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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 febbraio 2026

Cassazione n. 03744/2026

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t. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 16664/2054R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difeso come in atti contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, difesocome in atti; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2 68,00 (duecentosessantotto//00)per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.

Roma, 16.02.2026 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
t. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 16664/2054R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difeso come in atti contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, difesocome in atti; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2 68,00 (duecentosessantotto//00)per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 16.02.2026 I
Decreto Cassazione n. 03744/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris