CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 1984
Cassazione n. 04780/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che tutti i motivi di ricorso che di seguito si richiamano: il primo, che chiede la riqualificazione del reato di rapina, addebitato al ricorrente, nei termini di tentativo di furto, senza tuttavia specificare il vizio in cui sarebbe incorsa la corte d'appello, come richiesto ai sensi dell'art. 606, cod. proc. pen.; il secondo, che chiede la riqualificazione del reato di rapina consumata nei termini di tentativo di rapina, senza tuttavia specificare il vizio in cui sarebbe incorsa la corte d'appello, come richiesto ai sensi dell'art. 606, cod. proc. pen.; il terzo, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod. pen., sono tutti non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata con riferimento alla condotta di sottrazione, sufficiente a integrare la rapina, e alla congruità del trattamento sanzionatorio, dal quale viene esclusa l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione del già avvenuto riconoscimento della mitigazione per lieve entità del fatto e del danno di speciale tenuità, non ulteriormente attenuabili in ragione delle non minimali lesioni cagionate alla persona offesa), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), tra l'altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il