentare, poiché esula dai poteri della Corte di cassazione la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte, Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; considerato che tutti i tre motivi di ricorso sono altresì indeducibili perché fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, omettendo di assolvere alla tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il considl
Sentenza Cassazione n. 30852/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris