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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 07664/2023

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orrispettivo ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 12578/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale U. Tupini n. 103, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 212/2018, pubblicata il 30 gennaio 2018, notificata il 20 febbraio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; visti l'atto di "rinuncia al ricorso e di adesione alla rinuncia al controricorso", sottoscritto dalla ricorrente e dal suo difensore il 2 dicembre 2022, notificato il 5 dicembre 2022, nonché l'atto di "rinuncia al controricorso e di adesione alla rinuncia al ricorso", sottoscritto dalla controricorrente e dal suo difensore il 6 dicembre 2022, notificato il 7 dicembre 2022, atti depositati il 13 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con decreto ingiuntivo n. 2951/2011, depositato il 29 luglio 2011, notificato il 29 settembre 2011, il Tribunale di Verona ingiungeva il pagamento, a carico di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. e a favore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., della somma di euro 137.942,90, oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, a titolo di corrispettivo dovuto per la realizzazione di impianti elettrici presso l'edificio "[OSCURATO:PERSONA]" (poi denominato "Atlantide"), sito in Assenza di Brenzone sul Garda, di proprietà della committente, come da fatture allegate al ricorso monitorio. 2.- Con atto di citazione notificato l'8 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avverso l'emesso provvedimento monitorio e, per l'effetto, conveniva, davanti al Tribunale di Verona, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in ragione dell'avvenuto pagamento del dovuto e del difetto di autorizzazione delle varianti attuate.

In via riconvenzionale, chiedeva che l'opposta fosse condannata alla restituzione della somma di euro 10.000,00 nonché al risarcimento dei danni, quantificati equitativamente in euro 10.000,00, per la sussistenza di vizi nelle opere eseguite.

Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., la quale resisteva all'opposizione, contestando che le varianti non fossero state autorizzate, disconoscendo la sottoscrizione apposta sul "riepilogo contabile" posto a fondamento della domanda riconvenzionale di restituzione ed eccependo la decadenza dalla garanzia per i vizi.Nel corso del giudizio erano escussi i testi ammessi ed era espletata consulenza tecnica d'ufficio.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1266/2014, depositata il 9 giugno 2014, accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la società opponente al pagamento, in favore della società opposta, della somma di euro 94.100,00, oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs. n. 231/2002.

Rigettava, inoltre, le domande riconvenzionali spiegate dall'opponente, escludendo l'esistenza di un accordo per l'effettuazione di uno sconto sul compenso dell'appalto nonché la ricorrenza di vizi dell'opera. 3.- Con atto di citazione notificato il 19 giugno 2014, [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello, chiedendo la riforma della pronuncia impugnata.

Si costituiva nel giudizio di gravame la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., la quale resisteva all'impugnazione spiegata.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d'appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava la pronuncia impugnata. 4.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA].

Ha resistito con controricorso l'intimata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. 5.- Quindi, la ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto sottoscritto il 2 dicembre 2022, notificato il 5 dicembre 2022, e la controricorrente ha aderito alla rinuncia con atto sottoscritto il 6 dicembre 2022, notificato il 7 dicembre 2022, atti depositati il 13 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., l'omessa pronuncia su due motivi d'appello articolati nonché la violazione dell'art. 112 c.p.c. 2.- Con il secondo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1659 e 1661 c.c. nonché degli artt. 1350 o 2725 c.c., in ordine alla prova scritta richiesta ad substantiam o ad probationem per le varianti in corso d'opera. 3.- Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l'omessa pronuncia e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1661 e 1659 c.c., degli artt. 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in ordine all'attinenza delle varianti autorizzate ad uno solo dei due comparti edilizi, alla stregua della divisione materiale delle aree di intervento (appartamenti e parti comuni). 4.- Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione dell'art.2697 c.c. nonché degli artt. 115, 116, 61, 191 e 192 c.p.c., in ragione dell'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio con valenza esplorativa. 9.) 5.- Sennonché, come anzidetto, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controricorrente vi ha aderito, con atti sottoscritti dalle parti e dai loro difensori rispettivamente il 2 dicembre 2022 e il 6 dicembre 2022, notificati il 5 dicembre 2022 e il 7 dicembre 2022, atti depositati il 13 dicembre 2022.

Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità, senza che siano regolate le spese di tale giudizio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015).

Per effetto della rinuncia, neppure trova applicazione l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015).

