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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30507/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, ed Agenzia delle entrate riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat e e difes e dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.4634/2019 depositata il 25 luglio 2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il contribuente impugnava un’intimazione di pagamento notificata il 19 giugno 2015 inerente a 45 cartelle ed un avviso di addebito.

La CTP declinava la giurisdizione relativamente a 25 cartelle, ne riteneva, delle restanti, 8 ritualmente notificate e le altre le annullava per difetto di notifica (in parte assenza di CAD in parte indirizzo errato).

L’Agenzia proponeva appello principale reclamando la regolare notifica di tutte le cartelle annullate (12), Motivazione apparente pur rilevando il parziale difetto di giurisdizione relativamente a parte del credito portato in due di esse.

Il contribuente proponeva appello incidentale relativamente a parte delle cartelle ritenute correttamente notificate da parte del giudice di primo grado.

La CTR accoglieva il ricorso principale, dichiarando pertanto la corretta notifica delle cartelle, e respingeva quello incidentale, confermando quindi sul punto la sentenza di primo grado.

Il contribuente propone quindi ricorso in cassazione basato su cinque motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso.

Da ultimo, la parte ricorrente ha depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Col primo motivo si deduce nullità della sentenza per difetto di motivazione.

1.1. Il motivo è indubbiamente fondato con riferimento alle cartelle oggetto di appello principale.

In proposito, infatti, la sentenza così motiva “Nel merito, dall’esame delle relate, si può pervenire alla conclusione che le cartelle ritenute dalla CTP non correttamente notificate, ad un’attenta analisi, tale notifica risulta rituale”.

Evidente in proposito l’apparenza della motivazione, che come tale deve essere ritenuta allorché dalla stessa non sia possibile ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.

Nella specie l’inconsistenza della frase utilizzata è tale da non consentire neppure attraverso congetture la ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice, perché nessun elemento viene fornito circa il contenuto dell’”attenta analisi” cui la CTR sottopose le relate.

A non dissimili conclusioni deve giungersi con riferimento a due delle tre notifiche oggetto dell’appello incidentale.

In effetti in proposito la CTR ritiene che il processo notificatorio sia stato correttamente posto in essere in quanto sarebbe “priva di fondamento la questione del mancato invio della raccomandata informativa”.

Anche in tal caso non è dato conoscere il motivo per cui tali siano le conclusioni del giudice d’appello, che non si perita di indicare il benché minimo elemento in proposito, in un panorama normativo dove invece le notifiche, di qualsiasi specie (ai sensi del codice di rito, dell’art. 60 d.p.r. n. 600/1973 o effettuare in via diretta tramite il servizio postale) nel caso – che pare ricorrere – della temporanea irreperibilità del destinatario impongono l’avviso di deposito presso la casa comunale; mentre ovviamente ne escludono la necessità in altri casi.

Con riguardo invece alla residua cartolina oggetto d’impugnazione incidentale, per la stessa la CTR supera ogni questione ritenendo applicabile alla fattispecie la prescrizione decennale e rinviando per la descrizione della concreta fattispecie (quindi anche ai termini di decorrenza) alle pagg. 11 e 12 dell’appello incidentale.

Entro i limiti suddetti dunque il motivo merita accoglimento.

2. Col quarto motivo, da esaminarsi prioritariamente in base all’ordine logico discendente dall’accoglimento dei motivi che precedono, si deduce (con riferimento all’unica cartella oggetto a suo tempo di appello incidentale ancora in esame) violazione dell’art. 2948 cod. civ., ritenendosi da parte del ricorrente che erroneamente la CTR abbia ritenuto la prescrizione decennale del debito oggetto della cartella medesima, richiamando a sostegno della propria tesi la sentenza di questa Corte n. 23397/2016.

2.1. Il motivo è infondato, in quanto l’appena richiamata pronuncia di questa Corte, ben lungi dal ritenere che il termine decennale sia applicabile solo all’actio iudicati di cui all’art. 2953 cod. civ., si è limitata ad affermare che il termine ivi previsto è applicabile solo alle pretese definite con provvedimento giudiziale, uniche ad acquisire efficacia di giudicato, mentre per il caso dei crediti tributari consolidatisi per mancata impugnazione di provvedimento amministrativo resta fermo il termine prescrizionale proprio di ciascun tributo, e correttamente la CTR ha ritenuto che nel caso dei crediti erariali, per i quali in generale non è previsto un termine di prescrizione specifico, si applica quello preveduto in generale dall’art. 2946 cod. civ., pari appunto a dieci anni.

3. I restanti motivi risultano assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.

4. In conclusione il ricorso dev’essere accolto con esclusione del credito inerente alla cartella n. 680000 finali, con cassazione della sentenza limitatamente a quanto precede e rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado che provvederà a decidere compiutamente motivando sulla regolarità delle notifiche delle cartelle ancora oggetto di causa e inoltre liquiderà le spese relative al presente giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte, con l’esclusione del credito di cui alla cartella n. 680000 finali, accoglie il ricorso e cassa la sentenza, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, provvederà a decidere compiutamente motivando sulla regolarità delle notifiche delle cartelle ancora oggetto di causa e inoltre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, ed Agenzia delle entrate riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat e e difes e dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.4634/2019 depositata il 25 luglio 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il contribuente impugnava un’intimazione di pagamento notificata il 19 giugno 2015 inerente a 45 cartelle ed un avviso di addebito. La CTP declinava la giurisdizione relativamente a 25 cartelle, ne riteneva, delle restanti, 8 ritualmente notificate e le altre le annullava per difetto di notifica (in parte assenza di CAD in parte indirizzo errato). L’Agenzia proponeva appello principale reclamando la regolare notifica di tutte le cartelle annullate (12), Motivazione apparente pur rilevando il parziale difetto di giurisdizione relativamente a parte del credito portato in due di esse. Il contribuente proponeva appello incidentale relativamente a parte delle cartelle ritenute correttamente notificate da parte del giudice di primo grado. La CTR accoglieva il ricorso principale, dichiarando pertanto la corretta notifica delle cartelle, e respingeva quello incidentale, confermando quindi sul punto la sentenza di primo grado. Il contribuente propone quindi ricorso in cassazione basato su cinque motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. Da ultimo, la parte ricorrente ha depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Col primo motivo si deduce nullità della sentenza per difetto di motivazione. 1.1. Il motivo è indubbiamente fondato con riferimento alle cartelle oggetto di appello principale. In proposito, infatti, la sentenza così motiva “Nel merito, dall’esame delle relate, si può pervenire alla conclusione che le cartelle ritenute dalla CTP non correttamente notificate, ad un’attenta analisi, tale notifica risulta rituale”. Evidente in proposito l’apparenza della motivazione, che come tale deve essere ritenuta allorché dalla stessa non sia possibile ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Nella specie l’inconsistenza della frase utilizzata è tale da non consentire neppure attraverso congetture la ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice, perché nessun elemento viene fornito circa il contenuto dell’”attenta analisi” cui la CTR sottopose le relate. A non dissimili conclusioni deve giungersi con riferimento a due delle tre notifiche oggetto dell’appello incidentale. In effetti in proposito la CTR ritiene che il processo notificatorio sia stato correttamente posto in essere in quanto sarebbe “priva di fondamento la questione del mancato invio della raccomandata informativa”. Anche in tal caso non è dato conoscere il motivo per cui tali siano le conclusioni del giudice d’appello, che non si perita di indicare il benché minimo elemento in proposito, in un panorama normativo dove invece le notifiche, di qualsiasi specie (ai sensi del codice di rito, dell’art. 60 d.p.r. n. 600/1973 o effettuare in via diretta tramite il servizio postale) nel caso – che pare ricorrere – della temporanea irreperibilità del destinatario impongono l’avviso di deposito presso la casa comunale; mentre ovviamente ne escludono la necessità in altri casi. Con riguardo invece alla residua cartolina oggetto d’impugnazione incidentale, per la stessa la CTR supera ogni questione ritenendo applicabile alla fattispecie la prescrizione decennale e rinviando per la descrizione della concreta fattispecie (quindi anche ai termini di decorrenza) alle pagg. 11 e 12 dell’appello incidentale. Entro i limiti suddetti dunque il motivo merita accoglimento. 2. Col quarto motivo, da esaminarsi prioritariamente in base all’ordine logico discendente dall’accoglimento dei motivi che precedono, si deduce (con riferimento all’unica cartella oggetto a suo tempo di appello incidentale ancora in esame) violazione dell’art. 2948 cod. civ., ritenendosi da parte del ricorrente che erroneamente la CTR abbia ritenuto la prescrizione decennale del debito oggetto della cartella medesima, richiamando a sostegno della propria tesi la sentenza di questa Corte n. 23397/2016. 2.1. Il motivo è infondato, in quanto l’appena richiamata pronuncia di questa Corte, ben lungi dal ritenere che il termine decennale sia applicabile solo all’actio iudicati di cui all’art. 2953 cod. civ., si è limitata ad affermare che il termine ivi previsto è applicabile solo alle pretese definite con provvedimento giudiziale, uniche ad acquisire efficacia di giudicato, mentre per il caso dei crediti tributari consolidatisi per mancata impugnazione di provvedimento amministrativo resta fermo il termine prescrizionale proprio di ciascun tributo, e correttamente la CTR ha ritenuto che nel caso dei crediti erariali, per i quali in generale non è previsto un termine di prescrizione specifico, si applica quello preveduto in generale dall’art. 2946 cod. civ., pari appunto a dieci anni. 3. I restanti motivi risultano assorbiti dall’accoglimento del primo motivo. 4. In conclusione il ricorso dev’essere accolto con esclusione del credito inerente alla cartella n. 680000 finali, con cassazione della sentenza limitatamente a quanto precede e rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado che provvederà a decidere compiutamente motivando sulla regolarità delle notifiche delle cartelle ancora oggetto di causa e inoltre liquiderà le spese relative al presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte, con l’esclusione del credito di cui alla cartella n. 680000 finali, accoglie il ricorso e cassa la sentenza, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, provvederà a decidere compiutamente motivando sulla regolarità delle notifiche delle cartelle ancora oggetto di causa e inoltre
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