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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 32081/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; La trattazione del ricorso segue la procedura "De plano". [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Venezia con sentenza del 8/4/2022 confermava la sentenza del Tribunale di Padova del 23/6/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro centottanta di multa per il delitto di cui all'art. 640 c:od. pen., oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

2. L'imputata, a mezzo del suo diFensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

B), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento alle norme sulla competenza/giurisdizione.

Evidenzia, in particolare, che la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione relativa alla genericità del capo di imputazione e su quella in ordine alla giurisdizione e che il giudice di prime cure aveva rigettato «allo stato» le eccezioni, riservandosi di provvedere in sede di conclusioni, qualora fossero state riproposte, cosa che poi in sentenza non aveva fatto; che, inoltre, la motivazione della sentenza impugnata è carente laddove non tiene conto che in ipotesi di truffa contrattuale la giurisdizione di radica nello Stato in cui il reato si consuma, che corrisponde al Paese in cui il pagamento a mezzo bonifico raggiunge il destinatario. 2.1 Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

E), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata per travisamento della prova.

Rileva, in proposito, che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che le persone offese avrebbero intrattenuto colloqui preliminari, telefonici o via skype, con la ricorrente, che avrebbe spiegato loro i termini dell'investimento e la bontà dell'affare, posto che detta circostanza non corrisponde al vero.

Inoltre, la motivazione risulta carente anche sotto un diverso profilo, atteso che si confronta solo con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ma non anche con quelle rese dalle altre persone offese, che risultano tra loro in contrasto.

In altri termini, i raggiri non sono stati posti in essere dalla imputata, ma dal predetto Rossi e più in generale difettano i requisiti richiesti dall'art. 640 cod. pen.

Infine, si ravvisa il travisamento della prova anche con riferimento alla vicenda che ha visto coinvolto [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto un diverso contratto con tale [OSCURATO:PERSONA], rappresentante di una diversa società, con la conseguente estraneità della odierna ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto oltre il termine stabilito dall'art. 585, comma 1, lett.

C), cod. proc. pen. 1.1 Ed invero, la sentenza impugnata è stata depositata in data 7/7/2022, allo scadere del termine di novanta giorni che l'estensore aveva riservato per il deposito dei motivi ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.

Da quel momento, dunque, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett.

C), cod. proc. pen., decorreva il termine di quarantacinque giorni per proporre impugnazione, che scadeva - tenuto anche conto del periodo di sospensione feriale - in data 21/9/2022.

Il ricorso è stato depositato il 27/9/2022, dunque, tardivamente.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il gior

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; La trattazione del ricorso segue la procedura "De plano". [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Venezia con sentenza del 8/4/2022 confermava la sentenza del Tribunale di Padova del 23/6/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro centottanta di multa per il delitto di cui all'art. 640 c:od. pen., oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. 2. L'imputata, a mezzo del suo diFensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento alle norme sulla competenza/giurisdizione. Evidenzia, in particolare, che la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione relativa alla genericità del capo di imputazione e su quella in ordine alla giurisdizione e che il giudice di prime cure aveva rigettato «allo stato» le eccezioni, riservandosi di provvedere in sede di conclusioni, qualora fossero state riproposte, cosa che poi in sentenza non aveva fatto; che, inoltre, la motivazione della sentenza impugnata è carente laddove non tiene conto che in ipotesi di truffa contrattuale la giurisdizione di radica nello Stato in cui il reato si consuma, che corrisponde al Paese in cui il pagamento a mezzo bonifico raggiunge il destinatario. 2.1 Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata per travisamento della prova. Rileva, in proposito, che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che le persone offese avrebbero intrattenuto colloqui preliminari, telefonici o via skype, con la ricorrente, che avrebbe spiegato loro i termini dell'investimento e la bontà dell'affare, posto che detta circostanza non corrisponde al vero. Inoltre, la motivazione risulta carente anche sotto un diverso profilo, atteso che si confronta solo con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ma non anche con quelle rese dalle altre persone offese, che risultano tra loro in contrasto. In altri termini, i raggiri non sono stati posti in essere dalla imputata, ma dal predetto Rossi e più in generale difettano i requisiti richiesti dall'art. 640 cod. pen. Infine, si ravvisa il travisamento della prova anche con riferimento alla vicenda che ha visto coinvolto [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto un diverso contratto con tale [OSCURATO:PERSONA], rappresentante di una diversa società, con la conseguente estraneità della odierna ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto oltre il termine stabilito dall'art. 585, comma 1, lett. C), cod. proc. pen. 1.1 Ed invero, la sentenza impugnata è stata depositata in data 7/7/2022, allo scadere del termine di novanta giorni che l'estensore aveva riservato per il deposito dei motivi ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. Da quel momento, dunque, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. C), cod. proc. pen., decorreva il termine di quarantacinque giorni per proporre impugnazione, che scadeva - tenuto anche conto del periodo di sospensione feriale - in data 21/9/2022. Il ricorso è stato depositato il 27/9/2022, dunque, tardivamente. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il gior
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