CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01002/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE di APPELLO di BARI; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bari, con sentenza del 18/06/2025, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia del 01/06/2023, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alle aggravanti contestate, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 2400,00 di multa per i delitti allo stesso ascritti in rubrica (capi 1,2,4). 2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo di ricorso, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, atteso l’intervenuto riconoscimento delle circostanze attenuati generiche equivalenti alle contestate aggravanti; riconoscimento dal quale doveva derivare in automatico la applicazione della pena base di anni cinque. 3.Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivo non consentito. Sono stati difatti richiamati elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dal ricorrente in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.Sul tema si è precisato, con principio che qui si intende ribadire che in tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01), circostanza che all’evidenza non ricorre, come emerge dalla mera lettura dei motivi di appello, della sentenza e del motivo di ricorso proposto in questa sede, tra l’altro con allegazioni del tutto generiche ed astratte. 4.Occorre in tal senso richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema diconcordatoinappello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129cod. proc. pen. ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01). 5.Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.