P. Q. M.La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrispettivo ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 12578/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale U. Tupini n. 103, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 212/2018, pubblicata il 30 gennaio 2018, notificata il 20 febbraio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; visti l'atto di "rinuncia al ricorso e di adesione alla rinuncia al controricorso", sottoscritto dalla ricorrente e dal suo difensore il 2 dicembre 2022, notificato il 5 dicembre 2022, nonché l'atto di "rinuncia al controricorso e di adesione alla rinuncia al ricorso", sottoscritto dalla controricorrente e dal suo difensore il 6 dicembre 2022, notificato il 7 dicembre 2022, atti depositati il 13 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con decreto ingiuntivo n. 2951/2011, depositato il 29 luglio 2011, notificato il 29 settembre 2011, il Tribunale di Verona ingiungeva il pagamento, a carico di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. e a favore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., della somma di euro 137.942,90, oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, a titolo di corrispettivo dovuto per la realizzazione di impianti elettrici presso l'edificio "[OSCURATO:PERSONA]" (poi denominato "Atlantide"), sito in Assenza di Brenzone sul Garda, di proprietà della committente, come da fatture allegate al ricorso monitorio. 2.- Con atto di citazione notificato l'8 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avverso l'emesso provvedimento monitorio e, per l'effetto, conveniva, davanti al Tribunale di Verona, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in ragione dell'avvenuto pagamento del dovuto e del difetto di autorizzazione delle varianti attuate. In via riconvenzionale, chiedeva che l'opposta fosse condannata alla restituzione della somma di euro 10.000,00 nonché al risarcimento dei danni, quantificati equitativamente in euro 10.000,00, per la sussistenza di vizi nelle opere eseguite. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., la quale resisteva all'opposizione, contestando che le varianti non fossero state autorizzate, disconoscendo la sottoscrizione apposta sul "riepilogo contabile" posto a fondamento della domanda riconvenzionale di restituzione ed eccependo la decadenza dalla garanzia per i vizi.Nel corso del giudizio erano escussi i testi ammessi ed era espletata consulenza tecnica d'ufficio. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1266/2014, depositata il 9 giugno 2014, accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la società opponente al pagamento, in favore della società opposta, della somma di euro 94.100,00, oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs. n. 231/2002. Rigettava, inoltre, le domande riconvenzionali spiegate dall'opponente, escludendo l'esistenza di un accordo per l'effettuazione di uno sconto sul compenso dell'appalto nonché la ricorrenza di vizi dell'opera. 3.- Con atto di citazione notificato il 19 giugno 2014, [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello, chiedendo la riforma della pronuncia impugnata. Si costituiva nel giudizio di gravame la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., la quale resisteva all'impugnazione spiegata. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d'appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava la pronuncia impugnata. 4.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. Ha resistito con controricorso l'intimata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. 5.- Quindi, la ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto sottoscritto il 2 dicembre 2022, notificato il 5 dicembre 2022, e la controricorrente ha aderito alla rinuncia con atto sottoscritto il 6 dicembre 2022, notificato il 7 dicembre 2022, atti depositati il 13 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., l'omessa pronuncia su due motivi d'appello articolati nonché la violazione dell'art. 112 c.p.c. 2.- Con il secondo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1659 e 1661 c.c. nonché degli artt. 1350 o 2725 c.c., in ordine alla prova scritta richiesta ad substantiam o ad probationem per le varianti in corso d'opera. 3.- Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l'omessa pronuncia e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1661 e 1659 c.c., degli artt. 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in ordine all'attinenza delle varianti autorizzate ad uno solo dei due comparti edilizi, alla stregua della divisione materiale delle aree di intervento (appartamenti e parti comuni). 4.- Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione dell'art.2697 c.c. nonché degli artt. 115, 116, 61, 191 e 192 c.p.c., in ragione dell'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio con valenza esplorativa. 9.) 5.- Sennonché, come anzidetto, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controricorrente vi ha aderito, con atti sottoscritti dalle parti e dai loro difensori rispettivamente il 2 dicembre 2022 e il 6 dicembre 2022, notificati il 5 dicembre 2022 e il 7 dicembre 2022, atti depositati il 13 dicembre 2022. Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità, senza che siano regolate le spese di tale giudizio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015). Per effetto della rinuncia, neppure trova applicazione l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015). P. Q. M.La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così decis
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