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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15581/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto la pena pecuniaria e confermato nel resto la condanna dell'imputata per il reato di furto aggravato.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità della ricorrente per il reato di furto di energia elettrica (artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.), è inammissibile in sede di legittimità perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, sicchè il motivo è aspecifico, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Le ragioni difensive si risolvono, peraltro, anche in una richiesta di rilettura degli elementi di prova che si colloca al di fuori del sindacato di legittimità, a meno che tale rilettura non si riveli fattore di considerazione della manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3. Rilevato, inoltre, che il secondo motivo, con cui si censura il vizio motivazionale in relazione alla determinazione della pena, non è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto la pena pecuniaria e confermato nel resto la condanna dell'imputata per il reato di furto aggravato. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità della ricorrente per il reato di furto di energia elettrica (artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.), è inammissibile in sede di legittimità perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, sicchè il motivo è aspecifico, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Le ragioni difensive si risolvono, peraltro, anche in una richiesta di rilettura degli elementi di prova che si colloca al di fuori del sindacato di legittimità, a meno che tale rilettura non si riveli fattore di considerazione della manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Rilevato, inoltre, che il secondo motivo, con cui si censura il vizio motivazionale in relazione alla determinazione della pena, non è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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